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Direttiva 2007/4

Direttiva 2007/4/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/4/CE della Commissione aggiorna, per adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE sui metodi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili. L'intervento è reso necessario dall'inclusione dell'elastolefina nell'elenco delle fibre della disciplina di etichettatura tessile e dalla conseguente esigenza di prevedere metodi uniformi di prova. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 2 febbraio 2008.

Modifica tecnica dell'allegato II della direttiva 96/73/CE per introdurre e uniformare i metodi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili contenenti elastolefina.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini del recepimento e dell'adeguamento delle loro norme nazionali in materia di etichettatura e controllo della composizione in fibre dei prodotti tessili. Riguarda in particolare i laboratori e le autorità che effettuano analisi quantitative di mischie binarie di fibre tessili, con estensione ai casi in cui sia presente elastolefina. Non disciplina direttamente gli operatori economici, ma incide sui controlli di conformità delle indicazioni in ეტichetta dei prodotti tessili.

Direttiva 2007/4/CE della Commissione: metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili contenenti elastolefina

La direttiva interviene come aggiornamento tecnico della direttiva 96/73/CE, coordinandola con l’evoluzione della disciplina sulle denominazioni e sull’etichettatura dei prodotti tessili di cui alla direttiva 96/74/CE. La finalità è garantire metodi uniformi di analisi quantitativa per le mischie binarie in cui sia presente l’elastolefina, così da rendere controllabili le indicazioni in etichetta sulla composizione in fibre.

Contesto e obiettivo dell’intervento

Nei considerando si chiarisce che la direttiva 96/74/CE impone l’indicazione della composizione fibrosa in etichetta e controlli analitici di conformità. Poiché la 96/74/CE è stata adattata al progresso tecnico includendo l’elastolefina tra le fibre rilevanti, si rende necessario predisporre metodi di analisi uniformi anche per tale fibra. La direttiva 2007/4/CE realizza quindi un adeguamento tecnico dell’allegato II della direttiva 96/73/CE.

Ambito di applicazione

L’intervento non crea una disciplina autonoma di mercato, ma modifica i metodi di prova applicabili alle analisi quantitative delle mischie binarie di fibre tessili. Il destinatario formale è lo Stato membro, chiamato a recepire le modifiche nell’ordinamento interno; sul piano operativo risultano coinvolti i sistemi nazionali di controllo e i laboratori che verificano la conformità della composizione tessile dichiarata in etichetta. L’aggiornamento riguarda in modo specifico i casi in cui compare l’elastolefina, anche in combinazione con acetato, lana, cotone, viscosa, poliammide, poliestere, clorofibre e altre fibre elencate nei metodi.

Obblighi di recepimento e termini

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 2 febbraio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Il recepimento deve essere accompagnato da una tavola di concordanza e dalla comunicazione immediata alla Commissione del testo nazionale adottato. Le disposizioni nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Modifiche all’allegato II della direttiva 96/73/CE

L’allegato tecnico è il cuore dell’intervento. Nel capitolo 1, sezione I, vengono aggiunte nuove sostanze necessarie per le prove: acetone, acido ortofosforico, urea e bicarbonato di sodio. Viene poi riscritto il punto sul trattamento preliminare del campione ridotto, che disciplina l’eliminazione delle materie non fibrose prima dell’analisi.

  • In via generale, le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua vanno eliminate con trattamento Soxhlet in etere di petrolio per un’ora, seguito da estrazione in acqua a temperatura ambiente per un’ora e poi a 65 ± 5 °C per un’altra ora.
  • Per l’elastolefina, o per mischie contenenti elastolefina e altre fibre, l’etere di petrolio è sostituito con acetone.
  • Per le mischie binarie elastolefina/acetato si applica un trattamento specifico con 25 g/l di acido ortofosforico al 50 % e 50 g/l di urea, per 10 minuti a 80 °C, seguito da lavaggi in acqua, in bicarbonato di sodio allo 0,1 % e infine in acqua.
  • Se le materie non fibrose non possono essere eliminate con etere di petrolio e acqua, si deve usare un procedimento appropriato alternativo che non alteri sostanzialmente i componenti fibrosi.
  • Per alcune fibre vegetali naturali gregge, come iuta o cocco, non si applicano trattamenti preliminari aggiuntivi salvo presenza di appretti non solubili in etere di petrolio e acqua.
  • I rapporti di analisi devono descrivere in dettaglio il trattamento preliminare adottato.

Metodi particolari aggiornati

La tabella riepilogativa dei metodi particolari viene sostituita per includere espressamente l’elastolefina nei diversi schemi analitici. I metodi riguardano, tra gli altri, acetato, fibre proteiche, viscosa/cupro/modal, poliammide o nylon, triacetato, polilattide, fibre cellulosiche, fibre acriliche e modacriliche, clorofibre, seta, iuta, polipropilene e mischie contenenti clorofibre o elastolefina.

