Cassazione Penale, Sentenza n. 6805/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 01/06/2023 della Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Di Vita per il periodo di arresti domiciliari dal 06/12/2017 al 10/10/2019. Di Vita sosteneva la propria estraneità ai fatti (una serie di rapine/tentate rapine contro un furgone della Centro Distribuzione Tabacchi) e contestava che la misura cautelare fosse stata causata dalla sua condotta. L'ordinanza di riparazione aveva ritenuto, invece, che Di Vita avesse avuto un ruolo attivo e/o comunque gravemente colposo, avendo intrattenuto rapporti confidenziali con un soggetto (Ferrante) coinvolto nelle rapine e avendo fornito a questi informazioni riservate sulla consistenza del carico (segnalando che il furgone era "mezzu vacanti"), informazione che, pur non essendo volta a sventare il reato, concorreva a selezionare le azioni predatorie e dunque aveva incidenza causale sulla misura cautelare. Di Vita lamentava inoltre la valutazione del suo silenzio in sede di interrogatorio e la presunta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice della riparazione ha correttamente valutato in modo autonomo e completo gli elementi probatori e ha motivato congruamente il rigetto della richiesta di indennizzo. Il rigetto è fondato sulla considerazione che la condotta di Di Vita, consistita in rapporti confidenziali con un soggetto inserito nelle rapine e nella fornitura di informazioni riservate utili a valutare la convenienza dell'azione delittuosa, integra una condotta gravemente colposa idonea a escludere il diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma riconosce il diritto all'equa riparazione solo se l'interessato non ha dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa valutando autonomamente tutti gli elementi probatori e considerando condotte antecedenti e successive alla misura.
art. 43 cod. pen.
Definisce la nozione di colpa adottata nel procedimento di riparazione: la colpa rilevante è quella di tipo macroscopico (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di norme) che abbia creato una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.
art. 56 cod. pen. (tentativo)
La sentenza d'appello aveva assolto per mancato passaggio al tentativo (desistenza o scelta autonoma dei complici), ma la Corte di Cassazione ha ricordato che l'assoluzione rispetto al tentativo non esclude di per sé la possibilità che condotte preparatorie o informazioni rese abbiano concorso a determinare la misura cautelare, valutazione che va fatta autonomamente nel giudizio di riparazione.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se il comportamento dell'interessato abbia concorso, per dolo o per colpa grave, a determinare la custodia cautelare.
- Vanno esaminate sia le condotte anteriori che quelle successive alla sottoposizione alla misura e al momento della conoscenza del procedimento; anche contatti e comunicazioni apparentemente "minori" possono costituire prova di concausalità.
- Frequentazioni ambigue o rapporti confidenziali con soggetti inseriti in attività delittuose, se non giustificate e in presenza di collegamenti significativi, possono integrare indice di complicità e configurare colpa grave ostativa all'indennizzo.
- Il silenzio in sede di interrogatorio, dopo le modifiche normative del 2021, non incide automaticamente sul diritto alla riparazione, ma la mancata spiegazione di contatti o dichiarazioni compromettenti può essere valutata negativamente dal giudice di riparazione.
- Nel giudizio di riparazione il parametro è se la condotta abbia creato la "falsa apparenza" di configurabilità di un illecito capace di ingenerare l'intervento cautelare: si richiede quindi una valutazione ex ante della prevedibilità dell'intervento delle autorità.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è utile fornire tempestive e documentate spiegazioni su contatti sospetti, conservare prove/alibi, evitare rapporti ambigui con soggetti notoriamente coinvolti in reati e chiarire immediatamente il significato di conversazioni potenzialmente compromettenti.
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