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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 296 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Metodo induttivo - Presunzioni semplici - Aste - Portale online - Attività imprenditoriale fiorente -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La ricostruzione induttiva dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Le aste online concluse con aggiudicazione costituiscono presunzioni semplici sufficienti a fondare l'accertamento del volume delle vendite e la conseguente rideterminazione delle imposte, salva la prova contraria del contribuente circa la mancata riscossione dei corrispettivi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha utilizzato il metodo induttivo per ricostruire il volume d'affari e rideterminare le imposte sui redditi, basandosi sulle aggiudicazioni risultanti dalle aste online. Tali aggiudicazioni sono state ritenute elementi presuntivi idonei a dimostrare l'esistenza e la redditività dell'attività imprenditoriale, nonostante l'omessa dichiarazione. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare, anche mediante la tracciabilità dei pagamenti, che le aggiudicazioni non avevano comportato l'effettiva percezione dei corrispettivi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente il reddito d'impresa sulla base di dati, notizie e presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, soprattutto in caso di omessa dichiarazione.

  • Cassazione, n. 6086/2009

    È richiamata quale precedente conforme al principio secondo cui l'Amministrazione può ricostruire induttivamente i ricavi attraverso elementi presuntivi, mentre spetta al contribuente fornire una prova concreta e documentata della diversa realtà economica.

Massime di principio

  • Le aggiudicazioni di vendite su piattaforme online possono costituire presunzioni semplici dell'esistenza di ricavi e di un'attività imprenditoriale, anche se non sono disponibili fatture o dichiarazioni fiscali.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi consente all'Amministrazione finanziaria di ricorrere più facilmente all'accertamento induttivo, utilizzando dati reperibili da portali online e altri elementi esterni.
  • La semplice contestazione dell'importo accertato non è normalmente sufficiente: il contribuente deve documentare che le vendite non si sono concluse con il pagamento, che gli oggetti non erano propri o che sussistevano altre ragioni idonee a escludere la percezione dei ricavi.
  • La tracciabilità dei pagamenti, la documentazione delle restituzioni, degli annullamenti o delle vendite effettuate per conto terzi può essere decisiva per superare la presunzione di ricavo.
  • La presenza di numerose aste concluse con aggiudicazione può essere valutata complessivamente come indice di attività commerciale abituale e fiorente, non come una serie di operazioni isolate.

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