Sentenza del 05/06/2015 n. 11659 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio impugnava il diniego di rimborso del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, pagato come conguaglio per l'anno 2005 e il primo trimestre 2006 in relazione a terre e rocce da scavo conferite nel sito DT29. Sosteneva che il materiale non fosse rifiuto, perché non inquinato e destinato al riutilizzo ambientale nell'ambito del progetto TAV sottoposto a VIA. Invocava inoltre un giudicato esterno relativo al secondo trimestre 2006 e denunciava violazione di legge e insufficiente motivazione sulla destinazione del materiale, sull'autorizzazione al riutilizzo e sui limiti di contaminazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'efficacia del giudicato esterno, poiché riguardava un periodo diverso, materiale potenzialmente diverso e una disciplina normativa differente. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR secondo cui il semplice conferimento in un sito autorizzato come discarica, anche se previsto in un progetto sottoposto a VIA, non equivale a riutilizzo autorizzato. Il contribuente avrebbe dovuto provare una specifica destinazione finale del materiale, la relativa autorizzazione al riutilizzo e il rispetto dei limiti di contaminazione nell'ambito del procedimento autorizzativo. I motivi relativi alla prova documentale e alle analisi chimiche sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate, ma è stato posto a carico del Consorzio l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 maggio 1997, n. 22, artt. 6, lett. a), 7, comma 3, lett. b), e 8, comma 1, lett. f-bis
La disciplina previgente qualificava le terre e rocce da scavo come rifiuti, salvo il ricorrere delle condizioni normative per il loro effettivo riutilizzo.
Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 17 e seguenti, come modificata dalla Legge 31 ottobre 2003, n. 306, art. 23
Il beneficio dell'esclusione dalla disciplina dei rifiuti richiedeva, tra l'altro, un riutilizzo effettivo, conforme a un progetto autorizzato e corredato dalle necessarie verifiche, non il semplice deposito del materiale.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186
La norma disciplinava le terre e rocce da scavo nel periodo successivo, ma non era applicabile retroattivamente alla controversia relativa al 2005 e al primo trimestre 2006.
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, artt. 2, comma 1, lett. g), e 3, comma 2
Le disposizioni sulla nozione e sull'ambito delle discariche non consentono di qualificare automaticamente il deposito come attività di riutilizzo: rilevano la concreta destinazione del materiale e le autorizzazioni specifiche.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo del versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il mero deposito di terre e rocce in un sito autorizzato come discarica costituisce, in linea generale, attività di smaltimento e non riutilizzo.
- Per escludere il tributo o la qualificazione come rifiuto occorre dimostrare con documentazione puntuale la destinazione finale, il riutilizzo effettivo e una specifica autorizzazione riferita a quel riutilizzo.
- La sottoposizione a VIA di un'opera complessiva non equivale automaticamente all'autorizzazione al riutilizzo delle terre e rocce conferite: l'autorizzazione deve riguardare concretamente il materiale e la sua destinazione.
- Le analisi chimiche eseguite autonomamente possono non essere sufficienti se la normativa richiede che la verifica dei limiti di contaminazione avvenga nell'ambito dello specifico procedimento autorizzativo.
- Un giudicato tributario relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente ad altri periodi quando possono cambiare il materiale, le circostanze di fatto o la disciplina applicabile.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono aggredire la reale ragione giuridica della decisione; contestare profili irrilevanti o meramente fattuali può comportare l'inammissibilità.
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