Direttiva 2007/1
Direttiva 2007/1/CE della Commissione, del 29 gennaio 2007 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato II della direttiva 76/768/CEE, inserendo nuove sostanze vietate, sopprimendo una voce e correggendo la collocazione di epoxiconazole per ragioni di chiarezza. L’intervento si fonda sulla valutazione scientifica e sulla strategia concordata tra Commissione, Stati membri e parti interessate per le sostanze impiegate nelle tinture per capelli. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 agosto 2007 e applicarla dal 21 novembre 2007, garantendo inoltre che dal 21 febbraio 2008 i prodotti cosmetici non conformi non siano venduti o messi a disposizione del consumatore finale.
Modifica dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per adeguarlo al progresso tecnico, mediante l’inserimento e la riorganizzazione di sostanze vietate nelle tinture per capelli e in altri cosmetici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, con effetti specifici sull’elenco delle sostanze vietate dell’allegato II. Incide in particolare sulla commercializzazione e messa a disposizione sul mercato dei prodotti contenenti le sostanze elencate nell’allegato della direttiva, con obbligo per gli Stati membri di impedire, dal 21 febbraio 2008, la vendita o la messa a disposizione del consumatore finale dei prodotti non conformi. La direttiva è indirizzata agli Stati membri e richiede recepimento nazionale entro il 21 agosto 2007, con applicazione delle disposizioni di recepimento dal 21 novembre 2007.
Direttiva 2007/1/CE: adeguamento tecnico dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici
La direttiva interviene sulla disciplina dei prodotti cosmetici per aggiornare, in chiave di sicurezza, l’elenco delle sostanze vietate contenuto nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE. L’atto si inserisce nel quadro della strategia concordata tra Commissione, Stati membri e parti interessate per la valutazione scientifica delle sostanze utilizzate nelle tinture per capelli, sulla base dei pareri del CSPC.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento mira a recepire nel diritto derivato dell’Unione gli esiti delle valutazioni scientifiche disponibili, eliminando dal mercato sostanze per le quali non risultano dati di sicurezza aggiornati o per le quali non è stato manifestato un interesse esplicito a sostegno dell’impiego nelle tinture per capelli. La logica è quella dell’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE.
Modifica dell’allegato II: sostanze aggiunte
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II secondo quanto dettagliato nell’allegato della direttiva. Vengono aggiunti i numeri d’ordine da 1234 a 1243, con l’inserimento di sostanze e coloranti quali:
- PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine;
- 6-Nitro-o-Toluidine;
- HC Yellow n. 11;
- HC Orange n. 3;
- HC Green n. 1;
- HC Red n. 8 e i suoi sali;
- Tetrahydro-6-nitroquinoxaline e i suoi sali;
- Disperse Red 15, eccetto come impurità nel Disperse Violet 1;
- 4-ammino-3-fluorofenolo;
- N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide, anche indicata come Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide. Per ciascuna voce sono indicati i corrispondenti numeri CAS nell’allegato.
Soppressione e riclassificazione di voci esistenti
Per ragioni di chiarezza, la voce n. 1182 è soppressa. Inoltre, la sostanza epoxiconazole viene spostata dalla precedente voce separata 1182 alla voce n. 663 dell’allegato II, con la formulazione chimica completa e il numero CAS 133855-98-8.
Presupposti scientifici e criteri di inclusione
I considerando chiariscono che alcune sostanze sono inserite nell’allegato II perché, nel corso della consultazione pubblica, non è emerso un interesse esplicito a difesa del loro impiego nelle tinture per capelli e non sono stati presentati dati di sicurezza aggiornati sufficienti per una valutazione adeguata del rischio. Per la sostanza N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide è rilevante anche la mancata presentazione, entro il 31 luglio 2006, di ulteriori dati scientifici al CSPC.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
La direttiva è tipicamente uno strumento di armonizzazione che vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi. L’articolo 3 impone di:
- adottare e pubblicare entro il 21 agosto 2007 le disposizioni nazionali necessarie;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza;
- applicare tali disposizioni dal 21 novembre 2007;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi
L’articolo 2 stabilisce un ulteriore termine operativo: dal 21 febbraio 2008 gli Stati membri devono garantire che i prodotti cosmetici non conformi alla direttiva non siano venduti o messi a disposizione del consumatore finale. Si tratta di un obbligo di risultato che rafforza l’effettività del divieto di immissione sul mercato delle sostanze incluse nell’allegato II.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, tenuti a recepire e applicare le misure nei termini indicati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE conformemente all’allegato della direttiva 2007/1/CE. Le modifiche consistono nell’inserimento di nuove voci nell’elenco delle sostanze vietate, nella soppressione di una voce e nella sostituzione della descrizione della voce n. 663 relativa a epoxiconazole.
Nuove sostanze inserite nell’allegato II
Nell’allegato sono aggiunti i numeri d’ordine da 1234 a 1243, comprendenti, tra le altre, PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine (CAS 144644-13-3), 6-Nitro-o-Toluidine (CAS 570-24-1), HC Yellow n. 11 (CAS 73388-54-2), HC Orange n. 3 (CAS 81612-54-6), HC Green n. 1 (CAS 52136-25-1), HC Red n. 8 e i suoi sali (CAS 97404-14-3, 13556-29-1), Tetrahydro-6-nitroquinoxaline e i suoi sali (CAS 158006-54-3, 41959-35-7), Disperse Red 15 eccetto come impurità nel Disperse Violet 1 (CAS 116-85-8), 4-ammino-3-fluorofenolo (CAS 399-95-1) e N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide / Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (CAS 149591-38-8).
Soppressione e ricollocazione di voci esistenti
La voce di cui al numero d’ordine 1182 è soppressa. Il numero d’ordine 663 è sostituito dalla denominazione completa di epoxiconazole, identificato come (2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; epoxiconazole, con numero CAS 133855-98-8.
Motivazione scientifica e strategia sulle sostanze per tinture per capelli
I considerando precisano che, a seguito dei pareri del CSPC basati su studi scientifici, Commissione, Stati membri e parti interessate hanno concordato una strategia globale per disciplinare le sostanze per tinture per capelli, imponendo all’industria di sottoporre al CSPC i dati scientifici in suo possesso. Sono inserite nell’allegato II le sostanze per le quali non è emerso un interesse esplicito nella consultazione pubblica a difesa del loro impiego e per le quali non sono stati presentati dati di sicurezza aggiornati sufficienti per una valutazione adeguata del rischio. Per la sostanza N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide è rilevante il fatto che non siano stati presentati ulteriori dati scientifici entro il 31 luglio 2006.
Obblighi di recepimento e applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro e non oltre il 21 agosto 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 21 novembre 2007 e, al momento dell’adozione, devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri decidono le modalità del riferimento. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi
L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 21 febbraio 2008, i prodotti cosmetici non conformi alla direttiva non siano venduti o messi a disposizione del consumatore finale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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