Sentenza del 22/03/2021 n. 1143 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
IMPOSTE IN GENERE - IMPOSTA REGISTRO - ATTI NOTARILI - ATTO AVENTE AD OGGETTO CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE AVENTE AD OGGETTO USUCAPIONE - EQUIPARAZIONE A COMPRAVENDITA CON EFFETTI REALI - ESCLUSIONE- NATURA RICOGNITIVA DELL'ATTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha escluso la riqualificazione dell'atto come compravendita; ha ritenuto che la confessione stragiudiziale sia un atto meramente ricognitivo/dichiarativo e non un negozio traslativo con effetti reali, per cui non può essere equiparata a una compravendita ai fini dell'imposta di registro.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia in tema di imposta di registro: l'Ufficio aveva inteso riqualificare, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 131/1986, una confessione stragiudiziale ricevuta dal notaio (con cui i proprietari riconoscevano il possesso ultraventennale e la maturata usucapione a favore del possessore) come atto di compravendita soggetto a tassazione come trasferimento reale.
Norme richiamate
art. 20 DPR n. 131/1986
L'art. 20 permette la riqualificazione di atti che occultano la reale natura dell'operazione (simulazione) per ricondurli alla fattispecie sostanziale tassabile; tuttavia non è applicabile quando l'atto è una mera ricognizione o confessione che non trasferisce diritti reali né contiene elementi traslativi.
Massime di principio
- Una confessione stragiudiziale notarile che dichiara il possesso ultraventennale e la maturata usucapione ha natura ricognitiva e non può essere automaticamente qualificata come compravendita ai fini dell'imposta di registro.
- Per riqualificare un atto ai sensi dell'art. 20 come compravendita è necessario che emergano elementi sostanziali e probatori di trasferimento (corresponsione di un prezzo, volontà traslativa manifesta, effetti reali nei confronti dei terzi); l'assenza di tali elementi ostacola la riqualificazione.
- L'Amministrazione che contesta la natura dell'atto deve fornire prove concrete della simulazione o degli effetti traslativi; la mera presenza di una dichiarazione notarile di riconoscimento del possesso non basta.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, il privato può far inserire nell'atto clausole e dichiarazioni esplicite sulla natura ricognitiva, sull'assenza di corrispettivo e sull'intento di non trasferire la proprietà.
- In caso di documenti che comunque producano effetti reali (per esempio trascrizione con effetto traslativo o clausole che trasferiscono la proprietà), l'atto potrà essere tassato come trasferimento; la valutazione è sempre sostanziale e basata sul contenuto e sugli effetti dell'atto.
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