Cassazione Civile, Ordinanza n. 02771/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una ditta individuale aveva fruito per l'anno 2002 di un credito d'imposta ai sensi dell'art. 8 della L. n. 388 del 2000 per la realizzazione di nuovi impianti presso una stazione di rifornimento di carburante marittimo ubicata nel porto di Messina. L'Ufficio, a seguito di indagine documentale, aveva ritenuto indebitamente percepito il credito assumendo che le opere insistessero su terreno altrui, e cioè su area demaniale in concessione, e che comunque non integrassero un impianto autonomo ma un semplice incremento di valore di beni già esistenti. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che i nuovi serbatoi fossero amovibili, separabili e dotati di autonomia funzionale, e quindi costruibili anche su area altrui perché destinati, secondo la concessione, a essere rimossi alla scadenza. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 8 L. n. 388 del 2000 e dell'art. 108 del TUIR (già art. 74, comma 3), sostenendo che quanto realizzato non fosse un "impianto" agevolabile ma un costo non idoneo a integrare i presupposti del credito; richiamava inoltre la fattura dell'impresa esecutrice, asseritamente incompatibile con la qualificazione accolta dalla CTR.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito sulla natura e consistenza delle opere realizzate, sulla loro separabilità dall'area demaniale e sulla loro autonomia funzionale, cioè su accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di appello. La sentenza impugnata, secondo la Corte, conteneva una motivazione chiara e coerente sulle ragioni per cui i serbatoi dovevano considerarsi amovibili e autonomi; il ricorso non individuava un vero errore di sussunzione, ma contestava il giudizio di fatto. La Corte ha inoltre ribadito i confini del vizio di motivazione nel testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. vigente ratione temporis, richiamando il principio del "minimo costituzionale" e le sole ipotesi di anomalia motivazionale rilevanti in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; è stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la natura soggettiva dell'amministrazione ricorrente.
Norme richiamate
art. 8 L. 388/2000
norma agevolativa richiamata per il credito d'imposta per investimenti; la Corte non ne ridefinisce il contenuto sostanziale, ma rileva che la censura non colpisce correttamente la ratio della decisione di merito.
art. 108 d.P.R. 917/1986
all'epoca dei fatti rubricato come art. 74, terzo comma
norma invocata dal ricorrente in relazione alla qualificazione dei costi; la Corte la menziona solo come parametro normativo dedotto, senza accoglierne una diversa interpretazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non consente di contestare l'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; è escluso il sindacato sulla mera insufficienza della motivazione.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.
art. 54 d.l. 83/2012
norma che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riducendo il controllo di legittimità sul vizio di motivazione al minimo costituzionale.
L. 134/2012
legge di conversione del d.l. 83/2012, richiamata per la disciplina del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere un nuovo esame delle circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito: il vizio sussiste solo quando la decisione impugnata abbia erroneamente interpretato o applicato la norma astratta al fatto come accertato.
- La qualificazione di un bene o di un'opera ai fini dell'applicazione di una disciplina agevolativa, quando dipende da apprezzamenti sulla sua natura concreta, separabilità, autonomia funzionale o consistenza materiale, costituisce accertamento di merito censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'errore di sussunzione effettivo.
- Il ricorso per cassazione non impone al giudice di merito una confutazione analitica di tutte le prove o delle deduzioni non accolte: è sufficiente che la motivazione individui le ragioni del convincimento e scelga, tra le prove ritualmente acquisite, quelle ritenute più attendibili.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è confinato alle sole anomalie estreme che rendono la motivazione inesistente, apparente, irragionevolmente incomprensibile o internamente irriducibile; non è consentita la censura della mera insufficienza argomentativa.
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