CCNL Commercio (Ugl - Imprese Italia)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 set 2024 al 30 ago 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL si applica ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dalle aziende esercenti l'attività di commercio e attività affini/similari, comprese cooperative, con ambito esteso a numerosi settori individuati anche tramite codici ATECO, tra cui commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione autoveicoli e motocicli, trasporto merci, magazzinaggio, ristorazione, editoria, servizi informatici, attività immobiliari, pubblicità, attività professionali e tecniche, noleggio e servizi di supporto alle imprese.
Inquadramento generale
Il contratto disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato nelle aziende rientranti nel settore commercio e in numerose attività collegate o affini.
Validità:
- Decorrenza: 01/09/2024
- Scadenza: 30/08/2027
Il CCNL si rinnova di anno in anno se non viene disdettato nei termini previsti.
Ambito di applicazione
Il campo di applicazione riguarda principalmente:
- commercio di autoveicoli e motocicli;
- commercio all'ingrosso;
- commercio al dettaglio;
- trasporto merci e logistica;
- magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
- ristorazione;
- editoria;
- servizi informatici e di informazione;
- attività immobiliari;
- pubblicità e ricerche di mercato;
- altre attività professionali e tecniche;
- noleggio e leasing operativo;
- servizi di supporto alle imprese.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Confederazione Imprese Italia
- F.I.COM.EST Federazione Italiana Commercio Estero
Organizzazioni sindacali
- Ugl Terziario
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Dal 01/09/2024, la paga base nazionale mensile lorda per 13 mensilità è la seguente:
| Livello | Paga base mensile |
|---|---|
| Quadro | € 2.700,00 |
| 1 | € 2.230,00 |
| 2 | € 1.998,15 |
| 3 | € 1.790,30 |
| 4 | € 1.590,75 |
| 5 | € 1.499,98 |
| 6 | € 1.398,75 |
| 7 | € 1.280,15 |
| 8 | € 1.115,70 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 10 aumenti triennali.
| Livello | Importo scatto triennale |
|---|---|
| Quadro | € 25,00 |
| 1 | € 24,00 |
| 2 | € 23,00 |
| 3 | € 22,00 |
| 4 | € 21,00 |
| 5 | € 20,00 |
| 6 | € 19,50 |
| 7 | € 19,00 |
| 8 | € 19,00 |
Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio di anzianità presso la stessa azienda o gruppo aziendale.
E.A.R. / quota welfare sostitutiva
La sintesi di riferimento indica un E.A.R. pari a € 30,00. Dal testo contrattuale emerge che, in caso di omissione totale o parziale dei versamenti all'ente bilaterale, il datore di lavoro è responsabile delle prestazioni perse e deve riconoscere al lavoratore una indennità sostitutiva pari a € 30,00 mensili quale "quota welfare".
Indennità di cassa
Al personale addetto continuativamente alla cassa, con obbligo di quadratura e responsabilità sulle differenze, spetta una indennità pari al:
- 5% della paga base nazionale mensile, eventualmente riproporzionata.
Indennità di trasferta
Quando la prestazione avviene per l'intera giornata fuori sede, ad almeno 50 km dalla sede abituale o con tempo di percorrenza normalmente superiore a un'ora, spetta:
- rimborso viaggio e altre spese documentate;
- rimborso spese non documentabili fino a € 15,00 al giorno;
- diaria giornaliera pari a 1/52 della paga base nazionale mensile;
- oltre 2 ore giornaliere di viaggio, il tempo eccedente è retribuito al 70% della retribuzione oraria normale.
Per la trasferta estera:
- diaria e rimborso spese non documentabili nei limiti del doppio rispetto alla trasferta nazionale.
Orario di lavoro
La durata normale dell'orario di lavoro contrattuale effettivo è fissata in:
- 40 ore settimanali, oppure
- 48 ore settimanali,
- di norma 8 ore giornaliere.
Distribuzione ordinaria:
- su 5 giorni: 40 ore settimanali;
- su 6 giorni: 48 ore settimanali.
La sintesi richiama 5 o 6 giornate lavorative; il testo completo contempla anche articolazioni su 7 giorni per esigenze organizzative, fermo il riposo.
Flessibilità
L'azienda può attivare regimi di flessibilità e superamento dell'orario contrattuale mediante Banca delle Ore, per far fronte a esigenze improvvise, imprevedibili o a intensificazioni dell'attività.
Maggiorazioni
Lavoro notturno
È notturno il lavoro prestato dalle 22:00 alle 06:00.
| Descrizione | Lavoro non a turni | Lavoro a turni |
|---|---|---|
| Ordinario notturno | 15% | 10% |
| Ordinario festivo notturno | 20% | 15% |
Lavoro festivo
| Descrizione | Lavoro non a turni | Lavoro a turni |
|---|---|---|
| Ordinario festivo | 15% | 15% |
| Ordinario festivo notturno | 20% | 15% |
Lavoro domenicale
- Maggiorazione: 15%
Lavoro nel giorno di riposo settimanale
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di accordo di secondo livello:
- indennità fissa di € 15,00 per ciascuna settimana interessata;
- limite massimo: 2 settimane al mese.
