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Sentenza

Sentenza n. 1332/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania del giorno 11 dicembre 2023, n. 4956.

Giustizia amministrativa202502422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 4956 dell'11 dicembre 2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 4956 dell'11 dicembre 2023. Il giudicato era stato attestato dalla Cancelleria il 10 luglio 2025 e notificato all'Amministrazione l'8 luglio 2025; era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, non costituito in giudizio, non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti un giudicato, la sua rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inadempimento dell'Amministrazione, sulla quale gravava l'onere di dimostrare l'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnando ulteriori 60 giorni per il compimento degli atti necessari. Il TAR ha precisato che l'incarico commissariale costituisce un obbligo per il dipendente pubblico, che il commissario può essere individuato anche in un organo diverso da quello competente all'amministrazione attiva e che, nel caso concreto, non spetta alcun compenso trattandosi di dirigente del Ministero e di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente e più rapido il meccanismo surrogatorio già predisposto. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre la penalità di mora; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il giudice ha ritenuto sufficiente il meccanismo commissariale di esecuzione sostitutiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stato ritenuto necessario prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione e, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione intimata l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e predisporre contestualmente un meccanismo commissariale sostitutivo per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato dal giudice secondo il proprio discernimento anche in un organo diverso da quello amministrativo che avrebbe dovuto adottare gli atti di amministrazione attiva necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Quando il giudice predispone un meccanismo commissariale idoneo a eliminare rapidamente l'inerzia amministrativa, può respingere la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola non necessaria.
  • L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell'amministrazione inadempiente costituisce obbligo di servizio e, quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, non dà luogo a un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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