Sentenza n. 1215/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Trapani n. 638/2024, passata in giudicato, relativa all’accreditamento della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione lavoro, n. 638/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto all’accreditamento della carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 2.000,00, condannando il Ministero a provvedere. Il giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 24 settembre 2025. Il TAR ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 5 novembre 2024, nonché la tempestiva notificazione e il deposito del ricorso, avvenuti il 6 ottobre 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La ricorrente ha inoltre chiesto la corresponsione degli interessi sulla somma capitale, assumendo che fossero compresi nella pronuncia civile azionata.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato quanto alla mancata esecuzione del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani mediante l’accreditamento alla ricorrente della somma di euro 2.000,00 spettante per la carta del docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha invece respinto la domanda relativa agli interessi, perché la sentenza civile costituente il titolo esecutivo non conteneva alcuna statuizione in proposito; il giudizio di ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Le spese sono state compensate per l’accoglimento solo parziale del ricorso.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti dall’amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
La proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna sia rimasta inadempiente e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge, compreso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di compiere esattamente quanto imposto dal giudicato, ma non può ampliare o modificare il contenuto del titolo esecutivo; una voce accessoria, come gli interessi, non può essere riconosciuta se la sentenza da eseguire non contiene alcuna statuizione al riguardo.
- La nomina del commissario ad acta è legittima quale misura diretta ad assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell’amministrazione, con assegnazione di un ulteriore termine per l’adempimento.
- Il dirigente pubblico nominato commissario ad acta per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando trovi applicazione analogica il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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