Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2946/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento della determina della Provincia di Sondrio, Settore risorse naturali e pianificazione territoriale, Servizio cave e acque minerali, n. 98 del 24/01/2023, avente ad oggetto: “Novate Mineraria s.r.l., provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, del progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo B2.ATE2 in loc. Foppa-Ganda Grossa, del piano cave provinciale – settore lapidei e contestuale rigetto del progetto attuativo relativo alla fase 1 del lotto I, in Comune di Novate Mezzola (SO)”, nonché del verbale della conferenza di servizi del 20.12.2022 della Provincia di Sondrio, settore risorse naturali e pianificazione territoriale, servizio cave e acque minerali.

Giustizia amministrativa202300479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento autorizzatorio unico relativo al progetto di gestione produttiva di un ambito estrattivo, con VIA positiva con prescrizioni, valutazione di incidenza, approvazione del progetto di gestione e rigetto del progetto attuativo della fase 1 del lotto I, nonché verbale della conferenza di servizi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il provvedimento autorizzatorio unico adottato ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, deducendo: violazione dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006 e dell’art. 1 l. 241/1990, nonché irragionevolezza, perché il procedimento avrebbe dovuto concludersi con un’autorizzazione integralmente favorevole o con un rigetto complessivo, senza scindere l’approvazione del progetto di gestione dal rigetto del progetto attuativo; violazione dell’art. 5, comma 7, l.r. Lombardia n. 5/2010, poiché, a fronte di elementi ostativi già emersi, l’amministrazione avrebbe dovuto interrompere il procedimento e archiviare l’istanza; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, nonché violazione della normativa regionale sulle attività estrattive e dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, in relazione all’uso degli esplosivi, alla stabilità del versante, agli eventi di crollo e caduta massi, all’interferenza con opere di messa in sicurezza dell’abitato, alla mancata produzione di integrazioni tecniche, alla considerazione dei pareri degli enti partecipanti e all’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto comunale per l’abbattimento delle polveri; infine, inefficacia sopravvenuta del provvedimento per effetto della nuova perimetrazione della frana attiva prevista dal PAI e della condizione contenuta nel punto 7 del dispositivo. La Provincia ha eccepito tardività e improcedibilità per mancata autonoma impugnazione delle valutazioni ambientali, nonché sopravvenuta carenza di interesse; la società controinteressata ha eccepito anche la mancata impugnazione del piano cave.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Ha respinto l’eccezione secondo cui il provvedimento autorizzatorio unico non sarebbe impugnabile unitariamente: l’art. 27-bis d.lgs. 152/2006 configura un atto formalmente unitario che raccoglie le determinazioni della conferenza di servizi. Tuttavia, la VIA e la valutazione di incidenza conservano autonomia funzionale e autonoma portata lesiva; pertanto, le censure che investono direttamente il merito tecnico-scientifico delle valutazioni ambientali sono inammissibili se tali determinazioni non sono state specificamente impugnate nei termini. Ha respinto l’eccezione relativa alla mancata impugnazione del piano cave, ritenendo che esso abbia natura programmatoria e non valuti concretamente la compatibilità ambientale e operativa dei singoli interventi; l’interesse a ricorrere sorge con l’approvazione concreta del progetto. Ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse, perché la nuova perimetrazione della frana era ancora sub iudice, l’archiviazione della successiva istanza riguardava soltanto la fase 1 del lotto I e il punto 7 del provvedimento non prevedeva una caducazione automatica, ma imponeva la modifica del progetto e l’aggiornamento della valutazione ambientale mediante nuova attività procedimentale. Nel merito, ha respinto i motivi sulla pretesa necessaria unitarietà sostanziale dell’esito: l’art. 27-bis concentra in un unico procedimento le valutazioni e autorizzazioni necessarie, ma consente determinazioni di segno diverso quando riferite a profili autonomi e separabili. Il progetto di gestione produttiva e il progetto attuativo sono distinti nella disciplina regionale: il primo ha carattere generale, il secondo riguarda le concrete condizioni di esercizio e presuppone la disponibilità degli accessi e degli altri titoli necessari. L’indisponibilità della viabilità poteva quindi giustificare il rigetto del solo progetto attuativo senza travolgere la valutazione ambientale e l’approvazione del progetto generale. L’art. 5, comma 7, l.r. n. 5/2010 riguarda invece l’archiviazione anticipata per preclusioni insuperabili emerse nella verifica di assoggettabilità a VIA, non la conclusione di una VIA completa con un ostacolo riferito a uno specifico segmento attuativo. Il motivo relativo agli esplosivi, alla stabilità del versante, alle opere di sicurezza, alla risorsa idrica e alle integrazioni istruttorie è stato dichiarato inammissibile: dagli atti della conferenza e dal contributo ARPA risultava che tali questioni erano state esaminate nell’istruttoria ambientale e confluivano nella VIA positiva con prescrizioni; il Comune avrebbe quindi dovuto impugnare specificamente la pronuncia ambientale. È stato infine respinto il motivo sull’inefficacia sopravvenuta, perché la nuova perimetrazione del PAI non era ancora stabile e il punto 7 non costituiva clausola automatica di caducazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Il testo della norma non è riportato nella sentenza.