In particolare:

  • il metodo n. 1 è esteso a numerose fibre, tra cui elastolefina, con specifica esclusione delle fibre di acetato deacetilate in superficie;
  • il metodo n. 2 include elastolefina tra le fibre misurabili, precisando che con fibre proteiche diverse se ne ottiene solo la quantità complessiva;
  • il metodo n. 3 viene riferito a cotone ed elastolefina, con valore di d pari a 1,02 per il cotone e 1,00 per l’elastolefina;
  • il metodo n. 4 comprende anche elastolefina e prevede che, se la lana supera il 25 %, si applichi il metodo n. 2;
  • il metodo n. 5 riguarda acetato con triacetato o elastolefina;
  • il metodo n. 6 include elastolefina e stabilisce d = 1,01 per poliestere, elastomultiestere ed elastolefina; viene inoltre segnalata la non applicabilità in caso di triacetato parzialmente saponificato da appretto speciale;
  • il metodo n. 7 riguarda poliestere, elastomultiestere ed elastolefina;
  • il metodo n. 8 ricomprende elastolefina ed è applicabile anche ad alcune fibre acriliche e modacriliche tinte con coloranti premetallizzati, ma non a quelle trattate con coloranti al cromo;
  • il metodo n. 10 riguarda clorofibre ed elastolefina;
  • il metodo n. 11 riguarda lana, peli o elastolefina e fissa d = 0,985 per la lana e 1,00 per l’elastolefina;
  • il metodo n. 14 disciplina clorofibre a base di omopolimeri del cloruro di vinile, con o senza surclorazione, ed elastolefina.

Rilievo pratico per operatori e professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del tessile, la direttiva è rilevante soprattutto sotto il profilo della conformità tecnica delle etichette e della gestione dei controlli analitici. L’inserimento dell’elastolefina impone di aggiornare procedure di laboratorio, capitolati di fornitura, controlli qualità e documentazione tecnica, tenendo conto dei nuovi reagenti, delle modifiche ai campi di applicazione dei metodi e delle regole di calcolo. Poiché la direttiva è tecnica e di recepimento obbligatorio, il suo impatto concreto dipenderà dalle norme nazionali di trasposizione e dagli adattamenti operativi richiesti nei singoli ordinamenti.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato tecnico sui metodi di analisi

L'articolo 1 dispone che l'allegato II della direttiva 96/73/CE sia modificato secondo l'allegato della direttiva 2007/4/CE, introducendo e adeguando metodi di analisi per le mischie binarie contenenti elastolefina.

Termine di recepimento e obblighi di notifica

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 2 febbraio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, e il recepimento deve contenere un riferimento alla direttiva o essere corredato da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Trasmissione delle disposizioni interne essenziali

L'articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Aggiornamento dell'allegato II: trattamento preliminare dei campioni

Nel capitolo 1, sezione I, viene integrato l'elenco dei reagenti con acetone, acido ortofosforico, urea e bicarbonato di sodio. Viene sostituito il punto sul trattamento preliminare del campione ridotto, prevedendo l'eliminazione delle materie non fibrose con etere di petrolio e acqua, ma sostituendo l'etere di petrolio con acetone per l'elastolefina e per le mischie contenenti elastolefina e altre fibre. Per le mischie binarie elastolefina/acetato è previsto un trattamento specifico con acido ortofosforico al 50 %, urea e bicarbonato di sodio. I rapporti di analisi devono descrivere dettagliatamente i metodi di trattamento preliminare adottati.

Aggiornamento della tabella dei metodi particolari

La tabella riepilogativa dei metodi particolari è sostituita per includere l'elastolefina tra i componenti solubili o insolubili nei metodi n. 1-15, con l'indicazione dei relativi reagenti e campi di applicazione, tra cui acetone, ipoclorito, acido formico e cloruro di zinco, acido formico all'80 %, alcol benzilico, diclorometano, acido solforico al 75 %, dimetilformammide, bisolfuro di carbonio/acetone, acido acetico glaciale, metodo mediante dosaggio dell'azoto, xilene, acido solforico concentrato e cicloesanone.

Estensione dei campi di applicazione dei singoli metodi

I punti 1.2 di vari metodi sono riscritti per includere l'elastolefina tra le fibre analizzabili, con specifiche limitazioni tecniche: metodo n. 1 (acetato con altre fibre), n. 2 (fibre proteiche con altre fibre), n. 3 (viscosa/cupro/modal con cotone o elastolefina), n. 4 (poliammide/nylon con altre fibre, con regola specifica oltre il 25 % di lana), n. 5 (acetato con triacetato o elastolefina), n. 6 (triacetato o polilattide con altre fibre, con esclusione di triacetato parzialmente saponificato da appretto speciale), n. 7 (fibre cellulosiche con poliestere, elastomultiestere o elastolefina), n. 8 (fibre acriliche/modacriliche/clorofibre con altre fibre), n. 10 (clorofibre con altre fibre o elastolefina), n. 11 (seta con lana, peli o elastolefina), n. 14 (clorofibre con altre fibre o elastolefina).

Adeguamento dei coefficienti di calcolo e delle note tecniche

Per alcuni metodi sono aggiornati i valori di 'd' da utilizzare nel calcolo dei risultati: metodo n. 3, d = 1,02 per il cotone e 1,00 per l'elastolefina; metodo n. 6, d = 1,00 salvo poliestere, elastomultiestere ed elastolefina per cui d = 1,01; metodo n. 11, d = 0,985 per la lana e 1,00 per l'elastolefina. Sono inoltre precisate note tecniche su non applicabilità del metodo in casi specifici e sulla determinazione complessiva delle fibre proteiche.

Come è indicizzato

Materietessileetichettatura dei prodottinormazione tecnicacontrolli di conformità

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