Lavoro discontinuo
Per personale con mansioni discontinue o di semplice attesa/custodia, l'orario normale può essere fissato in 48 ore settimanali.
Superate le 48 ore, spettano le seguenti maggiorazioni:
| Descrizione | Maggiorazione R.O.N. |
|---|---|
| Straordinario dalla 46ª alla 53ª ora settimanale | 10% |
| Straordinario eccedente la 54ª ora settimanale | 20% |
Ferie, permessi e festività
Ferie
Il lavoratore matura 28 giornate di calendario annue, pari a quattro settimane:
- 160 ore per chi lavora a 40 ore settimanali;
- 180 ore per chi lavora a 48 ore settimanali.
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 40 ore annue
- ROL / permessi retribuiti: 16 ore annue
Dal testo contrattuale risulta inoltre che i permessi retribuiti ordinari maturano in quote mensili e possono essere monetizzati se non fruiti entro i termini contrattuali.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario
Permessi / congedi particolari
- Lutto o grave infermità: 3 giorni per anno
- Assistenza a persone disabili: secondo normativa di legge
- Cure per invalidi: secondo normativa di legge
- Donne vittime di violenza: secondo normativa di legge
Dal testo completo risultano anche:
- 3 giorni per matrimonio di un figlio;
- 3 giorni per nascita o adozione di un figlio;
- aspettativa non retribuita fino a 48 ore annue per gravi esigenze personali/familiari.
Festività
Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono.
Malattia e infortunio
Malattia - periodo di comporto
- fino a 2 anni di anzianità: 120 giorni solari complessivi, continuati o frazionati;
- oltre 2 anni di anzianità: 120 giorni + 20 giorni per ciascun anno oltre il biennio;
- limite massimo complessivo: 365 giorni di prognosi entro un periodo mobile di 5 anni.
Malattia - trattamento economico
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| 1°-3° giorno | 50% della normale retribuzione per i giorni di carenza coincidenti con giorni lavorativi |
| 4°-20° giorno | integrazione pari al 25% della retribuzione normale lorda |
| 21°-180° giorno | integrazione pari al 35% della retribuzione normale lorda |
| dal 181° giorno fino al termine del comporto | 35% della normale retribuzione, se cessa il trattamento INPS |
L'integrazione del 50% per i primi 3 giorni è riconosciuta, nel corso dell'anno solare, solo per i primi 9 giorni cumulativi di carenza, salvo specifiche patologie gravi, ricovero, day hospital o emodialisi debitamente documentati.
Infortunio sul lavoro
Conservazione del posto:
- fino a cessazione dell'inabilità temporanea e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di idoneità o di invalidità/inabilità permanente.
Trattamento economico:
- anticipazione dell'indennità INAIL;
- integrazione aziendale fino a garantire l'85% della retribuzione giornaliera normale netta.
Maternità e paternità
Si applica la normativa di legge, con le specificazioni contrattuali.
Maternità obbligatoria
- 5 mesi complessivi, oltre all'eventuale maternità anticipata
Congedo parentale
Per ciascun figlio nei primi 12 anni di vita:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se fruiti per almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 10 mesi.
Limite complessivo:
- 10 mesi tra i genitori;
- 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi.
Permessi al padre
- 3 giorni per evento per nascita o adozione del figlio.
Integrazione datoriale
Il datore di lavoro è esonerato da integrazioni dell'indennità INPS, salvo:
- 20% della tredicesima mensilità.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla riduzione dell'orario.
Lavoro supplementare e clausole flessibili
Con consenso del lavoratore, il datore può richiedere lavoro supplementare fino al 25% del normale orario annuo.
| Descrizione lavoro parziale | Maggiorazione R.O.N. |
|---|---|
| Variazione prestazione a tempo parziale | 5% |
| Supplementare nel part-time orizzontale | 15% |
| Supplementare nel part-time verticale | 15% |
Dal testo completo risultano anche i limiti minimi ordinari della prestazione part-time:
- 16 ore settimanali;
- 64 ore mensili;
- 532 ore annue.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- durata minima: 6 mesi
| Inquadramento finale | Primo periodo | Secondo periodo | Durata totale |
|---|---|---|---|
| 1° livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
| 2° livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
| 3° livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
| 4° livello | 18 mesi | 18 mesi | 36 mesi |
| 5° livello | 16 mesi | 14 mesi | 30 mesi |
| 6° livello | 12 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
| 7°-8° livello | 12 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
Limiti numerici
- rapporto massimo: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
- aziende con meno di 10 dipendenti: apprendisti nel limite del 100%;
- se i lavoratori qualificati sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.
