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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32301/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi. L’interessata aveva proposto opposizione deducendo, tra l’altro, l’incompetenza del funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo legittima la firma del provvedimento in base al conferimento di funzioni dirigenziali di supplenza. La Corte d’appello aveva invece accolto l’opposizione, affermando che spettava all’amministrazione dimostrare la legittimazione alla firma mediante produzione del decreto di conferimento del potere, e aveva ritenuto non assolto tale onere probatorio. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 107 d.lgs. 267/2000, delle norme statutarie e regolamentari interne e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il potere spettasse al funzionario in base al regolamento provinciale e che era errato porre a suo carico l’onere di provare la delega; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 21-octies l. 241/1990; con il terzo ha censurato la statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d’appello aveva errato nel porre a carico dell’amministrazione l’onere di provare la legittimazione del funzionario che aveva emesso l’ordinanza-ingiunzione. La decisione impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con assorbimento del secondo motivo e di quello sulle spese. Il giudizio è stato rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’opposizione attenendosi al principio secondo cui, quando si contesta la mancanza di delega o di potere del funzionario firmatario di un provvedimento sanzionatorio, l’onere della prova grava sull’opponente, salvo che questi solleciti gli strumenti istruttori del giudice. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 258, co. 2, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

    sanzione amministrativa di Euro 46.500,00

    norma sanzionatoria applicata per l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi.

  • art. 190, co. 1, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

    norma che impone la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi.

  • art. 97, co. 4, d.lgs. 267/2000

    richiamato insieme agli artt. 107 e 108 T.U.E.L. per individuare la regola di attribuzione delle funzioni nell’ente locale.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    la Corte afferma che, in linea di principio, il potere di adottare ordinanze-ingiunzioni spetta ai dirigenti e che il segretario provinciale può esercitarlo solo se ciò gli sia attribuito da statuto, regolamento o provvedimento del Presidente, nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 108 d.lgs. 267/2000

    richiamato dalla ricorrente e dalla Corte come parte del quadro normativo sulle funzioni dirigenziali e sul direttore generale.

  • artt. 35-38 statuto della Provincia di Benevento

    invocati dalla ricorrente a sostegno del potere del funzionario di adottare l’ordinanza.

  • artt. 9 e 22-30 del Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici della Provincia di Benevento

    richiamati per sostenere che il segretario generale potesse ricevere funzioni dirigenziali di supplenza e, quindi, il potere di firma.

  • art. 30, commi 3 e 3 bis, del Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici della Provincia di Benevento

    "in caso di impossibilità a provvedere ai sensi del comma 1, il Presidente può, in via eccezionale, affidare l'incarico di supplenza al Direttore Generale ovvero può avviare le procedure per la costituzione di un apposito rapporto a tempo determinato secondo la disciplina dell'art. 105"; "in caso di impossibilità a procedere ai sensi del comma precedente, per carenza di figure dirigenziali in servizio ed in via eccezionale, il Presidente può affidare al Segretario Generale funzioni dirigenziali di supplenza, per un periodo limitato, non superiore a sei mesi e per non più di un settore"

    disposizione interna invocata per sostenere la legittimazione del segretario generale a esercitare funzioni dirigenziali di supplenza e a firmare l’ordinanza-ingiunzione.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, nel caso di contestazione della delega o del potere del firmatario del provvedimento sanzionatorio, non si può invertire l’onere probatorio ponendolo sull’amministrazione.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    motivo di ricorso dedotto dalla Provincia e ritenuto assorbito; il testo non sviluppa una specifica interpretazione nel merito.

  • art. 213 c.p.c.

    strumento istruttorio che l’opponente può sollecitare per acquisire informazioni dall’amministrazione in ordine alla delega o al potere del funzionario.

  • art. 23, comma 6, l. n. 689/1989

    fonte dei poteri istruttori del giudice nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, richiamata per affermare che l’opponente può sollecitarne l’esercizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, se l’opponente deduce la mancanza di delega o di potere in capo al funzionario che ha firmato il provvedimento, l’onere di provare tale vizio resta a carico dell’opponente, in ragione della presunzione di legittimità dell’atto amministrativo.
  • La mera allegazione della mancanza di prova della delega da parte dell’amministrazione non basta a superare la presunzione di legittimità del provvedimento sanzionatorio: l’opponente deve attivarsi processualmente per ottenere la relativa attestazione o sollecitare l’acquisizione di informazioni o l’esercizio dei poteri istruttori del giudice.
  • Nelle amministrazioni pubbliche gerarchicamente organizzate, i provvedimenti non espressamente riservati dalla legge al capo dell’ufficio sono, in linea di principio, delegabili; la contestazione della delega va quindi scrutinata alla luce di tale regola generale.
  • In presenza di una norma interna che consenta funzioni dirigenziali di supplenza, la verifica della legittimazione del firmatario non può essere risolta invertendo l’onere della prova a carico dell’ente, se l’opponente non abbia provato il difetto di potere secondo le regole processuali applicabili.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste quando il giudice di merito addossa la prova di un fatto impeditivo o negativo alla parte che, secondo la regola sostanziale e processuale applicabile, non ne è onerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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