Sentenza n. 851/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento n. 31517 dell’Agcm, adottato nell’adunanza del 25 marzo 2025 a conclusione del procedimento PS12603 – Servizî biglietteria parco archeologico del Colosseo, notificato alla ricorrente l’8 aprile 2025; - e, ove occorrer possa, del provvedimento di avvio istruttorio comunicato l’11 luglio 2023 (prot. 59449); - della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria (prot. 65005 del 28 giugno 2024); - del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411; - del Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356, in sostituzione del precedente; - delle proroghe del termine di chiusura del provvedimento del 24 settembre 2024, 26 novembre 2024 e 21 gennaio 2025 nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso all’atto appena richiamato, ancorché non conosciuto; nonché, in subordine - per la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento sanzionatorio dell’AGCM per pratica commerciale scorretta nella rivendita di biglietti per il parco archeologico del Colosseo, con acquisti automatizzati e abbinamento obbligatorio del biglietto a servizi ulteriori
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento AGCM che le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli artt. 23, comma 1, lett. bb-bis), 24 e 25 del Codice del consumo. In via procedimentale ha dedotto: mancata audizione orale davanti al collegio dell’Autorità; omessa trasmissione di una nuova contestazione degli addebiti ai sensi del nuovo regolamento AGCM del 2024; invalidità del parere infraprocedimentale dell’AGCOM perché reso senza considerare le difese della società; modifica della contestazione da parte del collegio, inclusa l’estensione della condotta agli acquisti sul canale B2C e la retrodatazione dell’inizio dell’illecito; mancata ostensione di documenti istruttori; illegittima proroga dei termini di conclusione del procedimento; violazione del termine inizialmente indicato per l’inizio della pratica. Nel merito ha sostenuto che l’uso di strumenti automatizzati non fosse illecito in assenza di superamento di un limite quantitativo fissato dal venditore, che la disciplina sul secondary ticketing non si applicasse ai biglietti per musei o al canale B2B, che non fosse stata provata l’aggressività della pratica, che non avesse effettuato acquisti massivi né utilizzato la tecnica del freezing e che le prove raccolte dimostrassero al più controlli automatizzati sulla disponibilità dei biglietti. Ha inoltre chiesto, in subordine, la riduzione della sanzione e prospettato questioni pregiudiziali di compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione europea.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il procedimento sanzionatorio AGCM abbia natura prevalentemente cartolare e che non sussista un diritto incondizionato all’audizione orale davanti al collegio, purché siano garantiti un effettivo contraddittorio scritto e il successivo pieno sindacato giurisdizionale. La comunicazione del 28 giugno 2024 è stata considerata idonea, per il suo contenuto sostanziale, a valere come contestazione degli addebiti ai sensi della disciplina sopravvenuta, senza necessità di una sua rinnovazione formale. Il parere AGCOM è stato ritenuto correttamente limitato ai profili fattuali e tecnici relativi ai mezzi di comunicazione, senza necessità di valutare le deduzioni giuridiche finali della parte. Il collegio AGCM può autonomamente qualificare e riformulare i fatti emergenti dall’istruttoria, purché non introduca elementi nuovi non sottoposti al contraddittorio né svolga ulteriori approfondimenti istruttori sottratti alla difesa. Il termine per la conclusione del procedimento previsto dal regolamento AGCM è ordinatorio e può essere prorogato anche più volte; la sua violazione rileva solo se il professionista dimostri una concreta lesione del diritto di difesa. La mancata ostensione di documenti riferiti ad altri operatori è stata ritenuta legittima per ragioni di riservatezza e comunque non lesiva, poiché tali documenti non erano stati utilizzati per contestare l’illecito alla ricorrente. Nel merito, il giudice ha ritenuto provato, mediante le contestazioni contrattuali di Coopculture, i blocchi degli account, i report interni e gli altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, l’utilizzo di bot e della tecnica del freezing, anche sul canale B2C, nonché l’acquisto di quantità elevate di biglietti. L’art. 23, comma 1, lett. bb-bis), del Codice del consumo è stato interpretato nel senso che vieta l’uso di strumenti automatizzati per eludere non solo un limite quantitativo espresso, ma anche qualsiasi dispositivo tecnico o regola contrattuale predisposta per assicurare l’accessibilità dei biglietti ai consumatori. La fattispecie comprende i biglietti per attrazioni turistiche e parchi archeologici. L’illecito sussiste anche quando i biglietti siano rivenduti insieme a servizi ulteriori: la combinazione di acquisto automatizzato, accaparramento e offerta obbligatoria di pacchetti può costringere il consumatore all’acquisto congiunto e integrare una pratica aggressiva. Le questioni europee sono state ritenute manifestamente infondate o irrilevanti. La sanzione è stata giudicata proporzionata, tenuto conto della gravità, della durata dal 2019 al 2023, della reiterazione della condotta, del pregiudizio ai consumatori e del fatturato complessivo dell’impresa; è stata confermata anche la qualificazione della pratica come illecito abituale di durata. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 in favore dell’AGCM.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. bb-bis), d.lgs. 206/2005
Acquisto di biglietti per eventi da parte di professionisti con l'impiego di strumenti automatizzati allo scopo di eludere un limite imposto dal rivenditore di biglietti per quanto riguarda il numero di biglietti che una persona può acquistare, o qualsiasi altra regola applicabile all'acquisto di biglietti
La disposizione comprende l’uso di strumenti automatizzati per eludere non solo limiti quantitativi espressi, ma anche altri dispositivi tecnici e regole contrattuali diretti a garantire l’accessibilità dei biglietti ai consumatori; si applica anche ai biglietti per attrazioni turistiche e parchi archeologici e alla rivendita congiunta con servizi ulteriori.
