CCNL Acconciatura ed Estetica (Confsal - Conflavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 giu 2024 al 31 mag 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti delle imprese operanti nei settori acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere e, secondo il testo contrattuale, anche toelettatura di animali ove l'attività sia prevalente.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina in modo unitario, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese di:
- acconciatura;
- estetica;
- tricologia non curativa;
- tatuaggio;
- piercing;
- centri benessere;
- toelettatura di animali, se attività prevalente.
Validità contrattuale: dal 01/06/2024 al 31/05/2027.
Il testo consolidato richiama anche l'Accordo Assistenza Integrativa del 28/05/2026, con decorrenza 01/06/2026, che modifica la disciplina del FONDOSANI.
Il contratto continua comunque a produrre effetti anche dopo la scadenza, fino al rinnovo successivo, salvo disdetta nei termini previsti.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- CONFLAVORO PMI
Parte sindacale
- FESICA-CONFSAL
- con l'assistenza di CONFSAL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
| Livello | Dal 01/06/2024 | Dal 01/01/2025 | Dal 01/01/2026 | Dal 01/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 1.593,50 | € 1.651,00 | € 1.700,20 | € 1.723,80 |
| 2 | € 1.456,00 | € 1.508,50 | € 1.553,10 | € 1.574,80 |
| 3 | € 1.380,00 | € 1.430,00 | € 1.473,00 | € 1.493,00 |
| 4 | € 1.301,00 | € 1.348,50 | € 1.388,90 | € 1.407,80 |
E.D.R. sostitutivi per omissione contribuzione enti/fondi
| Voce | Importo mensile |
|---|---|
| E.D.R. sostitutivo per mancato versamento a E.BI.A.S.P. | € 25,00 lordi |
| E.D.R. sostitutivo per mancato versamento a FONDOSANI | € 25,00 lordi |
L'E.D.R. è dovuto per tutte le mensilità previste dal CCNL nei casi di omissione del relativo versamento.
Divisori e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità annue | 13 |
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 20/06/2024 spetta un importo forfettario una tantum di € 50,00, da erogare in unica soluzione con la retribuzione di luglio 2024, a copertura del periodo di vacanza contrattuale.
- agli apprendisti spetta il 70% dell'importo;
- riproporzionamento per part-time;
- erogazione pro quota in rapporto ai mesi di anzianità maturati nel periodo settembre 2023 - maggio 2024;
- importo non utile ai fini del TFR.
Altri elementi economici
Retribuzione aziende di nuova costituzione / avvio nuova attività
Per un massimo di 2 anni è possibile corrispondere retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario:
- 1° anno: riduzione del 7,5%;
- 2° anno: riduzione del 5%.
Retribuzione di primo ingresso
Per assunzioni a tempo indeterminato nei livelli 1°, 2° e 3°, se il lavoratore ha esperienza professionale inferiore a 5 anni nelle attività per cui viene assunto:
- 1° anno: riduzione del 7,5%;
- 2° anno: riduzione del 5%.
Contratto di reinserimento
Per i primi 24 mesi la retribuzione è ridotta rispetto al livello ordinario come segue:
- prima metà del periodo: 85%;
- seconda metà del periodo: 90%.
Premio di risultato
Può essere definito in sede aziendale, con parametri collegati a:
- produttività;
- redditività;
- qualità;
- efficienza;
- innovazione.
Indennità di cassa
Al personale addetto continuativamente ad operazioni di cassa spetta un'indennità pari al:
- 5% della paga base nazionale conglobata.
Indennità di funzione per Responsabile Tecnico (Preposto)
Dal testo completo emerge una specifica indennità aggiuntiva per i lavoratori con ruolo di Responsabile Tecnico (Preposto):
- € 100,00 mensili per 13 mensilità.
Orario di lavoro
- Orario normale: 40 ore settimanali;
- distribuzione su 5 o 6 giorni;
- per i lavoratori discontinui indicati dal contratto: 45 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
Banca ore
- Il lavoratore può optare, in alternativa al pagamento dello straordinario, per l'accantonamento delle ore in banca ore individuale.
- Fruizione dei riposi supplementari con limiti di contemporanea assenza:
- 10% della forza occupata;
- 5% per il sabato o nel giorno di maggiore intensità lavorativa;
- nelle unità sotto i 30 dipendenti, fruizione individuale a rotazione.
- Se il recupero non avviene, le ore residue devono essere pagate con la maggiorazione dello straordinario, al netto di quanto già corrisposto.
Flessibilità oraria
- In caso di picchi stagionali, l'orario può essere distribuito su 6 giorni, fino a 48 ore settimanali.
- Il recupero va effettuato nelle settimane precedenti o successive, comunque entro 52 settimane dall'inizio della flessibilità.
- Le ore eccedenti non recuperate entro il 31/12 sono pagate con maggiorazione del 10%, salvo richiesta di utilizzo del lavoratore e possibilità aziendale.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro straordinario diurno | 25% |
| Lavoro straordinario notturno e festivo | 50% |
| Lavoro notturno (22:00 - 06:00) | 35% |
| Lavoro festivo | 35% |
| Lavoro domenicale / riposo settimanale | 10% |
| Lavoro supplementare part-time | 10% |
| Clausole elastiche part-time | 10% |
| Clausole flessibili part-time | 10% |
| Ore di flessibilità non recuperate entro il 31/12 | 10% |
Ferie, permessi e festività
Ferie
- 4 settimane annue.
