Sentenza del 04/12/2019 n. 498 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Reverse charge - Sanzioni applicabili - Irregolarità formali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Guardia di Finanza contestava alla società l'irregolare registrazione di fatture relative all'acquisto di pannelli solari da un fornitore cinese. La società aveva qualificato l'operazione come importazione extra UE, mentre la merce era stata immessa in libera pratica nel porto di Rotterdam e doveva quindi essere trattata come acquisto intracomunitario, con applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. L'Agenzia sosteneva che l'omessa o irregolare registrazione delle fatture dovesse essere sanzionata nella misura dal 100% al 200% dell'imposta. La società, invece, deduceva che si trattava di una mera irregolarità formale, senza evasione o danno erariale, poiché l'operazione era fiscalmente neutrale e l'imposta non era comunque dovuta.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione di primo grado. È rimasto definitivo il capo relativo all'insussistenza del debito IVA, non essendo stato impugnato dall'ufficio. Quanto alle sanzioni, il giudice ha ritenuto non applicabile la sanzione dal 100% al 200%, evidenziando l'assenza di danno erariale e il carattere non fraudolento dell'irregolarità. È stata quindi confermata la sanzione stabilita in primo grado, pari al 3%, sebbene il giudice abbia rilevato che la disciplina sopravvenuta del D.Lgs. n. 158/2015 prevedeva, per le irregolarità nel reverse charge non fraudolente, una sanzione fissa da 500 a 20.000 euro. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori. È stata invece respinta la richiesta della società di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ritenendo non agevole l'applicazione della normativa.
Norme richiamate
Art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997
Nel sistema previgente l'omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del sistema del reverse charge era punita con la sanzione amministrativa del 100 al 200%. Con la nuova norma la sanzione è fissa da un minimo di 500 ad un massimo di euro 20.000, purché l'omissione non assuma carattere fraudolento.
La disciplina riformata ha sostituito la sanzione proporzionale dal 100% al 200% con una sanzione fissa da 500 a 20.000 euro per le irregolarità relative al reverse charge non fraudolente.
D.Lgs. n. 158/2015
Ha modificato il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di inversione contabile, introducendo una disciplina più mite per le irregolarità prive di carattere fraudolento.
Art. 40, D.L. n. 331/1993
Prevede l'assoggettamento a IVA in Italia degli acquisti intracomunitari e gli adempimenti di integrazione, numerazione e doppia registrazione delle fatture da parte del cessionario italiano.
Art. 47, D.L. n. 331/1993
È stato richiamato per sostenere la neutralità dell'operazione, realizzata mediante il meccanismo dell'inversione contabile, con esposizione contestuale dell'IVA a debito e a credito.
Art. 96, comma 1, c.p.c.
La domanda di risarcimento per lite temeraria è stata respinta perché la controversia presentava obiettive difficoltà interpretative e non risultava quindi provata una responsabilità processuale aggravata.
Art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato in relazione alla fase di reclamo e mediazione svolta dalla società dopo la notifica dell'avviso di accertamento.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E dell'11 maggio 2017
È stata utilizzata dal giudice per confermare il passaggio dal precedente regime sanzionatorio proporzionale al nuovo regime a sanzione fissa per le violazioni non fraudolente in materia di reverse charge.
Massime di principio
- Quando un'irregolarità nell'applicazione del reverse charge non comporta evasione, perdita di gettito o frode, tende ad applicarsi il regime sanzionatorio specifico e più mite previsto per le violazioni dell'inversione contabile, anziché la sanzione proporzionale dal 100% al 200%.
- La qualificazione errata di un'operazione come extra UE anziché intra UE può costituire una violazione formale se l'imposta sarebbe stata integralmente detraibile e l'operazione resta fiscalmente neutrale.
- Per le violazioni commesse anteriormente alla riforma, occorre verificare l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole secondo il principio del favor rei, salvo che la parte non abbia impugnato una decisione a sé favorevole, con conseguente formazione del giudicato o stabilizzazione della statuizione.
- L'assenza di danno erariale non elimina automaticamente ogni sanzione: può comunque rimanere applicabile una sanzione specifica per l'omessa, tardiva o irregolare integrazione e registrazione delle fatture in reverse charge.
- La sanzione più grave può trovare applicazione quando l'irregolarità è fraudolenta, determina un'effettiva evasione o impedisce i controlli; la mera omissione formale, in assenza di tali elementi, va distinta dall'infedele dichiarazione.
- Se l'amministrazione non impugna una parte autonoma della decisione, quella statuizione può diventare definitiva e non può essere rimessa in discussione nel successivo grado di giudizio.
- La richiesta di risarcimento per lite temeraria richiede elementi ulteriori rispetto alla semplice soccombenza: la complessità o l'incertezza della normativa può escludere la responsabilità aggravata.
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