Cassazione Penale, Ordinanza n. 40564/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16/04/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che egli contestava: 1) l'apprezzamento del materiale probatorio, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse erronea; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p., deducendo che l'atto del pubblico ufficiale dovesse ritenersi arbitrario e che vi fosse un errore sul fatto; 3) la determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze generiche o aspecifiche, reputando congrua e immune da vizi la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sul merito probatorio tendevano a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di appello, il quale aveva motivato in modo congruo e non illogico, anche richiamando massime di esperienza e il riscontro con la decisione di primo grado. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p., le doglianze sono state giudicate generiche, poiché mancavano elementi oggettivi idonei a dimostrare un errore sul fatto tale da far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale. Infine, la motivazione sulla pena è stata ritenuta adeguata, mentre il ricorso si limitava a chiedere una pena più mite senza indicare specifici vizi di illogicità. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede elementi oggettivi idonei a far emergere un errore sul fatto tale da far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; non è sufficiente una deduzione generica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e coerente con il complesso probatorio.
- La mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p. non può essere utilmente dedotta in modo apodittico: occorre indicare specifici elementi oggettivi da cui desumere l'errore sul fatto e l'apparente arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare puntualmente il vizio dedotto; la mera richiesta di una pena più mite integra censura aspecifica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti ritenuti equi dalla Corte.
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