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Sentenza

Sentenza del 20/10/2015 n. 4513 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE - Motivazione della cartella - Interessi - Non dettagliati - Illegittimità della cartella - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2009, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con cui venivano richiesti IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. Ha contestato, da un lato, il mancato invio della comunicazione di irregolarità e, dall'altro, la carenza di motivazione della cartella per omessa indicazione analitica dei criteri di calcolo degli interessi, inclusi aliquote, periodi e tassi applicati.

La decisione

La Commissione ha respinto la censura relativa al mancato invio dell'avviso bonario, ritenendo che, in caso di controllo automatizzato fondato sulla semplice divergenza tra imposte dichiarate e somme versate, tale comunicazione non sia obbligatoria. Ha invece accolto il motivo relativo agli interessi, rilevando che la cartella riportava soltanto indicazioni generiche e non consentiva al contribuente di comprendere o verificare il calcolo effettuato. La cartella è stata pertanto annullata integralmente per carenza di motivazione. Il terzo motivo è rimasto assorbito e le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la riscossione delle somme dovute quando emerga una semplice omissione o insufficienza dei versamenti rispetto agli importi dichiarati.

  • Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni; secondo la sentenza, l'avviso bonario è necessario in tale ambito, mentre non lo è ordinariamente per il mero controllo automatizzato ex art. 36-bis.

  • Art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000

    qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

    La comunicazione degli esiti del controllo è obbligatoria quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, ma non quando l'ufficio rilevi soltanto il mancato versamento di somme già dichiarate come dovute.

  • Art. 20 del D.P.R. n. 602/1973

    Costituisce la base normativa per la richiesta degli interessi maturati sulle somme iscritte a ruolo, ma il richiamo alla norma non esonera l'amministrazione dall'indicare in modo comprensibile il calcolo concretamente applicato.

  • Art. 30 del D.P.R. n. 602/1973

    Prevede il riferimento normativo al tasso degli interessi, ma la cartella deve comunque consentire di individuare periodi, aliquote e modalità di applicazione.

  • Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997

    Disciplina la sanzione per omesso o tardivo versamento; la sentenza non decide nel merito la riduzione delle sanzioni, poiché l'annullamento della cartella per carenza di motivazione assorbe il relativo motivo.

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    Consente la regolazione delle spese processuali; nel caso concreto le spese sono state integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza sui diversi motivi.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento che richieda interessi non può limitarsi a indicare l'importo complessivo: deve specificare, in modo chiaro e verificabile, base imponibile, periodo di maturazione, aliquote o tassi applicati e criteri di calcolo.
  • Il contribuente non è tenuto a svolgere indagini presso l'amministrazione o a ricostruire autonomamente un calcolo criptico; l'atto deve essere comprensibile già sulla base del suo contenuto.
  • Il semplice richiamo alle norme che prevedono gli interessi non sostituisce l'obbligo di motivare il calcolo concreto effettuato dall'ufficio.
  • In caso di controllo automatizzato fondato esclusivamente sul mancato versamento di imposte dichiarate, la cartella può essere notificata anche senza preventiva comunicazione di irregolarità, salvo specifiche incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
  • La carenza di motivazione relativa agli interessi può comportare l'illegittimità e l'annullamento della cartella, anche se il debito d'imposta principale risulta dalla dichiarazione del contribuente.

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