Ordinanza n. 985/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e comportamenti contestati nella fase di esecuzione della sentenza del TAR Calabria che aveva imposto l’ostensione di documenti e informazioni relativi a una concessione demaniale marittima, a procedimenti edilizi e SUAP e a sopralluoghi e verifiche amministrative
Esito
Favorevole al ricorrente (titolari attività)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Calabria, i ricorrenti avevano chiesto l’insediamento del Commissario ad acta per l’esecuzione dell’obbligo di accesso. Il Comune di Catanzaro ha chiesto, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., il rigetto dell’istanza di insediamento, sostenendo di avere già integralmente ottemperato. I ricorrenti hanno eccepito l’irricevibilità dell’istanza comunale, perché proposta prima dell’insediamento del Commissario e dell’adozione di un atto reclamabile. Il Commissario ad acta, dopo l’insediamento, ha chiesto chiarimenti sull’ampiezza del mandato, sulla possibilità di estendere l’accesso a documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella domanda originaria, sulla forma dell’atto unitario imputabile al Comune, sull’utilizzo di attestazioni provenienti da diversi uffici, nonché sul rilascio di copie dei documenti. Ha inoltre chiesto una proroga del termine e l’autorizzazione ad avvalersi di un dirigente di altro Comune quale ausiliario. Il TAR ha verificato, in particolare, se il Comune avesse riscontrato le richieste relative all’eventuale proroga dei lavori e all’effettiva esecuzione e collaudo di un’autorizzazione unica SUAP. Ha ritenuto invece già esaustivi i riscontri relativi agli allegati della SCIA, alla nota di ripresa del procedimento di decadenza della concessione demaniale, all’assenza di sopralluoghi e al deposito di un’attestazione del Genio Civile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l’istanza del Comune, prescindendo dall’eccezione di irricevibilità, perché la documentazione prodotta non dimostrava l’integrale ottemperanza. In relazione alla richiesta sull’eventuale rinvio del termine per ultimare i lavori, il Comune non aveva fornito alcun riscontro né prodotto provvedimenti di proroga o di decadenza del titolo. In relazione alla richiesta sull’effettiva esecuzione e collaudo dell’autorizzazione unica SUAP, non erano state prodotte comunicazioni di fine lavori o attestazioni di collaudo, né una dichiarazione di inesistenza di tali documenti; la produzione di un provvedimento di inefficacia di una SCIA non costituiva adempimento sufficiente. Il Collegio ha precisato che il Commissario deve attenersi all’istanza di accesso oggetto della sentenza presupposta e non può estendere il mandato a documenti estranei, che potranno eventualmente formare oggetto di una nuova istanza motivata. Ha inoltre chiarito che il riscontro deve assumere la forma di un atto a rilevanza esterna imputabile al Comune nel suo complesso: il Commissario può acquisire attestazioni e relazioni dai responsabili dei singoli servizi, ma deve verificarne la coerenza e riunirne le risultanze in un’unica dichiarazione sottoscritta. Le richieste formulate come richieste di informazioni, ove sostanzialmente dirette all’acquisizione di documenti, impongono il rilascio delle copie dei documenti reperiti e non la mera comunicazione dei loro estremi. Il TAR ha respinto la richiesta del Comune ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.; ha fornito i chiarimenti richiesti dal Commissario; ha concesso la proroga, fissando in 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza il termine per il mandato; ha invece negato l’autorizzazione ad avvalersi del dirigente esterno, ritenendo il supporto non necessario e contrario ai principi di efficienza ed economia processuale.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
istanza di rigetto dell’istanza di insediamento del Commissario ad acta
L’istanza comunale è stata respinta perché il Comune non aveva dimostrato l’integrale ottemperanza alla sentenza presupposta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il fondamento, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È stato richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nella fase di esecuzione del giudicato, i rapporti tra amministrazione e privato restano assoggettati ai principi di correttezza e buona fede: l’amministrazione deve fornire riscontri chiari, univoci e realmente riferibili all’ente, mentre il privato deve mantenersi entro il perimetro della domanda originaria ed evitare contestazioni meramente formali o defatigatorie.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve attenersi esattamente all’oggetto definito dalla sentenza presupposta e non può estendere autonomamente l’ostensione a documenti estranei alla domanda di accesso originaria; tali documenti possono essere richiesti con una nuova istanza motivata.
- Quando la sentenza impone un atto a rilevanza esterna che impegni l’amministrazione nel suo complesso, non sono sufficienti riscontri separati e non coordinati dei singoli uffici: il commissario può acquisire attestazioni interne, ma deve valutarne la coerenza e formalizzarne le risultanze in un’unica dichiarazione imputabile all’ente.
- Una richiesta formalmente qualificata come richiesta di informazioni ha natura sostanzialmente documentale quando è diretta a verificare l’esistenza di documenti amministrativi; in tal caso, l’adempimento dell’obbligo di accesso richiede il rilascio delle copie dei documenti reperiti e non la mera comunicazione dei relativi estremi.
- Il commissario ad acta non è tenuto a svolgere personalmente la ricerca materiale negli archivi dell’amministrazione, potendo acquisire relazioni e attestazioni dai responsabili dei servizi competenti; resta però suo compito verificarne l’attendibilità e unificarne gli esiti nel provvedimento conclusivo.
- L’autorizzazione del commissario ad acta ad avvalersi di un ausiliario esterno può essere negata quando il commissario possieda già le competenze necessarie e il supporto richiesto introduca un aggravio procedimentale o costi non necessari.
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