art. 24 d.lgs. 206/2005
La pratica è aggressiva quando, valutata complessivamente, limita considerevolmente la libertà di scelta del consumatore mediante l’accaparramento dei biglietti e la successiva offerta obbligatoria insieme ad altri servizi.
art. 25 d.lgs. 206/2005
La condotta è stata ricondotta alle modalità aggressive vietate, poiché la combinazione delle condotte del professionista ha imposto al consumatore l’acquisto del biglietto unitamente a servizi ulteriori.
art. 27, comma 6, d.lgs. 206/2005
Il parere AGCOM ha natura consultiva e riguarda i profili fattuali e tecnici relativi alle modalità di sviluppo della pratica sui mezzi di comunicazione, non le valutazioni giuridiche finali dell’AGCM.
art. 8 delibera AGCM n. 31356/2024
Il termine di conclusione del procedimento istruttorio ha natura ordinatoria e sollecitatoria; può essere prorogato anche dopo la conclusione dell’istruttoria in senso stretto, in presenza di esigenze relative all’intero procedimento e al rispetto del diritto di difesa.
art. 13 delibera AGCM n. 31356/2024
Il procedimento sanzionatorio AGCM non impone in ogni caso un’audizione orale davanti al collegio; l’oralità può essere disposta in relazione alle esigenze istruttorie dell’Autorità, mentre il contraddittorio scritto costituisce garanzia procedimentale sufficiente nel caso esaminato.
art. 17 delibera AGCM n. 31356/2024
La contestazione degli addebiti può risultare integrata, in base al contenuto sostanziale, da un atto formato prima dell’entrata in vigore del regolamento, se esso consente effettivamente alla parte di conoscere i fatti contestati e di difendersi.
art. 18 delibera AGCM n. 31356/2024
La decisione finale spetta autonomamente al collegio dell’Autorità, che può valutare e qualificare le risultanze istruttorie senza essere vincolato alla ricostruzione degli uffici, purché rispetti il contraddittorio.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La mancata proposizione dell’azione incidentale di accesso e di una specifica istanza istruttoria è stata valorizzata dal giudice come elemento sintomatico dell’assenza di concreta incidenza della mancata ostensione sul diritto di difesa.
art. 6 CEDU
La garanzia di oralità e di piena difesa è assicurata anche nella fase giurisdizionale mediante la possibilità di discutere oralmente la sanzione davanti a un giudice terzo e imparziale dotato di full jurisdiction.
considerando 50 direttiva 2019/2161/UE
Il riferimento ai dispositivi tecnici adottati dal venditore primario impone un’interpretazione funzionale della disciplina sul secondary ticketing, volta a preservare l’accessibilità dei biglietti alle persone fisiche.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, l’audizione orale davanti al collegio non costituisce necessariamente una garanzia inderogabile, purché siano assicurati un contraddittorio scritto effettivo e il pieno accesso alla tutela giurisdizionale davanti a un giudice dotato di cognizione piena.
- Il termine regolamentare per la conclusione del procedimento istruttorio dell’AGCM ha natura ordinatoria e può essere prorogato anche più volte, comprese le proroghe successive alla conclusione dell’istruttoria in senso stretto; la violazione del termine incide sulla validità della sanzione solo se il professionista dimostra una concreta lesione del diritto di difesa.
- Il collegio dell’AGCM può autonomamente qualificare e riformulare i fatti risultanti dal fascicolo rispetto alla comunicazione degli uffici, ma non può fondare la decisione su nuovi elementi non sottoposti al contraddittorio né sostituire la decisione con approfondimenti istruttori sottratti alla partecipazione dell’interessato.
- L’acquisto di biglietti mediante strumenti automatizzati integra la pratica vietata dall’art. 23, comma 1, lett. bb-bis), del Codice del consumo anche quando il professionista eluda regole contrattuali o altri dispositivi tecnici del venditore primario, senza che sia necessario il superamento di un limite quantitativo espresso.
- La disciplina sul secondary ticketing si applica anche ai biglietti per attrazioni turistiche e parchi archeologici e la rivendita resta rilevante anche quando il biglietto sia offerto insieme a servizi ulteriori.
- La combinazione tra accaparramento dei biglietti, anche mediante strumenti automatizzati, e offerta del titolo esclusivamente insieme ad altri servizi può integrare una pratica commerciale aggressiva, poiché costringe il consumatore all’acquisto congiunto anche se ciascuna condotta, considerata isolatamente, non sarebbe necessariamente vietata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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