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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00171/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso IVA per gli anni d’imposta 2015 e 2016 chiesto da una società che aveva acquistato da una società in liquidazione un credito IVA formato in relazione a spese per assistenza legale in contenziosi civili e fiscali. Nei gradi di merito la società contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha riformato la decisione ritenendo che i costi fatturati fossero direttamente afferenti all’attività esente svolta dalla società cedente e che, quindi, operasse l’indetraibilità dell’IVA ex art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (i) nullità della sentenza per omessa motivazione, sostenendo che la motivazione sarebbe apparente o contraddittoria perché la società in liquidazione avrebbe svolto soltanto attività liquidatoria e non la propria attività tipica; (ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 19 e 30 d.P.R. n. 633/1972, affermando che in fase di liquidazione non si applica automaticamente il regime IVA della fase attiva, che l’attività liquidatoria non è tra quelle esenti, che i costi erano inerenti alla liquidazione e che il pro-rata non poteva incidere sulle annualità in questione. L’Amministrazione resistente ha difeso la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto che la sentenza di merito fosse nulla per motivazione inesistente o apparente, perché la motivazione era presente e riconducibile al minimo costituzionale, avendo la CGT2 spiegato il proprio percorso logico-giuridico. Nel merito, ha ritenuto infondato il secondo motivo osservando che il presupposto oggettivo dell’IVA è indifferente alla fase della vita societaria e che il punto decisivo non è la mera circostanza della liquidazione, ma l’afferenza dei costi a operazioni esenti o non soggette a IVA. Poiché la corte di merito aveva accertato in fatto che le fatture per assistenza legale erano direttamente riconducibili all’attività esente della società, l’IVA sugli acquisti era indetraibile ex art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e non poteva dare luogo a rimborso. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2487, comma 1, c.c.

    richiamato per affermare che la messa in liquidazione non è, di per sé, elemento decisivo per escludere o modificare il rilievo dell’attività svolta ai fini IVA

  • art. 1 d.P.R. n. 633/1972

    indica che il presupposto oggettivo dell’IVA è collegato alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni, a prescindere dalla fase di vita della società

  • art. 10 d.P.R. n. 633/1972

    individua le operazioni esenti, la cui afferenza ai costi comporta l’indetraibilità dell’IVA a monte

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    esprime il principio generale di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti destinati all’esercizio dell’attività economica

  • art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    «Non è detraibile l’imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19 bis.2.»

    stabilisce la indetraibilità dell’IVA sugli acquisti afferenti operazioni esenti o non soggette a imposta

  • art. 19 bis.2 d.P.R. n. 633/1972

    menzionato come possibile deroga alla regola generale di indetraibilità, senza ulteriori sviluppi nella decisione

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 10 e 19, ma ritenuto non violato dalla sentenza impugnata

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per asserita omessa motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto tributario

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    citato nel passaggio sulla riunione dei giudizi e sulla trattazione congiunta

  • art. 82 disp. att. c.p.c.

    citato nel passaggio sulla riunione dei giudizi e sulla trattazione congiunta

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, senza ulteriore sviluppo nel testo

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamato per affermare il ridotto sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato al minimo costituzionale

  • d.l. 22/06/2023, art. 7

    richiamato dalla corte di merito, ma la Cassazione lo considera non decisivo ai fini dell’accertamento delle attività effettivamente svolte in fase di liquidazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo se la sentenza presenti un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • Ai fini IVA, la fase di liquidazione della società non è di per sé decisiva: il presupposto oggettivo dell’imposta resta collegato alle operazioni imponibili, mentre la detraibilità dipende dall’afferenza dei costi a operazioni esenti o non soggette a imposta.
  • L’indetraibilità dell’IVA ex art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 discende dall’accertamento, in fatto, che i beni o servizi acquistati siano strumentalmente destinati a operazioni esenti o fuori campo; tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità.
  • Non è il momento in cui le fatture sono state emesse o registrate a determinare da solo la detraibilità dell’IVA, ma la concreta destinazione dei costi sostenuti e il loro nesso di strumentalità con operazioni esenti o non imponibili.
  • La mera esistenza dello stato di liquidazione non comporta automaticamente una nuova disciplina IVA favorevole alla detrazione, se permane la riferibilità dei costi all’attività esente già svolta dalla società.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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