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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16653/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società poi fallita, per Irpeg e Ilor relative al 1992. L'ufficio aveva contestato quattro profili: omessa contabilizzazione di ricavi per la cessione di alcol fornito da Aima; omessa contabilizzazione di ulteriori ricavi connessi a cessioni di alcol a un'impresa francese tramite una società irlandese ritenuta interposta; indebita compensazione di perdite pregresse oltre i limiti disponibili; indebita esenzione Ilor per mancanza dei requisiti di legge. La C.T.R. aveva respinto l'appello dell'ufficio, ritenendo provati dalla contribuente l'acquisto e la rivendita dell'alcol, l'esistenza della società irlandese e insussistenti, o non adeguatamente provati dall'ufficio, gli altri rilievi. In cassazione l'Agenzia ha proposto cinque motivi: difetto di motivazione della sentenza di merito; erronea applicazione delle norme sulle preclusioni probatorie in caso di documenti non esibiti in verifica; violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla valutazione degli elementi presuntivi; violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea allocazione dell'onere della prova sulle agevolazioni fiscali; violazione della disciplina dell'esenzione Ilor per avere la C.T.R. valorizzato la mancanza della certificazione Ute anziché verificare i requisiti sostanziali dell'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulle preclusioni probatorie perché l'ufficio non aveva dimostrato il sostanziale rifiuto della contribuente di esibire la documentazione in sede di verifica. Ha escluso la motivazione apparente, ritenendo comprensibile il percorso argomentativo della sentenza d'appello. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulle presunzioni e sull'accertamento induttivo perché generico e diretto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Ha respinto anche i motivi sull'onere della prova e sull'esenzione Ilor, osservando che la C.T.R. non aveva errato nel riparto dell'onere probatorio e aveva legittimamente ritenuto che l'assenza della certificazione Ute non impedisse, di per sé, il riconoscimento dell'agevolazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 ai fini della censura di motivazione, respinta dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per il vizio di nullità della sentenza; la Corte ha escluso che vi fosse motivazione apparente.

  • art. 33 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla Corte, in tema di richiesta di documenti durante accesso, ispezione o verifica; la mancata esibizione rileva solo se si traduce in sostanziale rifiuto.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla Corte, in relazione alla richiesta di documenti in materia IVA e ai limiti di utilizzabilità della documentazione non esibita.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell'accertamento induttivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione il fatto.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma sull'accertamento IVA; la censura è stata ritenuta generica/inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha escluso un'errata distribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 101 d.P.R. n. 218/1978

    invocato dall'Agenzia con riguardo all'esenzione Ilor; la Corte ha respinto la censura.

  • art. 102 d.P.R. n. 218/1978

    richiamato nei fatti per l'agevolazione fiscale oggetto di contestazione; il giudice di merito ha escluso la mancanza dei requisiti sostanziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la mancata esibizione di documenti in sede di verifica preclude la loro valutazione a favore del contribuente solo se l'amministrazione dimostra che vi fu una specifica richiesta, un espresso avvertimento sulle conseguenze e un sostanziale rifiuto di consegna della documentazione.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta, invece, che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente, se dal testo emerge con sufficiente chiarezza la ratio della decisione.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nella mera contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito o nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
  • In materia di agevolazioni fiscali, il giudice deve verificare i presupposti sostanziali dell'agevolazione; la mancanza di una certificazione richiesta dall'amministrazione non è di per sé sufficiente a escludere il beneficio, se non risulta che essa sia condizione costitutiva espressamente prevista dalla norma applicabile.
  • L'onere di dimostrare i presupposti dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente, ma l'amministrazione resta tenuta a contestare e provare i fatti posti a fondamento del recupero a tassazione quando fonda l'accertamento su presunzioni o su pretese carenze documentali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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