Direttiva 2016/1214
Direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina europea sul sistema di qualità dei servizi trasfusionali, modificando l’articolo 2 della direttiva 2005/62/CE. L’obiettivo è assicurare che le linee direttrici di buone prassi siano effettivamente disponibili e utilizzate da tutti i servizi trasfusionali e che esse tengano pienamente conto, ove pertinente, delle buone prassi di fabbricazione richiamate dalla direttiva 2001/83/CE. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 15 febbraio 2018 e informare la Commissione delle misure adottate.
Modifica la direttiva 2005/62/CE sulle norme e specifiche del sistema di qualità dei servizi trasfusionali, imponendo che le linee direttrici di buone prassi siano disponibili e utilizzate e tengano conto delle buone prassi di fabbricazione pertinenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono garantire che tutti i servizi trasfusionali nel proprio territorio dispongano e utilizzino, nel sistema di qualità, linee direttrici di buone prassi coerenti con le norme e specifiche dell’allegato della direttiva 2005/62/CE. Il contenuto rileva per i servizi trasfusionali e, in quanto richiamate, per le autorità competenti nazionali incaricate dell’attuazione e dell’aggiornamento delle linee guida. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione: norme e specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali
La direttiva interviene in modo mirato sulla disciplina del sistema di qualità dei servizi trasfusionali già prevista dalla direttiva 2005/62/CE. Il considerando centrale è che le linee direttrici di buone prassi, elaborate congiuntamente dalla Commissione e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell’assistenza sanitaria del Consiglio d’Europa, riflettono gli sviluppi scientifici e tecnici e coincidono, per gli aspetti pertinenti ai servizi trasfusionali, con i principi delle buone prassi di fabbricazione richiamate dalla direttiva 2001/83/CE.
Finalità e contesto normativo
La modifica mira a rafforzare l’attuazione uniforme delle norme e specifiche dell’allegato della direttiva 2005/62/CE, assicurando che i servizi trasfusionali dispongano di linee direttrici di buone prassi effettivamente utilizzate nel sistema di qualità. La Commissione sottolinea anche il proprio ruolo nel processo di aggiornamento delle GPG e l’esigenza che eventuali cambiamenti significativi siano portati a conoscenza delle autorità competenti nazionali e presi in considerazione.
Obbligo sostanziale introdotto
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/62/CE e impone agli Stati membri di garantire che:
- esistano linee direttrici di buone prassi disponibili per l’attuazione delle norme e specifiche dell’allegato della direttiva 2005/62/CE;
- tali linee direttrici siano utilizzate da tutti i servizi trasfusionali nel loro sistema di qualità;
- le linee direttrici tengano pienamente conto, ove pertinente per i servizi trasfusionali, dei principi e orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione di cui all’articolo 47, primo comma, della direttiva 2001/83/CE;
- gli Stati membri prendano in considerazione le GPG elaborate congiuntamente dalla Commissione e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell’assistenza sanitaria del Consiglio d’Europa e pubblicate dal Consiglio d’Europa.
Margini di discrezionalità lasciati agli Stati membri
La direttiva non definisce in modo rigido la forma delle misure nazionali, ma affida agli Stati membri la scelta degli strumenti giuridici necessari per il recepimento. È inoltre lasciata agli Stati membri la decisione sulle modalità del riferimento alla direttiva nei testi nazionali al momento della pubblicazione ufficiale.
Recepimento e obblighi procedurali
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 15 febbraio 2018. Una volta adottate, tali disposizioni devono essere comunicate immediatamente alla Commissione. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È rivolta a tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Adeguamento delle linee direttrici di buone prassi
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/62/CE. Gli Stati membri devono provvedere affinché, per attuare le norme e le specifiche dell’allegato della direttiva 2005/62/CE, esistano linee direttrici di buone prassi disponibili e utilizzate da tutti i servizi trasfusionali nel loro sistema di qualità. Tali linee devono tener pienamente conto, ove pertinente per i servizi trasfusionali, dei principi e orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione di cui all’articolo 47, primo comma, della direttiva 2001/83/CE. Gli Stati membri devono inoltre tenere conto delle linee direttrici di buone prassi elaborate congiuntamente dalla Commissione e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell’assistenza sanitaria del Consiglio d’Europa e pubblicate dal Consiglio d’Europa.
Termine di recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 15 febbraio 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Riferimento alla direttiva nel diritto interno
Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure corredarle di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni nazionali
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 12 lug 2016Direttiva 2016/1164
- direttiva · 7 lug 2016Direttiva 2016/1106
- direttiva · 6 lug 2016Direttiva 2016/1148
- direttiva · 27 giu 2016Direttiva 2016/1065
- direttiva · 23 giu 2016Direttiva 2016/1034
- direttiva · 8 giu 2016Direttiva 2016/943
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →