Sentenza n. 6300/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta) n. 00736/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di rilascio del permesso di costruire per l’ampliamento di magazzini agricoli e la realizzazione di una piscina pertinenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale fondato sull’art. 60 della l.r. Lombardia n. 12/2005. Con il primo motivo hanno contestato l’accertamento comunale circa l’inesistenza o l’ineffettivo funzionamento dell’azienda agricola, deducendo che l’attività risultava dal fascicolo aziendale, dalla documentazione fotografica, dalle fatture e dai contributi percepiti; che la vetustà dei macchinari non ne dimostrava l’inutilizzabilità; che il sopralluogo, svolto in inverno, non era significativo e non era stato effettuato da soggetti dotati di competenze agronomiche; che l’assenza di dipendenti non escludeva l’attività agricola; e che il Comune avrebbe dovuto conformarsi al parere favorevole regionale sulla congruità delle opere. È stata inoltre contestata la rilevanza della mancata indicazione, nell’istanza, della qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa agricola. Con il secondo motivo hanno dedotto, per la prima volta in appello, la violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 38 l.r. Lombardia n. 12/2005, sostenendo che il decorso del termine avrebbe determinato la formazione del silenzio-assenso e che il Comune avrebbe dovuto previamente annullare in autotutela il titolo formatosi per silentium. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non avrebbe esaminato effettivamente le osservazioni presentate contro il preavviso di diniego, limitandosi a reiterare le ragioni ostative.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. L’art. 60, comma 2, lett. b), della l.r. Lombardia n. 12/2005 subordina il permesso di costruire in zona agricola all’accertamento comunale dell’effettiva esistenza e del funzionamento dell’azienda agricola. Il sopralluogo aveva evidenziato l’assenza di attività di coltivazione, di dipendenti e collaboratori e la presenza di macchinari obsoleti. La documentazione relativa, solo per alcuni anni, alla vendita del “prato in piedi” non è stata ritenuta sufficiente, in assenza di ulteriori elementi, a dimostrare l’attuale effettività dell’attività agricola. Neppure il periodo invernale del sopralluogo è stato considerato decisivo, poiché la coltivazione e la concimazione richiedono comunque attività anche in tale periodo. Il diniego è quindi risultato legittimamente fondato sull’insussistenza dei presupposti oggettivi previsti dalla legge regionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva in appello una censura nuova: la formazione del silenzio-assenso non era stata dedotta nel ricorso di primo grado. Il divieto di nova di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a. impedisce di modificare in appello la causa petendi e di ampliare l’oggetto del giudizio oltre quello esaminato dal primo giudice. Il mero richiamo, nel ricorso originario, all’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 non equivaleva alla deduzione della formazione di un titolo tacito. Il terzo motivo è stato respinto. L’obbligo di valutare le osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni deduzione, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logica, purché il provvedimento finale non introduca ragioni nuove e non ricavabili dal preavviso. Nel caso concreto, la carenza dei requisiti oggettivi, non superata dalle osservazioni degli interessati, giustificava il diniego. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del grado in favore del Comune, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60, comma 2, lett. b), l.r. Lombardia n. 12/2005
all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola
Il rilascio del permesso di costruire in zona agricola è subordinato all’accertamento comunale dell’effettiva esistenza e operatività dell’azienda agricola; la mera esistenza giuridica dell’impresa o la produzione di elementi isolati non è sufficiente.
art. 60, comma 1, lett. b), l.r. Lombardia n. 12/2005
La disposizione è richiamata con riguardo ai presupposti soggettivi per il rilascio del permesso di costruire in zona agricola.
art. 60, comma 2, lett. a), l.r. Lombardia n. 12/2005
Il permesso di costruire è subordinato alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola
La norma è riportata nel provvedimento quale parte della disciplina regionale dei presupposti per l’edificazione agricola, senza specifica applicazione autonoma nella decisione.
art. 104, comma 1, c.p.a.
Il divieto di nova in appello ha carattere assoluto e impedisce di introdurre una nuova causa petendi, quale la deduzione della formazione del silenzio-assenso non proposta in primo grado.
art. 20 d.P.R. n. 380/2001
Il richiamo alla disposizione non è stato esaminato nel merito quanto alla formazione del silenzio-assenso, poiché la relativa censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in appello.
art. 38 l.r. Lombardia n. 12/2005
La disposizione è stata invocata dagli appellanti insieme all’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 per sostenere la formazione del silenzio-assenso, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per novità.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di diniego non impone la confutazione analitica di tutte le osservazioni; è sufficiente una motivazione finale complessiva e logica, purché non siano introdotti motivi nuovi rispetto a quelli comunicati.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del permesso di costruire in zona agricola, l’accertamento comunale dell’effettiva esistenza e del funzionamento dell’azienda agricola costituisce un presupposto autonomo e necessario; la mera esistenza giuridica dell’impresa, l’assenza di dipendenti o la produzione di documentazione parziale non dimostrano da sole l’effettiva operatività aziendale.
- Il divieto di nova previsto dall’art. 104, comma 1, c.p.a. impedisce di introdurre per la prima volta in appello la censura relativa alla formazione del silenzio-assenso, anche quando nel ricorso di primo grado sia stata genericamente richiamata la disposizione che disciplina tale istituto. La deduzione del silenzio-assenso modifica la causa petendi e deve essere proposta tempestivamente davanti al primo giudice.
- L’obbligo di esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non richiede una confutazione analitica di ogni argomento del privato. È sufficiente che il provvedimento finale esponga una motivazione complessiva e logicamente coerente, fondata su ragioni già comunicate e non superate dalle osservazioni.
- Nel valutare l’effettivo funzionamento di un’azienda agricola, l’amministrazione può considerare congiuntamente l’assenza di coltivazioni, di dipendenti o collaboratori e la presenza di macchinari obsoleti; il fatto che il sopralluogo sia stato svolto nel periodo invernale non rende di per sé inattendibile l’accertamento, quando l’attività agricola richieda comunque operazioni di coltivazione e concimazione.
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