- Ogni settimana va ragguagliata a 5 o 6 giorni lavorativi a seconda della distribuzione dell'orario.
Permessi / ex festività
In alternativa al pagamento delle festività soppresse sono previsti:
- 32 ore annue di permessi retribuiti.
Il testo completo precisa che i permessi vanno utilizzati entro l'anno solare; se non fruiti entro l'anno di maturazione decadono e vanno pagati, oppure possono essere fruiti entro il 30/06 dell'anno successivo secondo la disciplina contrattuale.
Festività
Sono considerate festive le ricorrenze di legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo, oltre al Santo Patrono.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti per il lavoratore non in prova.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni complessivi retribuiti all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado, componente della famiglia anagrafica o convivente nei casi previsti.
Congedo per gravi motivi familiari
- Fruibile in modo continuativo o frazionato;
- durata massima: 2 anni.
Handicap, disabilità, cure invalidi, donne vittime di violenza
Si applica la normativa di legge richiamata dal CCNL, con rinvio espresso a:
- Legge 104/1992;
- D.Lgs. 151/2001;
- D.Lgs. 119/2011;
- D.Lgs. 80/2015.
Malattia, infortunio e maternità
Malattia
Periodo di comporto
| Casistica | Durata |
|---|---|
| Malattia continuativa | 180 giorni di calendario |
| Malattia per sommatoria | 180 giorni nei 36 mesi antecedenti |
| Patologie gravi certificate | 720 giorni nei 48 mesi antecedenti |
Trattamento economico di malattia
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 3 giorni, fino a 4 eventi annui | 60% della retribuzione lorda |
| Dal 4° al 45° giorno | 75% della retribuzione giornaliera lorda |
| Massimo indennizzabile dall'azienda | 45 giorni annui |
| Gravi patologie certificate | integrazione fino al 100% per massimo 180 giorni annui |
Infortunio sul lavoro
Conservazione del posto
| Casistica | Durata |
|---|---|
| Evento continuativo | 180 giorni di calendario |
| Sommatoria eventi | 240 giorni nei 36 mesi |
Trattamento economico
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Giorno dell'infortunio | 100% |
| Successivi 3 giorni di carenza | 60% |
| Dal giorno successivo fino al 180° | 100% della normale retribuzione |
Maternità
Durante l'astensione obbligatoria:
- indennità INPS;
- integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della normale retribuzione giornaliera.
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| 1° livello | 6 mesi |
| 2°, 3° e 4° livello | 3 mesi |
Per i contratti a termine inferiori all'anno, la prova non può superare il 50% della durata del rapporto.
Part-time
- Trattamento economico e normativo riproporzionato alla ridotta prestazione.
- Lavoro supplementare retribuito con maggiorazione del 10%.
- Clausole elastiche e flessibili con maggiorazioni del 10%.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto è ammesso per le qualifiche e mansioni dei livelli dal 1° al 3°.
Durata massima
| Tipologia | Durata |
|---|---|
| Qualifiche tecniche | 60 mesi |
| Qualifiche impiegatizie | 36 mesi |
| Manicure e pedicure esclusivamente estetico | 18 mesi |
Retribuzione apprendisti
| Annualità / semestre | Durata 18 mesi (manicure e pedicure) | Durata 3 anni (impiegati) | Durata 5 anni (tecnici) |
|---|---|---|---|
| I semestre | 70% | 70% | 70% |
| II semestre | 80% | 70% | 70% |
| III semestre | 100% | 70% | 70% |
| IV semestre | - | 78% | 78% |
| V semestre | - | 85% | 85% |
| VI semestre | - | 85% | 85% |
| VII semestre | - | - | 90% |
| VIII semestre | - | - | 90% |
| IX semestre | - | - | 95% |
| X semestre | - | - | 100% |
Limiti numerici
Definiti dal D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche.
Lavoro intermittente
Il contratto può essere stipulato per prestazioni discontinue o intermittenti, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
Indennità di disponibilità
- 20% della retribuzione prevista dal CCNL per il livello di riferimento.
Tempo determinato
Durata e proroghe
| Regola | Limite |
|---|---|
| Durata massima complessiva | 24 mesi |
| Numero massimo di proroghe | 4 |
| Quinta proroga | trasformazione a tempo indeterminato |
Prosecuzione oltre la scadenza
| Prosecuzione | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino al 10° giorno | 20% della retribuzione globale per ogni giorno |
| Oltre il 10° giorno | 40% per ogni giorno ulteriore |
Limiti quantitativi
| Casistica | Limite |
|---|---|
| Contratti a termine | 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento |
| Unità produttive fino a 5 dipendenti | sempre possibile assumere fino a 3 dipendenti a termine |
Sono previste esenzioni dai limiti quantitativi, fra l'altro, per:
- avvio nuove attività nei primi 24 mesi;
- intensificazione connessa a flussi turistici;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- attività stagionali;
- lavoratori over 50;
- lavoratori con contratto di reinserimento.
