Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2449/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza della sentenza n. 19947/2023 del 5.12.2023, pubblicata il 29.12.2023, sul ricorso RG n. 8227/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Quarta Bis, che ha definito il ricorso proposto dal Prof. Carella Giuseppe;

Giustizia amministrativa202511663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 19947/2023, passata in giudicato, con la quale era stato annullato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania. La sentenza di cognizione aveva rilevato che l'amministrazione aveva omesso l'esame sostanziale del percorso formativo attestato e la comparazione con la formazione richiesta in Italia per l'accesso alla medesima professione. Aveva inoltre stabilito che l'attestazione rumena doveva essere ricondotta all'attestazione di qualifica prevista dall'art. 13 della direttiva 2005/36/CE e che il Ministero doveva valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando se il titolo soddisfacesse, anche parzialmente, le condizioni per l'accesso all'insegnamento in Italia, con eventuale adozione di misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva. Il ricorrente ha dedotto la totale inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con una memoria di mero stile, senza fornire giustificazioni alla mancata esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la totale inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato e l'assenza di qualsiasi inizio di adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, procedendo al riconoscimento del titolo estero previa eventuale adozione di misure compensative destinate a colmare le lacune dell'iter formativo estero. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    l’Adeverinta rilasciato dal Ministero rumeno “è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione”

    L'attestazione rilasciata dall'autorità rumena costituisce un'attestazione di qualifica rilevante ai fini della valutazione della domanda di riconoscimento della formazione professionale.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    fatta salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE

    L'amministrazione, qualora riscontri lacune tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, può subordinare il riconoscimento all'adozione di misure compensative opportune e proporzionate.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato annulla un diniego di riconoscimento di una formazione professionale estera per omessa valutazione sostanziale del percorso formativo, l'amministrazione è tenuta a riesaminare la domanda considerando l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e comparandolo con i requisiti formativi nazionali.
  • Nel riesame conseguente all'annullamento del diniego, l'amministrazione deve verificare se l'attestazione estera soddisfi, anche parzialmente, le condizioni per l'accesso alla professione in Italia; eventuali lacune possono essere colmate soltanto mediante misure compensative opportune e proporzionate.
  • La totale inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato legittima l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e l'ordine giudiziale di provvedere entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione obbligata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.