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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6805/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 01/06/2023 della Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Di Vita per il periodo di arresti domiciliari dal 06/12/2017 al 10/10/2019. Di Vita sosteneva la propria estraneità ai fatti (una serie di rapine/tentate rapine contro un furgone della Centro Distribuzione Tabacchi) e contestava che la misura cautelare fosse stata causata dalla sua condotta. L'ordinanza di riparazione aveva ritenuto, invece, che Di Vita avesse avuto un ruolo attivo e/o comunque gravemente colposo, avendo intrattenuto rapporti confidenziali con un soggetto (Ferrante) coinvolto nelle rapine e avendo fornito a questi informazioni riservate sulla consistenza del carico (segnalando che il furgone era "mezzu vacanti"), informazione che, pur non essendo volta a sventare il reato, concorreva a selezionare le azioni predatorie e dunque aveva incidenza causale sulla misura cautelare. Di Vita lamentava inoltre la valutazione del suo silenzio in sede di interrogatorio e la presunta illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice della riparazione ha correttamente valutato in modo autonomo e completo gli elementi probatori e ha motivato congruamente il rigetto della richiesta di indennizzo. Il rigetto è fondato sulla considerazione che la condotta di Di Vita, consistita in rapporti confidenziali con un soggetto inserito nelle rapine e nella fornitura di informazioni riservate utili a valutare la convenienza dell'azione delittuosa, integra una condotta gravemente colposa idonea a escludere il diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La norma riconosce il diritto all'equa riparazione solo se l'interessato non ha dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa valutando autonomamente tutti gli elementi probatori e considerando condotte antecedenti e successive alla misura.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa adottata nel procedimento di riparazione: la colpa rilevante è quella di tipo macroscopico (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di norme) che abbia creato una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    La sentenza d'appello aveva assolto per mancato passaggio al tentativo (desistenza o scelta autonoma dei complici), ma la Corte di Cassazione ha ricordato che l'assoluzione rispetto al tentativo non esclude di per sé la possibilità che condotte preparatorie o informazioni rese abbiano concorso a determinare la misura cautelare, valutazione che va fatta autonomamente nel giudizio di riparazione.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se il comportamento dell'interessato abbia concorso, per dolo o per colpa grave, a determinare la custodia cautelare.
  • Vanno esaminate sia le condotte anteriori che quelle successive alla sottoposizione alla misura e al momento della conoscenza del procedimento; anche contatti e comunicazioni apparentemente "minori" possono costituire prova di concausalità.
  • Frequentazioni ambigue o rapporti confidenziali con soggetti inseriti in attività delittuose, se non giustificate e in presenza di collegamenti significativi, possono integrare indice di complicità e configurare colpa grave ostativa all'indennizzo.
  • Il silenzio in sede di interrogatorio, dopo le modifiche normative del 2021, non incide automaticamente sul diritto alla riparazione, ma la mancata spiegazione di contatti o dichiarazioni compromettenti può essere valutata negativamente dal giudice di riparazione.
  • Nel giudizio di riparazione il parametro è se la condotta abbia creato la "falsa apparenza" di configurabilità di un illecito capace di ingenerare l'intervento cautelare: si richiede quindi una valutazione ex ante della prevedibilità dell'intervento delle autorità.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è utile fornire tempestive e documentate spiegazioni su contatti sospetti, conservare prove/alibi, evitare rapporti ambigui con soggetti notoriamente coinvolti in reati e chiarire immediatamente il significato di conversazioni potenzialmente compromettenti.

Testo integrale

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