Sentenza n. 630/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 23 giugno 2025 n. 865, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, n. 865 del 23 giugno 2025, nella parte relativa al pagamento di euro 3.265,00 oltre accessori a titolo di spese legali distratte in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, n. 865 del 23 giugno 2025. La sentenza, notificata al Ministero il 27 giugno 2025 ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era passata in giudicato ed aveva condannato il Ministero, tra l'altro, al pagamento di euro 3.265,00 oltre accessori di legge, a titolo di spese legali in favore della parte vittoriosa, con distrazione in favore della ricorrente quale procuratore antistatario. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, che non aveva dato esecuzione alla pronuncia nonostante la notificazione e il giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita dal Ministero, il quale non aveva fornito elementi ostativi. Ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione della pronuncia nei limiti dell'interesse azionato. In caso di ulteriore inadempimento, ha previsto l'intervento sostitutivo, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o di altro funzionario delegato, da insediare su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario ad acta è stato posto a carico del Ministero e liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per l'adempimento e disponendo, in caso di persistente inerzia, l'intervento di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La sentenza del giudice ordinario è stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme e che sia stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione, la mancata esecuzione dell'amministrazione legittima l'interessato a proporre ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il giudicato e l'inerzia dell'amministrazione, il giudice deve fissare un termine per l'adempimento e può predeterminare il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato dal giudice, salva la possibilità di conguaglio sulla base dell'attività effettivamente svolta.
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