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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11963/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente lamentava vizio di motivazione per la mancata valutazione, da parte del Tribunale, della richiesta della difesa di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; la difesa aveva chiesto il proscioglimento e il giudice non ha dato alcuna motivazione circa il rigetto di tale richiesta

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza del Tribunale di Marsala con rinvio, in diversa composizione, limitatamente alla valutazione del riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (la Corte ha rilevato l'assenza di qualsiasi argomentazione sul diniego della non punibilità e ha affermato che la richiesta non può considerarsi implicitamente respinta in assenza di elementi motivazionali che escludano la particolare tenuità). In primo grado l'imputato era stato riconosciuto responsabile della contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 per aver portato fuori dalla propria abitazione un bastone di 94 cm nascosto nell'autovettura, e condannato all'ammenda con riconoscimento della lieve entità del fatto; la Cassazione ha disposto il nuovo esame del giudice di merito in ordine alla applicabilità dell'art. 131-bis, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma richiamata per la qualificazione della fattispecie (porto di arma impropria) e per l'individuazione delle ipotesi di speciale tenuità; nella sentenza di merito è stato riconosciuto che la vicenda rientra tra le ipotesi di speciale tenuità previste dalla norma

  • art. 131-bis cod. pen.

    Cause di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha affermato che la richiesta di applicazione di questa causa deve essere esaminata espressamente dal giudice e non può ritenersi implicitamente rigettata se non ricorre una motivazione che, in modo chiaro e argomentato, escluda la particolare tenuità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la gravità della condotta; la Corte ha disposto che, in sede di rinvio, il Tribunale dovrà valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis sulla base dei criteri previsti da questo articolo (valutazione della gravità dell'offesa e della non abitualità della condotta)

Massime di principio

  • Quando la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. il giudice è tenuto ad esaminare ed esprimersi esplicitamente su tale richiesta nella motivazione della sentenza
  • La mancata menzione della richiesta di non punibilità configura vizio di motivazione quando non emergono dalla decisione elementi argomentativi inequivocabili che escludano la particolare tenuità del fatto
  • L'esistenza di una valutazione di "lieve entità" o di attenuanti speciali può essere un elemento favorevole all'applicazione dell'art. 131-bis, e la sua presenza nella motivazione rende più difficile ritenere implicitamente rigettata la non punibilità
  • Il giudice che è chiamato a valutare l'art. 131-bis deve applicare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.: gravità dell'offesa, modalità della condotta, personalità del reo e abitualità; l'assenza di valutazione su questi elementi può comportare l'annullamento e il rinvio
  • Nel caso di porto di arma impropria (es. bastone o mazza), la giurisprudenza richiede motivazioni chiare per escludere la particolare tenuità, posto che la pericolosità dell'oggetto può pesare contro l'applicazione della causa di non punibilità

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