Sentenza n. 3208/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formato sulla sentenza del Tribunale di Monza n. 833/2025 depositata e resa pubblica il 02.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2663/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario, che aveva dichiarato il suo diritto all'erogazione di euro 500 annui tramite carta elettronica e condannato il Ministero al pagamento della somma per l'anno scolastico 2024/2025. Il Ministero si è costituito resistendo. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità, consistente nel mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo non era stato validamente notificato all'amministrazione debitrice. La sentenza era stata notificata alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, agli uffici scolastici regionale e provinciale e a un ulteriore indirizzo relativo al personale scolastico, ma non all'indirizzo PEC primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. La ricorrente aveva inoltre notificato il titolo presso l'Avvocatura dello Stato, ritenendo rilevante tale notificazione ai fini dell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il termine dilatorio di 120 giorni dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando esso abbia ad oggetto l'esecuzione di un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme di denaro, anche mediante carta elettronica, poiché l'ottemperanza costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione debitrice, mediante l'indirizzo digitale individuato secondo i pubblici registri previsti dalla legge. Nel caso concreto, il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo PEC primario dell'Ufficio di Gabinetto, uffgabinetto@postacert.istruzione.it. Le notifiche effettuate presso la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, gli uffici scolastici regionale e provinciale e l'indirizzo relativo al personale scolastico non erano idonee: i primi uffici non coincidevano con l'amministrazione centrale debitrice, mentre il comunicato ministeriale sugli indirizzi utilizzabili era un atto organizzativo privo di efficacia normativa e non poteva sostituire l'indirizzo risultante dal Registro delle PP.AA. Neppure la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato era sufficiente, essendo prevista per finalità processuali e non per gli effetti sostanziali dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo iniziato il decorso del termine dilatorio, l'azione di ottemperanza era stata proposta prematuramente. Le spese sono state compensate per la difesa meramente formale dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La norma costituisce il fondamento del diritto della docente all'erogazione della somma annuale tramite carta elettronica, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, anche mediante moneta elettronica. Il termine decorre solo da una valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012, conv. l. 221/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni [...] è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
L'indirizzo del Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione solo quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; se tale indirizzo è presente, la notificazione deve essere effettuata presso quest'ultimo.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione opera come raccordo con l'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012 e non rende autonomamente utilizzabile l'elenco IPA quando l'amministrazione abbia già comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
Individua il Registro delle PP.AA. quale registro contenente gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni utilizzabili per le notificazioni degli atti giudiziari.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato da eseguire contiene una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro, anche se l'adempimento deve avvenire mediante moneta elettronica.
- Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna pecuniaria non può essere promosso prima che siano decorsi 120 giorni dalla valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando una pubblica amministrazione ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso tale indirizzo. L'indirizzo risultante dal Registro IPA è utilizzabile soltanto in via residuale, quando l'amministrazione non abbia comunicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.
- La notificazione del titolo esecutivo a un ufficio interno diverso da quello che rappresenta l'amministrazione debitrice, a uffici periferici privi della qualità di debitore in base al titolo giudiziale o presso l'Avvocatura dello Stato non è idonea a far decorrere il termine dilatorio sostanziale previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Un comunicato organizzativo dell'amministrazione che indichi indirizzi PEC funzionali ad accelerare una specifica procedura non può sostituire, ai fini della notificazione del titolo esecutivo, il domicilio digitale primario risultante dal Registro delle PP.AA., in assenza di una disposizione normativa che lo preveda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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