Cassazione Penale, Sentenza n. 33393/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal condannato contro il decreto ministeriale di proroga, per ulteriori due anni, del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, vizio di motivazione apparente o mancante e violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 41-bis, commi 2-quater e 2-sexies, ord. pen. Ha sostenuto che il Tribunale avesse trascurato le vicende giudiziarie ritenute indicative dello smantellamento del sodalizio criminale di provenienza, compresi arresti, condanne e collaborazioni con la giustizia di esponenti apicali; che avesse utilizzato le medesime operazioni giudiziarie, invece, per affermare la persistente operatività del gruppo; che non avesse adeguatamente considerato la partecipazione al percorso rieducativo, l'attività lavorativa intramuraria e l'evoluzione positiva della personalità; che non avesse spiegato le ragioni del trattenimento di alcune missive; che avesse valutato in modo apodittico il colloquio telefonico con la figlia del 23 dicembre 2023; e che avesse motivato mediante formule di stile l'attuale capacità di mantenere collegamenti con il sodalizio mafioso. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ricordando che contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza in materia di applicazione o proroga del 41-bis è ammesso ricorso soltanto per violazione di legge e che il controllo sulla motivazione è limitato alla sua assoluta mancanza o apparente inconsistenza. Ha ritenuto sufficiente e non apparente la motivazione del Tribunale, fondata su informative recenti della DDA, della DNAA, della DIA e del Comando generale dei Carabinieri, dalle quali emergeva la persistente operatività del sodalizio e il ruolo apicale ricoperto dal condannato. Ha inoltre valorizzato l'assenza di segnali evidenti di dissociazione e di una scelta collaborativa, considerando recessive le condotte trattamentali e l'attività lavorativa intramuraria rispetto alla prognosi di permanenza dei collegamenti. Le diverse letture delle informative e del colloquio telefonico sono state ritenute non deducibili in cassazione perché attinenti alla rivalutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che, ai fini della proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen., non è necessario dimostrare l'esistenza di contatti effettivamente realizzati con l'organizzazione criminale, essendo sufficiente accertare che non sia venuta meno la capacità del detenuto di mantenere tali collegamenti e che permanga un pericolo attuale e concreto, desunto da indici fattuali. Il mero decorso del tempo, le condotte trattamentali positive e l'attività lavorativa intramuraria non escludono automaticamente tale pericolo. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta sintetica ma adeguata e non apparente; la rivalutazione delle informative e degli elementi istruttori non è consentita nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
La proroga del regime detentivo differenziato richiede la verifica della permanenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione criminale e del relativo pericolo, sulla base di indici fattuali, senza necessità di provare contatti effettivamente realizzati.
art. 41-bis ord. pen.
I parametri cognitivi previsti dalla norma devono essere considerati per verificare se siano venuti meno i presupposti che avevano giustificato l'originaria applicazione del regime speciale.
art. 41-bis ord. pen.
Il regime differenziato può essere mantenuto quando permangano condizioni di pericolo tali da rendere necessarie le limitazioni al trattamento penitenziario ordinario.
art. 41-bis ord. pen.
Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso sul reclamo in materia di 41-bis è ammesso ricorso per cassazione per sola violazione di legge; il controllo sulla motivazione è limitato ai casi di assoluta mancanza o apparenza della motivazione.
art. 125 c.p.p.
Il provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; nel caso concreto la Corte ha escluso che la motivazione del Tribunale fosse mancante o apparente.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Il motivo di ricorso è stato riassunto dalla Corte nei limiti necessari alla motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza relativo alla proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen., è deducibile soltanto la violazione di legge; il controllo sulla motivazione è limitato alla sua assoluta mancanza, alla motivazione graficamente inesistente o a un testo privo dei requisiti minimi di logicità e aderente ai dati acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso decisionale.
- Ai fini della proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen. non occorre provare l'esistenza di contatti effettivamente realizzati tra il detenuto e l'associazione criminale, poiché è sufficiente accertare che non sia venuta meno la capacità di mantenere tali collegamenti e che permanga un pericolo attuale e concreto di collegamento con l'ambiente criminale esterno.
- La proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen. presuppone la verifica della persistente necessità delle limitazioni speciali, anche senza elementi sopravvenuti rispetto al precedente decreto, quando non risultino venute meno le condizioni di pericolo che ne avevano giustificato l'applicazione originaria.
- La valutazione della capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale deve essere compiuta mediante indici fattuali, anche non esaustivi, quali il profilo criminale, il ruolo nell'associazione, la perdurante operatività del sodalizio, eventuali nuove incriminazioni, gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita dei familiari.
- Il mero decorso del tempo non è sufficiente a escludere o attenuare il pericolo di collegamenti con l'esterno; neppure la partecipazione al trattamento penitenziario o lo svolgimento di attività lavorativa intramuraria neutralizzano automaticamente tale pericolo, se persistono altri indici fattuali contrari.
- In sede di legittimità non è consentita una diversa lettura delle informative, delle conversazioni o degli altri elementi istruttori valutati dal giudice di sorveglianza, quando la motivazione di quest'ultimo sia non apparente e logicamente comprensibile.
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