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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04093/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (università)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di alcuni medici specializzandi volta a ottenere la rideterminazione del trattamento economico per il periodo 1993-2006, con applicazione dell'adeguamento triennale della borsa di studio previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La Corte d'appello, richiamando un precedente giudicato di mero accertamento, aveva ritenuto non più discutibili sia la legittimazione passiva dell'università sia la spettanza dell'adeguamento, e aveva quantificato il dovuto usando un criterio proporzionale ancorato alla retribuzione iniziale dei medici del S.S.N. L'università ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge per avere la corte territoriale escluso il riesame della legittimazione passiva, sostenendo che a rispondere dei crediti sarebbero state piuttosto le amministrazioni statali preposte ai finanziamenti; 2) violazione di legge per avere la corte determinato l'adeguamento in mancanza dei decreti ministeriali previsti dalla legge, mai emanati anche per effetto del blocco legislativo degli aggiornamenti; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, assumendo che l'onere processuale dovesse gravare sulle amministrazioni statali ritenute effettivamente responsabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo e, nei fatti, anche il primo, ritenendo che il diritto all'adeguamento triennale della borsa di studio non potesse essere riconosciuto né quantificato in via giudiziale in assenza dei decreti ministeriali costitutivi previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Ha escluso che il giudicato invocato potesse colmare la mancanza di una componente essenziale della fattispecie normativa e ha affermato che non era possibile sostituire con un criterio equitativo o proporzionale la discrezionalità rimessa alla fonte secondaria. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dai medici. Il terzo motivo sulle spese è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933

    Richiamato per il patrocinio delle università statali e per la possibilità di derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in casi speciali.

  • art. 11 della L. 3 aprile 1979 n. 103

    Richiamato come modifica dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 in tema di patrocinio delle università statali.

  • art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933

    Richiamato per la possibilità del rettore di provvedere direttamente, in caso di urgenza, al conferimento dell'incarico al libero professionista, con successiva approvazione.

  • art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991

    "ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale"

    La Corte lo interpreta come norma che non attribuisce un diritto all'adeguamento svincolato dai decreti ministeriali: la rideterminazione triennale è costitutivamente rimessa a tali decreti e, in loro mancanza per effetto del blocco legislativo, il diritto non sorge.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato per affermare che le obbligazioni nascono solo per legge, contratto o altri fatti idonei conformi all'ordinamento giuridico.

  • art. 432 c.p.c.

    Escluso come base per una determinazione equitativa, perché presuppone difficoltà di prova del quantum di un diritto esistente, mentre qui il diritto all'adeguamento non esiste senza i decreti.

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla L. n. 438 del 1992

    Richiamato come norma che, insieme alle successive disposizioni, ha bloccato gli aggiornamenti delle borse di studio.

  • art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995

    Richiamato tra le disposizioni che hanno concorso al blocco degli aggiornamenti.

  • art. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993

    Richiamato tra le disposizioni che hanno concorso al blocco degli aggiornamenti.

  • art. 1, comma 66, L. n. 662 del 1996

    Richiamato tra le disposizioni che hanno concorso al blocco degli aggiornamenti.

  • art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997

    Richiamato tra le disposizioni che hanno concorso al blocco degli aggiornamenti.

  • art. 22 della L. n. 488 del 1999

    Richiamato tra le disposizioni che hanno concorso al blocco degli aggiornamenti.

  • art. 36 della L. n. 289 del 2002

    Richiamato tra le disposizioni che hanno concorso al blocco degli aggiornamenti.

  • d.lgs. n. 368 del 1999

    Richiamato per affermare che il nuovo sistema delle scuole di specializzazione e il relativo meccanismo retributivo costituiscono una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non il primo effettivo recepimento imposto dal diritto UE.

  • L. n. 266 del 2005

    Richiamata per il differimento dell'applicazione del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.

Massime di principio

  • Quando una prestazione economica è costruita dalla legge come effetto di una fattispecie che richiede anche l'adozione di decreti attuativi, il giudice non può sostituirsi alla discrezionalità normativa della fonte secondaria e fissare autonomamente il contenuto economico della prestazione.
  • Il giudicato che accerti solo l'an del diritto non consente di integrare il titolo con criteri estranei alla fattispecie normativa, se una componente costitutiva del diritto non si è mai realizzata.
  • La determinazione equitativa del quantum è possibile solo se il diritto esiste; non può essere utilizzata per creare un diritto che, per struttura normativa, non è sorto.
  • Se la successiva legislazione ha disposto il blocco degli aggiornamenti o delle rivalutazioni, il mancato emanamento dei decreti attuativi impedisce la nascita del diritto agli incrementi richiesti.
  • La questione della legittimazione passiva perde rilievo sostanziale quando la pretesa azionata è insussistente alla radice per difetto della fattispecie costitutiva del diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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