Cassazione Penale, Ordinanza n. 19151/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre dato atto che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., dall'inammissibilità deriva per il ricorrente l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'imputato per una pluralità di episodi di cessione/detenzione di stupefacenti in concorso. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che dovesse essere immediatamente dichiarata una causa di proscioglimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché generico e privo di critiche concrete al ragionamento della sentenza impugnata, la quale aveva già esposto in modo compiuto e ragionevole le ragioni ostative all'accoglimento dell'appello sulla colpevolezza.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti per cui vi è stata condanna
art. 129 c.p.p.
invocato dalla difesa per ottenere il proscioglimento immediato; la Corte osserva che non vi erano i presupposti per applicarlo sulla base di un motivo generico e non specifico
art. 616 c.p.p.
richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a invocare il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente infondato e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure concrete e puntuali al percorso argomentativo della decisione impugnata: la mera genericità delle doglianze non consente un controllo di legittimità utile e determina l'inammissibilità.
- Quando il giudice di merito abbia già offerto una motivazione completa e ragionevole sulla colpevolezza, la Suprema Corte non può sostituire a tale valutazione una generica richiesta di proscioglimento immediato priva di specifica critica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo diversa previsione, l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di versare una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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