Somministrazione
- se l'azienda utilizza solo contratti di somministrazione, può arrivare al 30%.
Tempo determinato
Durata e proroghe
- durata massima ordinaria: 12 mesi tra stesso datore e stesso lavoratore per mansioni equivalenti;
- possibilità di arrivare a 24 mesi solo in presenza delle causali di legge;
- numero massimo di proroghe/rinnovi: 4 entro i 24 mesi.
Prosecuzione oltre la scadenza
| Giorni di prosecuzione | Maggiorazione |
|---|---|
| fino al 10° giorno | 20% |
| dall'11° giorno in poi | 40% |
Intervalli tra contratti
La sintesi riporta sia gli intervalli legali generali sia quelli contrattuali assistiti.
Intervalli legali generali:
- 10 giorni se il contratto scaduto era inferiore a 6 mesi;
- 20 giorni se superiore a 6 mesi.
Stop & Go contrattuale riportato nel testo:
| Intervallo minimo fra due contratti successivi | Durata |
|---|---|
| Contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi | 2 giorni |
| Contratti di durata superiore a 6 mesi | 5 giorni |
Limiti numerici
- contratti a termine: massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza;
- se vi sono anche somministrati, limite complessivo: 30% della forza aziendale.
Esclusioni dai limiti
Tra le principali:
- start-up innovative;
- attività stagionali;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori over 50;
- università, istituti pubblici di ricerca e di cultura;
- specifici spettacoli e programmi radiofonici o televisivi.
Periodo di prova
| Livello di destinazione | Periodo di prova |
|---|---|
| Quadro | 6 mesi |
| 1 | 6 mesi |
| 2 | 60 giorni di lavoro effettivo |
| 3 | 60 giorni di lavoro effettivo |
| 4 | 45 giorni di lavoro effettivo |
| 5 | 45 giorni di lavoro effettivo |
| 6-7-8 | 30 giorni di lavoro effettivo |
Per Quadro e 1° livello, il riferimento è a mesi di calendario.
Preavviso
Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla presentazione della lettera di dimissioni o di licenziamento.
| Livelli | Fino a 5 anni | Fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadro, 1°, 2° | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 3°, 4°, 5° | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 6°, 7°, 8° | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
TFR
Si applica la disciplina di legge sul trattamento di fine rapporto.
La base di calcolo è costituita da:
- retribuzioni lorde normali mensili dell'anno;
- quote di tredicesima mensilità spettanti.
Sono esclusi dal computo del TFR, tra gli altri:
- rimborsi spese;
- lavoro straordinario e supplementare;
- compensi e maggiorazioni per banca ore;
- compensi o maggiorazioni per flessibilità;
- indennità collegate a particolari modalità di esecuzione della prestazione, come turno notturno;
- premi o retribuzioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello.
Classificazione del personale
Il sistema di classificazione è articolato in:
- Quadro;
- 8 livelli.
Il testo contrattuale contiene una descrizione esemplificativa delle mansioni per ciascun livello, dal personale direttivo e di coordinamento fino alle mansioni esecutive semplici e manuali.
Bilateralità e welfare contrattuale
L'ente bilaterale di riferimento è EBINTUR.
Il contratto prevede l'obbligatorietà degli adempimenti verso la bilateralità per chi applica il CCNL. In caso di omissione totale o parziale dei versamenti, il datore di lavoro resta responsabile verso i lavoratori per la perdita delle prestazioni e deve corrispondere la relativa quota welfare di € 30,00 mensili.
Altri elementi rilevanti
- Mensilità: 13
- Contributo sindacale: 1% della paga base nazionale mensile per 13 mensilità, su delega del lavoratore
- Contributo RST: € 36,00 annui per dipendente, di cui € 30,00 a carico azienda e € 6,00 a carico lavoratore
- Contributo d'assistenza contrattuale (Co.As.Co.): da € 10,00 a € 20,00 per dipendente per 13 mensilità, con importo massimo applicato alle aziende con oltre 50 dipendenti
- Patto di non concorrenza: compenso tra il 15% e il 30% della paga lorda mensile, secondo accordo scritto
Sintesi finale
Il CCNL Commercio UGL / Imprese Italia, in vigore dal 01/09/2024 al 30/08/2027, disciplina un ampio perimetro di attività commerciali e collegate. Si caratterizza per una struttura retributiva su 8 livelli più Quadro, 13 mensilità, 10 scatti triennali, forte rilievo della bilateralità e una disciplina dettagliata su orario, flessibilità, part-time, apprendistato, tempo determinato, trasferte, malattia, infortunio e preavviso. Particolarmente rilevanti sono la quota welfare sostitutiva di € 30,00 mensili in caso di omissione contributiva verso l'ente bilaterale, l'indennità di cassa del 5%, le maggiorazioni per lavoro festivo/notturno e la conservazione del posto con articolazione del comporto fino a 365 giorni nei casi previsti.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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