Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1530/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639/1910 per il recupero pro quota dei maggiori oneri di esproprio e delle indennità di occupazione relativi alla realizzazione del P.I.P., nonché la presupposta determina di riparto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assegnataria P.I.P.)

Prevale il privato

La controversia

La società ha riassunto davanti al TAR il giudizio originariamente instaurato davanti al Tribunale ordinario, dopo che quest’ultimo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ha contestato l’avviso di pagamento di euro 74.305,03 e, ove occorrente, la determina di riparto dei maggiori costi sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree del P.I.P. I motivi dedotti riguardavano: l’insussistenza dei presupposti per utilizzare la procedura dell’ingiunzione fiscale prevista dal r.d. n. 639/1910, ritenendo il credito di natura privatistica e non erariale; l’assenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito, il difetto di istruttoria, il falso presupposto e lo sviamento, per avere il Comune disatteso i criteri stabiliti da precedenti sentenze del TAR nella rideterminazione del riparto; la duplicazione delle somme relative alle indennità di occupazione d’urgenza, già comprese nei maggiori oneri espropriativi; la mancata rivalutazione, secondo l’indice monetario e il tasso legale, degli importi già versati dagli assegnatari; l’inclusione, nel calcolo della quota a carico della società, di 129 mq già di proprietà della stessa; infine, la prescrizione decennale del credito, avente origine nella convenzione del 2 maggio 2006.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato in parte qua l’avviso di pagamento e gli atti impugnati. Ha escluso la prescrizione, ritenendo applicabile il termine ordinario decennale e individuando il dies a quo nel momento in cui il Comune aveva potuto quantificare definitivamente i maggiori costi, ossia nella definizione delle procedure ablatorie mediante la transazione del 2 gennaio 2014 e l’atto commissariale del 30 agosto 2016. Ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale, poiché gli oneri sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree P.I.P. hanno natura pubblicistica e non costituiscono mero corrispettivo privatistico. Ha invece ritenuto fondata la censura relativa al calcolo del credito: il Comune, pur richiamando le precedenti pronunce giurisdizionali, non aveva applicato pedissequamente i criteri conformativi ormai coperti da giudicato, relativi alla determinazione dei maggiori costi effettivamente ripartibili, alla non duplicazione delle poste e all’attualizzazione degli importi già versati dagli assegnatari. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale delle doglianze.

Norme richiamate

  • art. 3 r.d. n. 639/1910

    Consente al Comune di intimare il pagamento mediante la procedura dell’ingiunzione fiscale; tale procedura è stata ritenuta utilizzabile per il recupero degli oneri P.I.P., aventi natura pubblicistica.

  • artt. 1 e 2 r.d. n. 639/1910

    Sono richiamati con riferimento ai presupposti di utilizzabilità della procedura di ingiunzione fiscale e ai requisiti del credito azionato.

  • art. 35, comma 8, l. n. 865/1971

    La disciplina impone che i prezzi delle aree cedute nell’ambito del P.I.P. assicurino la copertura delle spese sostenute dal Comune per l’acquisizione delle aree comprese nel piano.

  • art. 27 l. n. 865/1971

    Costituisce la base normativa dei Piani per gli Insediamenti Produttivi, strumenti attuativi destinati alla localizzazione di insediamenti produttivi e potenzialmente attuabili mediante espropriazione.

  • art. 1339 c.c.

    È richiamato quale fondamento dell’inserzione automatica nel contenuto della convenzione P.I.P. delle clausole necessarie a garantire il recupero pro quota dei costi sostenuti dall’ente, anche in assenza di una specifica previsione convenzionale.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato; per il credito relativo ai maggiori costi P.I.P. ciò avviene quando le procedure espropriative consentono di quantificare definitivamente le somme dovute.

  • art. 2946 c.c.

    È applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione, non quello quinquennale previsto per i crediti derivanti da responsabilità da fatto illecito.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    È richiamato con riferimento all’acquisizione sanante dei suoli e alla determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione sine titulo rilevanti per il riparto dei costi.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Nell’attuazione di un Piano per gli Insediamenti Produttivi, il Comune può ripetere dagli assegnatari dei lotti, pro quota, quanto effettivamente sostenuto per l’acquisizione delle aree e per le spese connesse, in forza della disciplina inderogabile degli artt. 27 e 35 della l. n. 865/1971, anche se la convenzione non contiene una specifica riserva di conguaglio.
  • Gli oneri sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione di un P.I.P. hanno natura pubblicistica; il relativo credito può quindi essere azionato mediante la procedura di ingiunzione fiscale prevista dal r.d. n. 639/1910.
  • Il termine ordinario decennale di prescrizione del credito comunale per il recupero dei maggiori costi P.I.P. decorre dal momento in cui, definite le procedure espropriative o acquisitive, diviene possibile quantificare le somme effettivamente dovute dagli assegnatari.
  • Nel rideterminare il riparto dei maggiori costi P.I.P., l’amministrazione deve rispettare i criteri stabiliti dal giudicato, evitando duplicazioni delle poste, considerando soltanto i costi effettivamente ripartibili e attualizzando gli importi già versati dagli assegnatari mediante rivalutazione monetaria e interessi legali fino al conguaglio.
  • L’amministrazione che riedita il riparto dei maggiori costi P.I.P. in esecuzione di precedenti pronunce giurisdizionali non può limitarsi a richiamarle formalmente, ma deve applicarne puntualmente i criteri conformativi nella quantificazione della quota individuale.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoPiani attuativi e lottizzazioniMotivazione del provvedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaEccesso di potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.