Sentenza n. 132/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione - del “Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione di Suolo Pubblico, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale”, approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 28.04.2021, limitatamente agli artt. 1, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20; - della Delibera di G.M. n. 241 del 19.05.2021, avente ad oggetto la “Determinazione tariffe del canone unico patrimoniale istituito ai sensi dell’art. 1, commi 816 e segg. Della legge 160/2019”; - ove occorra, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.01.2021, avente ad oggetto “Istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, del Canone sulle Affissioni Comunali e del Canone d i concessione per l’Occupazione di Aree e degli Spazi Pubblici Destinati a Mercati Realizzati anche in strutture attrezzate art. 1, comma 816, Legge n. 160/2019 Disciplina provvisoria”, limitatamente agli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 9; - di ogni atto presupposto, prodromico, successivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente e comunque connesso a quelli in epigrafe, su cui si riservano, in ogni caso, motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sul canone patrimoniale unico, delibere comunali istitutiva e tariffaria del canone e relativi atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, operante da tempo nel settore della cartellonistica pubblicitaria, aveva impugnato il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, limitatamente a specifiche disposizioni, nonché la deliberazione consiliare istitutiva del canone e la deliberazione della Giunta comunale di determinazione delle tariffe. Aveva dedotto, con un'unica censura composita, l'illegittimità degli atti comunali e aveva inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina statale recata dall'art. 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160/2019. La domanda cautelare era stata successivamente abbandonata dalla ricorrente. Nel corso del giudizio, con memoria del 2 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più alcun interesse alla prosecuzione del contenzioso e alla decisione nel merito, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa dalla ricorrente di non voler più coltivare il giudizio. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità degli atti impugnati né la questione di legittimità costituzionale prospettata. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia; il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 1, commi 816-836, legge n. 160/2019
Disciplina statale posta a fondamento del canone patrimoniale unico, la cui legittimità costituzionale era stata contestata dalla ricorrente; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contraddetta da un interesse residuo alla pronuncia, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti né le eventuali questioni di legittimità costituzionale connesse agli atti impugnati.
- In una pronuncia di improcedibilità avente carattere meramente processuale, sussistendo giusti motivi, le spese di lite possono essere integralmente compensate e il contributo unificato può essere dichiarato irripetibile.
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