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direttiva

Direttiva 2007/3

Direttiva 2007/3/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007 , che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/3/CE modifica la direttiva 96/74/CE per adeguarla al progresso tecnico, aggiungendo la nuova fibra "elastolefina" agli allegati I e II relativi alle denominazioni delle fibre tessili. L'intervento ha natura puntuale e mira a garantire che etichette e contrassegni dei prodotti tessili riflettano correttamente la composizione delle fibre, a tutela dei consumatori e della corretta commercializzazione nel mercato interno. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 2 febbraio 2008.

Adeguamento tecnico della direttiva 96/74/CE sul settore tessile, con inserimento della fibra "elastolefina" negli elenchi delle fibre e del relativo fattore di denominazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti tessili commercializzati nell'Unione europea, limitatamente alla disciplina delle denominazioni/etichette e dei contrassegni relativi alla composizione in fibre tessili. I destinatari indiretti sono gli Stati membri, tenuti a recepire le modifiche nell'ordinamento interno; rileva per gli operatori del settore tessile che immettono i prodotti sul mercato. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori rispetto al rinvio alla direttiva 96/74/CE.

Direttiva 2007/3/CE della Commissione: modifica tecnica della disciplina sulle denominazioni del settore tessile

La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 96/74/CE, che disciplina etichette e contrassegni relativi alle fibre tessili contenute nei prodotti, con finalità di tutela dei consumatori e di corretta commercializzazione nel mercato interno. Il considerando evidenzia che, alla luce dei risultati di un gruppo tecnico di lavoro, è necessario aggiornare gli allegati per tener conto del progresso tecnico.

Finalità e contenuto dell'intervento

L'obiettivo della direttiva è adeguare la disciplina delle denominazioni tessili all'evoluzione tecnica, inserendo una nuova fibra tra quelle riconosciute dalla normativa UE. La modifica è limitata agli allegati della direttiva 96/74/CE e non riscrive l'impianto generale della disciplina.

Modifica degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE

L'articolo 1 dispone l'inserimento della fibra "elastolefina" nell'allegato I, come nuova voce n. 46. La definizione normativa indica una fibra composta da almeno il 95% in massa di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, con la proprietà di recuperare rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale dopo essere stata stirata fino a una volta e mezza la lunghezza originale.

Contestualmente, nell'allegato II viene aggiunta la voce n. 46 con il fattore 1,50. Si tratta quindi di un adeguamento tecnico che incide sulle denominazioni utilizzabili in etichettatura e sulla corrispondente classificazione del materiale.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri l'obbligo di adottare entro il 2 febbraio 2008 tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Il testo delle misure nazionali deve essere comunicato immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza tra le disposizioni interne e la direttiva.

La stessa disposizione prevede che gli atti nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità tecniche del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

L'articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la trasmissione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento della fibra "elastolefina" negli allegati I e II della direttiva 96/74/CE

L'articolo 1 modifica la direttiva 96/74/CE aggiungendo nell'allegato I la riga 46 relativa alla "Elastolefina", definita come fibra composta di almeno il 95% (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, capace di recuperare rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale dopo stiramento fino a una volta e mezza la lunghezza originale. Nell'allegato II viene aggiunta la corrispondente voce 46 con il fattore 1,50.

Obbligo di recepimento entro il 2 febbraio 2008

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 2 febbraio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Riferimento alla direttiva negli atti nazionali e comunicazione delle disposizioni interne

Sempre l'articolo 2, paragrafo 1, prevede che, al momento dell'adozione, le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. L'articolo 2, paragrafo 2, richiede inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiesettore tessiletutela dei consumatorimercato internoetichettatura dei prodotti

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