    Il provvedimento autorizzatorio unico è formalmente unitario e concentra le determinazioni delle amministrazioni partecipanti, ma non impone necessariamente un esito sostanzialmente unitario: può contenere determinazioni di segno diverso relative a profili autonomi e separabili.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il testo della norma non è riportato nella sentenza.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa necessità di una conclusione unitaria del procedimento; la censura è stata respinta.

  • art. 5, comma 7, l.r. Lombardia n. 5/2010

    Il testo della norma non è riportato nella sentenza.

    La disposizione riguarda l’archiviazione dell’istanza quando, nella verifica di assoggettabilità a VIA, emergano preclusioni insuperabili ab origine; non si applica alla conclusione di una VIA completa con un ostacolo riferito a un singolo segmento attuativo.

  • art. 11 l.r. Lombardia n. 14/1998

    Il testo della norma non è riportato nella sentenza.

    Disciplina il progetto di gestione produttiva, avente carattere generale e riferito alle modalità complessive di gestione dell’ambito estrattivo.

  • art. 14 l.r. Lombardia n. 14/1998

    Il testo della norma non è riportato nella sentenza.

    Disciplina il progetto attuativo, relativo alle condizioni concrete di esercizio dell’attività estrattiva e subordinato alla disponibilità degli accessi e degli altri titoli e documenti necessari.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Il testo della norma non è riportato nella sentenza.

    Richiamato in epigrafe per la trattazione nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non costituisce fondamento sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • Il provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 è formalmente unitario, ma può contenere determinazioni di segno diverso quando queste riguardino segmenti progettuali autonomi e separabili; il rigetto di uno specifico progetto attuativo non comporta necessariamente l’illegittimità dell’approvazione del progetto generale e della valutazione ambientale.
  • La VIA e la valutazione di incidenza, pur confluite nel provvedimento autorizzatorio unico, conservano autonomia funzionale e autonoma portata lesiva; le censure dirette contro il contenuto tecnico-scientifico di tali valutazioni devono essere specificamente proposte nei termini di impugnazione, non potendo essere eluse mediante la contestazione generica dell’atto unitario.
  • L’inserimento di un ambito estrattivo nel piano cave, avente natura programmatoria, non impone l’immediata impugnazione da parte di chi contesti la concreta compatibilità ambientale e operativa dell’intervento; l’interesse qualificato e differenziato può sorgere con l’approvazione del progetto concreto.
  • Una clausola che, in caso di sopravvenuta modifica della pianificazione idrogeologica, imponga la modifica del progetto e l’aggiornamento della valutazione ambientale non determina automaticamente la caducazione del titolo, se il suo contenuto richiede una nuova attività procedimentale e una rinnovata valutazione dell’autorità competente.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre soltanto quando l’utilità della pronuncia sia venuta meno in modo certo, definitivo e integrale; tale condizione non sussiste se l’atto sopravvenuto è ancora contestato in giudizio o se l’archiviazione riguarda soltanto un segmento attuativo senza eliminare gli effetti del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.