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Ordinanza

Ordinanza n. 214/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’Ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi n.-OMISSIS-, notificata il 27.1.2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la CNR prot.-OMISSIS- del 27.2.2024 ed il verbale di sopralluogo del 5.2.2024, di contenuto ignoto, richiamati nell’ordinanza impugnata ma non allegati né resi disponibili, nei limiti dell’interesse fatto valere.

Giustizia amministrativa202600310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Due privati hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, notificata il 27 gennaio 2026. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, tra cui una comunicazione di notizia di reato e un verbale di sopralluogo richiamati nell'ordinanza ma non allegati né resi disponibili. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto che le questioni poste con il ricorso necessitano di approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso interinalmente l'efficacia dell'ordinanza di demolizione e ripristino. La misura è stata giustificata dalla natura del pregiudizio dedotto e dall'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra, nonché dalla necessità di approfondire le questioni sollevate con il ricorso. Il giudice ha fissato la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica di giugno 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali del processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali fondamento della tutela dei diritti e della dignità dei ricorrenti mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'efficacia di un'ordinanza di demolizione può essere sospesa quando la natura del pregiudizio dedotto e l'esigenza di preservare una decisione di merito re adhuc integra rendano opportuno evitare l'esecuzione dell'atto nelle more del giudizio.
  • La necessità di un approfondimento delle questioni dedotte con il ricorso può giustificare una sospensione interinale dell'atto impugnato, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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