Sentenza del 20/10/2015 n. 4513 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Motivazione della cartella - Interessi - Non dettagliati - Illegittimità della cartella - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2009, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con cui venivano richiesti IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. Ha contestato, da un lato, il mancato invio della comunicazione di irregolarità e, dall'altro, la carenza di motivazione della cartella per omessa indicazione analitica dei criteri di calcolo degli interessi, inclusi aliquote, periodi e tassi applicati.
La decisione
La Commissione ha respinto la censura relativa al mancato invio dell'avviso bonario, ritenendo che, in caso di controllo automatizzato fondato sulla semplice divergenza tra imposte dichiarate e somme versate, tale comunicazione non sia obbligatoria. Ha invece accolto il motivo relativo agli interessi, rilevando che la cartella riportava soltanto indicazioni generiche e non consentiva al contribuente di comprendere o verificare il calcolo effettuato. La cartella è stata pertanto annullata integralmente per carenza di motivazione. Il terzo motivo è rimasto assorbito e le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la riscossione delle somme dovute quando emerga una semplice omissione o insufficienza dei versamenti rispetto agli importi dichiarati.
Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni; secondo la sentenza, l'avviso bonario è necessario in tale ambito, mentre non lo è ordinariamente per il mero controllo automatizzato ex art. 36-bis.
Art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
La comunicazione degli esiti del controllo è obbligatoria quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, ma non quando l'ufficio rilevi soltanto il mancato versamento di somme già dichiarate come dovute.
Art. 20 del D.P.R. n. 602/1973
Costituisce la base normativa per la richiesta degli interessi maturati sulle somme iscritte a ruolo, ma il richiamo alla norma non esonera l'amministrazione dall'indicare in modo comprensibile il calcolo concretamente applicato.
Art. 30 del D.P.R. n. 602/1973
Prevede il riferimento normativo al tasso degli interessi, ma la cartella deve comunque consentire di individuare periodi, aliquote e modalità di applicazione.
Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997
Disciplina la sanzione per omesso o tardivo versamento; la sentenza non decide nel merito la riduzione delle sanzioni, poiché l'annullamento della cartella per carenza di motivazione assorbe il relativo motivo.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
Consente la regolazione delle spese processuali; nel caso concreto le spese sono state integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza sui diversi motivi.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento che richieda interessi non può limitarsi a indicare l'importo complessivo: deve specificare, in modo chiaro e verificabile, base imponibile, periodo di maturazione, aliquote o tassi applicati e criteri di calcolo.
- Il contribuente non è tenuto a svolgere indagini presso l'amministrazione o a ricostruire autonomamente un calcolo criptico; l'atto deve essere comprensibile già sulla base del suo contenuto.
- Il semplice richiamo alle norme che prevedono gli interessi non sostituisce l'obbligo di motivare il calcolo concreto effettuato dall'ufficio.
- In caso di controllo automatizzato fondato esclusivamente sul mancato versamento di imposte dichiarate, la cartella può essere notificata anche senza preventiva comunicazione di irregolarità, salvo specifiche incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
- La carenza di motivazione relativa agli interessi può comportare l'illegittimità e l'annullamento della cartella, anche se il debito d'imposta principale risulta dalla dichiarazione del contribuente.
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