Cassazione Penale, Sentenza n. 12995/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la condanna per bancarotta documentale fraudolenta e per l'aggravamento doloso del fallimento. I principali motivi di ricorso sono: (1) carenza del dolo specifico richiesto per la fattispecie contestata, dato che Biscotti avrebbe assunto formalmente la carica in una società già inattiva e senza svolgere atti gestori significativi; si chiede la riqualificazione ai sensi dell'art. 217 L.F. (bancarotta semplice documentale) per mera trascuratezza; si richiamano anche precarie condizioni di salute del ricorrente; (2) censura del trattamento sanzionatorio per il riconoscimento della recidiva reiterata, contestando la rilevanza e l'attualità dei precedenti; (3) contestazione del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti/agggravanti, denunciando l'uso del diritto al silenzio come elemento sfavorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha ritenuto correttamente provata la sussistenza del dolo specifico rispetto alle condotte contestate: partecipazione consapevole alla sottrazione delle scritture contabili predisposte dalla precedente gestione (denuncia di furto ritenuta falsa) e volontaria omissione di istituire la contabilità durante la sua amministrazione; elementi indiziari considerati significativi sono la cessione fittizia delle quote senza pagamento, l'assenza di un progetto imprenditoriale, il trasferimento simulato di sede e la continuità di interessi con la precedente gestione (Saccia). La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il riconoscimento della recidiva reiterata sulla base dei precedenti emersi e coerente il giudizio di equivalenza delle circostanze sulla base del comportamento processuale. Il ricorso viene dunque rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2
"in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"; "con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori"
La Corte distingue le due ipotesi previste dall'art. 216, comma 1, n. 2: la sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture richiede dolo specifico (animus lucrandi o animus nocendi), mentre la tenuta delle scritture "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione" integra la fattispecie anche con dolo generico. Tuttavia, l'omessa istituzione della contabilità può integrare bancarotta documentale fraudolenta solo se è dimostrato il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare), art. 217
Norma sulla bancarotta semplice documentale: raccoglie le ipotesi di omissione o di tenuta irregolare della contabilità senza intento fraudolento. Può essere invocata per la riqualificazione quando manchi prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata (sezioni penali)
La giurisprudenza citata precisa i criteri di distinzione tra dolo generico e dolo specifico nelle diverse fattispecie documentali e conferma che per la sottrazione/omissione finalizzata a impedire la ricostruzione patrimoniale è necessario accertare l'intento di recare pregiudizio ai creditori; inoltre afferma la legittimità del ragionamento indiziario quando i fatti collegati (cessione fittizia, denuncia di furto simulata, mancata istituzione della contabilità, continuità con precedenti gestioni) consentono inferenze logiche sulla volontà del soggetto.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra bancarotta documentale "per tenuta inadeguata" (può richiedere dolo generico) e bancarotta documentale per sottrazione/omissione finalizzata alla frode: quest'ultima richiede prova del dolo specifico (intento di arrecare pregiudizio ai creditori o di ottenere un ingiusto profitto).
- L'omessa istituzione della contabilità può integrare reato fraudolento solo se emerge il fine di impedire la ricostruzione della gestione e di danneggiare i creditori; in assenza di tale prova la fattispecie andrà valutata ai sensi dell'art. 217 (bancarotta semplice).
- Indici indiziari rilevanti per dimostrare il dolo includono: cessione fittizia di quote senza pagamento, denuncia di furto delle scritture ritenuta falsa, mancata consegna o istituzione delle scritture contabili, trasferimenti di sede simulati, mancanza di progetto imprenditoriale e continuità d'interessi con la precedente gestione.
- Le condizioni personali (es. salute) possono essere rilevanti come circostanza di fatto ma devono essere provate e coerenti con il comportamento complessivo; la loro sola allegazione non esclude il dolo se emergono forti indizi contrari.
- Il riconoscimento della recidiva reiterata e la valutazione delle circostanze sono valutazioni di merito soggette alla discrezionalità del giudice, resistono al controllo di legittimità se adeguatamente motivate e prive di contraddizioni manifeste.
- Il ricorso alla prova indiziaria è legittimo se le inferenze sono logiche, congrue e fondate su un insieme di fatti coordinati; le richieste di riqualificazione richiedono il confronto diretto e motivato con le conclusioni dei giudici di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12800/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12801/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12802/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12803/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12804/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12805/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →