Cassazione Penale, Sentenza n. 36384/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per truffa (cd. "truffa del marinaio") contestando: 1) carenza e insufficiente motivazione della decisione di merito e l'affidabilità dell'individuazione fotografica e della deposizione della persona offesa; 2) intervenuta prescrizione del reato per errato calcolo delle sospensioni dei termini (viene contestato il conteggio di varie sospensioni, tra cui quelle dovute a detenuto non tradotto e quelle collegate all'emergenza COVID, anche con richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n.140/2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, che ha valutato credibile la persona offesa e la positiva individuazione fotografica, nonostante difficoltà di ricordo per il tempo trascorso. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ricostruito e computato le sospensioni utili (pur escludendo alcune contestate come il periodo con mancata traduzione e senza considerare una delle sospensioni COVID), giungendo a un totale tale per cui il termine di prescrizione è maturato il 7 gennaio 2022, quindi dopo la pronuncia della Corte d'appello del 21 dicembre 2021. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza: la Cassazione ricorda i limiti del sindacato di legittimità (controllo sulla presenza di motivazione o di manifesta illogicità/contraddittorietà) e ritiene la motivazione di merito adeguata.
art. 640 cod. pen. (truffa)
Norma sostanziale del reato contestato; la Corte conferma che la condotta rientra nella fattispecie penalmente rilevante (vessamento con inganno per ottenere denaro in cambio di beni privi di valore).
art. 213 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle modalità di ricognizione e individuazione di persone: la Corte ha ritenuto che l'individuazione fotografica, integrata dalla narrazione coerente della persona offesa, fosse sufficiente a fondare la condanna, nonostante le difficoltà di memoria dovute al tempo trascorso.
art. 159 cod. pen. e art. 161 cod. pen.
Norme sui termini di prescrizione e loro proroga/sospensione: la Corte ha calcolato i termini di prescrizione "prorogata" e le sospensioni utili, ritenendo che la prescrizione fosse maturata dopo la sentenza di appello (7/1/2022) e quindi non fosse estintiva prima della pronuncia impugnata.
art. 83 (norme sulle sospensioni per emergenza COVID)
La difesa richiamava la declaratoria di illegittimità parziale da parte della Corte Costituzionale (sentenza n.140/2021). La Corte di Cassazione, pur valutando le censure, ha comunque computato le sospensioni COVID ritenute rilevanti per il calcolo complessivo, escludendo solo quelle specificamente non applicabili nel caso concreto e confermando che, anche con i conteggi corretti, la prescrizione non era intervenuta prima della sentenza impugnata.
Legge 20 febbraio 2006 n. 46 (riferimento alla disciplina del giudice di legittimità)
Riferimento alla disciplina che definisce l'ambito del sindacato di legittimità: la Corte ribadisce che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto, ma solo esaminare la motivazione sotto i profili di legge.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Precedente richiamato per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e la inammissibilità di doglianze che sollecitino una diversa valutazione del materiale probatorio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è un nuovo giudice dei fatti: i ricorsi che chiedono solo una rivalutazione della persuasività o dell'attendibilità delle prove senza dedurre vizi specifici di motivazione sono spesso inammissibili.
- Una individuazione fotografica positiva non viene automaticamente esclusa per il solo motivo di memoria attenuata nel tempo; il giudice valuta la totalità degli elementi (precedente riconoscimento, coerenza della narrazione della persona offesa, altri riscontri).
- Nelle contestazioni di prescrizione è essenziale un calcolo puntuale delle sospensioni: non tutte le irregolarità formali (es. mancata traduzione) determinano automaticamente la sospensione dei termini a beneficio dell'imputato; va verificato se l'impedimento sia effettivamente imputabile all'imputato o meno.
- Le sospensioni collegate all'emergenza COVID vanno valutate alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità: talune sospensioni possono essere escluse o limitate, ma il loro scarto non implica automaticamente l'estinzione del reato se il computo complessivo rimane favorevole alla prosecuzione del processo.
- Chi impugna per vizio di motivazione deve indicare specificamente la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della decisione in punti essenziali; deduzioni generiche sulla "scarsezza" della motivazione non sono sufficienti.
- In caso di esito negativo in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. somme alla cassa delle ammende), quindi valutare l'opportunità di impugnare sulla base di censure solide e specifiche.
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