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Sentenza

Sentenza n. 838/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 12.11.2024, n. 1108.

Giustizia amministrativa202600383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 12 novembre 2024, n. 1108, relativa all'attribuzione della carta del docente per tre annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 12 novembre 2024, n. 1108. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito fino al saldo. Il Ministero si è costituito con una memoria di mero stile, senza formulare contestazioni di merito. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle tre annualità. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio costituisce presupposto per l'attivazione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non esegue una pronuncia passata in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato, specificando gli atti e le operazioni necessarie per conformarsi alla pronuncia.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine ulteriore.
  • Su richiesta di parte, l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato può essere sanzionato con una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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