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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28821/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un estratto di ruolo relativo a un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva dell'anno d'imposta 2007. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 140 e 145 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento fosse valida perché eseguita nei confronti di soggetto e legale rappresentante entrambi assolutamente irreperibili; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che, se la notifica dell'avviso fosse stata ritenuta rituale, il ricorso introduttivo contro l'estratto di ruolo sarebbe stato inammissibile perché l'estratto non può essere impugnato quando l'atto impositivo sia già stato validamente conosciuto in altro modo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 fosse nulla perché la relata non dava conto di ricerche effettive volte ad accertare l'irreperibilità assoluta della contribuente nel Comune del domicilio fiscale. In particolare, la mera indicazione di irreperibilità o di trasferimento, senza specificazione delle ricerche svolte, non era sufficiente a legittimare quella forma notificatoria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente. Non è stata applicata la sanzione sul contributo unificato per la natura pubblica dell'Amministrazione ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune"

    La notificazione con affissione nell'albo comunale è legittima solo se, dopo le ricerche dovute nel Comune del domicilio fiscale, risulti l'irreperibilità assoluta del contribuente, cioè l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune stesso.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato come modello procedimentale di deposito e avviso, ma nella specie la sua applicazione presuppone la previa verifica dell'irreperibilità assoluta richiesta dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 145 c.p.c.

    È richiamato quale norma sulla notificazione alle persone giuridiche, ma la Corte esamina la validità della notifica in concreto alla luce della disciplina speciale tributaria.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    È invocato dall'Ufficio per sostenere la limitazione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ma il motivo resta assorbito perché la premessa sulla validità della notifica è esclusa.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    È invocato insieme all'art. 19 per sostenere l'inammissibilità del ricorso della contribuente contro l'estratto di ruolo, ma il relativo motivo non viene esaminato nel merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È la base processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di notificazione degli atti impositivi, l'utilizzo della procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 presuppone l'accertamento e la documentazione dell'irreperibilità assoluta del destinatario nel Comune del domicilio fiscale; non basta un generico esito negativo del tentativo di notifica.
  • La relata di notificazione deve dare conto, in modo comprensibile, delle ricerche svolte dal notificatore per verificare se il contribuente abbia ancora abitazione, ufficio o azienda nel Comune; la mera formula standard di irreperibilità o trasferimento non è sufficiente, se non è accompagnata da un effettivo riscontro fattuale.
  • Un tentativo di notificazione postale non perfezionatosi e annotato con espressioni generiche, come "trasferito", non vale da solo a dimostrare l'irreperibilità assoluta né a esonerare il notificatore da ulteriori ricerche prima di ricorrere alla notifica per irreperibili assoluti.
  • La mancanza nella relata dell'indicazione delle ricerche effettuate integra nullità della notificazione dell'atto impositivo quando la disciplina applicata richiede proprio la previa verifica dell'irreperibilità assoluta.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, il controllo sulla validità della notificazione di un atto impositivo resta ancorato agli atti e documenti specificamente indicati e prodotti nel giudizio di legittimità, senza possibilità di supplire con nuove allegazioni estranee alla sequenza notificatoria esaminata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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