Diritto di precedenza
- Matura per il lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi;
- vale per assunzioni a tempo indeterminato nei 12 mesi successivi;
- per attività stagionali vale anche per nuove assunzioni a termine stagionali;
- esercizio entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, oppure 3 mesi per gli stagionali;
- si estingue entro 1 anno dalla cessazione.
Contratti stagionali: maggiorazione retributiva
| Durata assunzione | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 1 mese | 15% |
| Fino a 2 mesi | 10% |
| Oltre 2 mesi | 5% |
Somministrazione
Limiti numerici
- massimo 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'azienda;
- esclusi i contratti per avvio di nuove attività o sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto.
Preavviso
| Livello | Fino a 5 anni di anzianità | Oltre 5 anni |
|---|---|---|
| 1° livello | 60 giorni | 90 giorni |
| 2° livello | 30 giorni | 45 giorni |
| 3° livello | 20 giorni | 30 giorni |
| 4° livello | 10 giorni | 15 giorni |
I termini sono di calendario e valgono per entrambe le parti.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della Legge n. 297/1982.
Elementi utili al calcolo del TFR
Sono inclusi, se effettivamente corrisposti:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di merito o professionalità;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- salario integrativo aziendale;
- indennità di turno continuativa;
- indennità di maneggio denaro continuativa;
- indennità di funzione quadro;
- mensilità aggiuntive;
- provvigioni e incentivi continuativi.
Enti bilaterali, assistenza sanitaria e contribuzioni
E.BI.A.S.P.
Contributo mensile:
| Soggetto | Importo |
|---|---|
| Azienda | € 6,50 |
| Lavoratore | € 1,00 |
| Totale | € 7,50 |
In caso di omissione, spetta al lavoratore un E.D.R. di € 25,00 lordi mensili.
FONDOSANI
La sintesi riepilogativa evidenzia l'obbligo del fondo e l'E.D.R. sostitutivo di € 25,00 in caso di omissione.
Dal testo completo risulta inoltre:
- fino al 31/05/2026: contributo complessivo € 12,50 mensili per 12 mensilità (€ 11,50 azienda + € 1,00 lavoratore) più quota annuale di iscrizione aziendale variabile;
- dal 01/06/2026 per effetto dell'Accordo Assistenza Integrativa: contributo complessivo € 14,50 mensili per 12 mensilità (€ 13,50 azienda + € 1,00 lavoratore), con assorbimento della quota annuale di adesione nell'importo complessivo.
Quota annuale FONDOSANI prevista dal testo originario
| Organico aziendale | Quota annuale |
|---|---|
| Da 1 a 5 | € 50,00 |
| Da 6 a 15 | € 100,00 |
| Da 16 a 30 | € 150,00 |
| Da 31 a 40 | € 250,00 |
| Da 41 a 50 | € 300,00 |
| Oltre 50 | € 350,00 |
RLST - contributo annuale O.P.NA.S.P.
| Dimensione aziendale | Contributo annuale |
|---|---|
| Fino a 5 lavoratori | € 125,00 |
| Da 6 a 10 lavoratori | € 150,00 |
| Oltre 10 lavoratori | € 200,00 |
Inquadramento del personale
Il sistema classificatorio si articola in 4 livelli e contiene profili specifici per:
- imprese di acconciatura;
- imprese di estetica;
- imprese di tricologia;
- imprese di tatuaggio, micropigmentazione e piercing;
- imprese di toelettatura animali.
In via generale:
- 1° livello: profili con più elevata autonomia, competenza tecnica e responsabilità, inclusi ruoli di coordinamento e, in alcuni casi, impiegati di concetto/responsabili amministrativi;
- 2° livello: lavoratori qualificati con autonomia operativa sotto direzione del titolare o di un primo livello, oltre a profili amministrativi, cassa, reception e vendita;
- 3° livello: lavoratori operativi con competenze esecutive complete o di base, inclusi ex apprendisti con attestato professionale;
- 4° livello: personale privo di attestato professionale o proveniente da altri settori, in percorso di acquisizione della professionalità del 3° livello, nonché addetti alle pulizie. La permanenza nel 4° livello non può superare 24 mesi nei casi previsti.
Ulteriori aspetti rilevanti
- Contrattazione di secondo livello possibile su retribuzioni integrative, premi, orario, flessibilità, welfare, formazione e altre materie.
- Stato di crisi aziendale: possibili accordi in deroga per contenere il costo del lavoro su specifici istituti.
- Cambio appalto: il contratto disciplina procedure informative e possibili tutele occupazionali.
- Lavoro a distanza / smart working / telelavoro: disciplinato come modalità di esecuzione del rapporto subordinato, con specifico richiamo al diritto alla disconnessione.
- Tutela salute e sicurezza: forte centralità di O.P.NA.S.P., RLS/RLST e bilateralità.
- Assemblee sindacali: fino a 24 ore annue retribuite durante l'orario di lavoro secondo le regole contrattuali.
Accordi e rinnovi
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