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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10079/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da una società subappaltatrice avverso il decreto del giudice delegato della procedura concorsuale di una società appaltatrice in amministrazione straordinaria. Il giudice di merito aveva riconosciuto in prededuzione il credito della subappaltatrice, ritenendo che l’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 impedisse il pagamento del corrispettivo all’appaltatore fino a quando non fosse stato soddisfatto il subappaltatore e che, perciò, il pagamento del subappaltatore da parte della procedura fosse utile a quest’ultima e giustificasse la prededuzione ex art. 111 l.fall. La società in amministrazione straordinaria ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, l.fall. e 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che tale disciplina opera solo quando l’appaltatore è in bonis, mentre in caso di fallimento/scioglimento del contratto l’applicazione del meccanismo di sospensione dei pagamenti e della prededuzione del subappaltatore non è consentita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 5685/2020, secondo cui il meccanismo dell’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 si riferisce al solo rapporto di appalto ancora in corso con impresa in bonis e non è applicabile quando, per effetto del fallimento, il contratto di appalto si scioglie. In tale ipotesi, al curatore spetta il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino allo scioglimento e il subappaltatore è un creditore concorsuale come gli altri, da soddisfare secondo la par condicio creditorum e l’ordine delle cause di prelazione, senza prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. Il decreto del Tribunale di Arezzo è stato cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    opposizione ex art. 98 legge fall.

    norma processuale richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo o al decreto del giudice delegato

  • art. 111 legge fall.

    art. 111 comma 2° legge fall.

    la prededuzione non opera nel caso esaminato, perché manca il nesso strutturale con il meccanismo di sospensione dei pagamenti previsto dalla disciplina degli appalti

  • art. 118 d.lgs. n. 163/2006

    art. 118 comma 3° d.lgs.n. 163/2006

    il meccanismo di sospensione del pagamento in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture quietanzate del subappaltatore, vale solo se il rapporto di appalto è ancora in corso con impresa in bonis

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento presuppone un contratto ancora in corso ed eseguibile; non è invocabile quando il contratto si è sciolto per fallimento

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    ex art. 111, comma 2, l.fall.

    la prededuzione di tipo funzionale non può operare in assenza del collegamento con la sospensione dei pagamenti prevista dall’art. 118, comma 3, del codice appalti

Massime di principio

  • Il meccanismo che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti all’appaltatore fino alla prova del pagamento del subappaltatore opera solo se il contratto di appalto è ancora efficace e in esecuzione; non si estende al caso in cui il contratto si sciolga per fallimento dell’appaltatore.
  • Una volta intervenuto lo scioglimento del contratto per fallimento, non è più utilizzabile l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., perché essa presuppone un rapporto contrattuale ancora eseguibile.
  • Nel fallimento dell’appaltatore, il subappaltatore non acquisisce un privilegio di prededuzione per il solo fatto di aver eseguito prestazioni nel sistema dell’appalto pubblico: il suo credito resta concorsuale e deve essere soddisfatto secondo la par condicio creditorum e le cause legittime di prelazione.
  • La prededuzione di tipo funzionale richiede un nesso strutturale con un’attività o un meccanismo utili alla procedura; se tale nesso manca, la prededuzione non può essere riconosciuta in via analogica o estensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppalto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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