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Sentenza

Sentenza n. 646/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma previa concessione delle opportune misure cautelari della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202301001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: in appello, sentenza del TAR Sicilia, sede di Palermo, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro la collocazione dell’interessato nella lista d’attesa per l’inserimento in una Comunità alloggio; in primo grado, nota comunale del 30 gennaio 2023 e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato ha appellato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto l’impugnazione della nota comunale del 30 gennaio 2023, con cui era stato collocato nella lista d’attesa per l’inserimento in una Comunità alloggio, subordinando l’accesso alla disponibilità di risorse finanziarie. Con il primo motivo ha dedotto che, considerate la patologia psichica, le ricorrenti fasi di aggravamento, i ricoveri, l’assenza di una rete familiare e l’incapacità di provvedere autonomamente a sé, il trattamento avrebbe natura sanitaria o sociosanitaria ricompresa nei LEA; ha denunciato violazione degli artt. 3 e 32 Cost., della l. 328/2000, del d.lgs. 502/1992, della normativa regionale, del D.P.C.M. 29 novembre 2001 e del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, nonché eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e travisamento. Ha inoltre sostenuto che la componente sanitaria e quella sociale fossero inscindibili, che fosse stato predisposto un programma terapeutico e che i costi dovessero essere ripartiti tra Comune e servizio sanitario. Con il secondo motivo ha contestato che la carenza di risorse potesse giustificare il differimento della prestazione. Con il terzo ha dedotto violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che l’inserimento in lista d’attesa equivalesse a un diniego sostanziale e che non potessero essere opposti ritardi imputabili all’Amministrazione. Con il quarto ha invocato l’obbligo di fissare tempi massimi di attesa per le prestazioni LEA e, in appello, ha aggiunto che un limite temporale sarebbe necessario anche per prestazioni non comprese nei LEA, in forza dei principi costituzionali di tutela della salute, assistenza e buon andamento.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il primo motivo è infondato: la qualificazione della prestazione dipende anche dalle attività concretamente erogabili dalla struttura, non soltanto dalle condizioni dell’utente. Le Comunità alloggio in questione svolgono attività socio-assistenziale e, secondo i chiarimenti acquisiti dall’Assessorato regionale, le relative prestazioni non sono riconducibili ai trattamenti socio-riabilitativi dell’art. 33, comma 2, lett. c), del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e non rientrano nei LEA. Inoltre, nel caso concreto non è stata provata la necessità di assistenza medico-sanitaria specializzata né che il trattamento non potesse svolgersi nel contesto familiare; la componente sanitaria non risulta prevalente. Il secondo motivo è infondato: trattandosi di prestazione sociale a rilevanza sanitaria, la spesa grava sul Comune e l’erogazione è soggetta ai limiti di bilancio; il regolamento comunale prevede una lista d’attesa e consente interventi urgenti e indifferibili in caso di assoluta necessità, ma l’appellante non ha provato condizioni idonee a giustificare la priorità rispetto agli altri aventi titolo. Il terzo motivo è infondato: in base al regolamento, le richieste accettate per servizi soggetti a limiti numerici o a stanziamenti insufficienti sono collocate in lista d’attesa; l’atto non è quindi un diniego formale o sostanziale. Inoltre, l’istanza non indicava ragioni di urgenza o indifferibilità. Il quarto motivo è infondato nella parte relativa ai LEA, perché la prestazione non vi rientra; è invece inammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., la distinta censura secondo cui ogni lista d’attesa dovrebbe avere un termine massimo anche per prestazioni estranee ai LEA, essendo stata proposta per la prima volta in appello. Spese integralmente compensate per la peculiare complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3-septies d.lgs. 502/1992

    Secondo, infatti, che nella relazione con il paziente a prevalere sia l’una o l’altra componente muta la partecipazione del SSN al sostegno economico della spesa occorrente per rendere la prestazione sociosanitaria in misura direttamente proporzionale all’incidenza dell’attività propriamente sanitaria da svolgere.

    La ripartizione della spesa per le prestazioni sociosanitarie dipende dalla prevalenza e dall’incidenza concreta della componente sanitaria rispetto a quella sociale.

  • D.P.C.M. 14 febbraio 2001

    Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

    Le attività di supporto sociale rivolte a persone con disabilità o emarginazione che incidono sullo stato di salute sono prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di competenza comunale; la loro qualificazione va distinta dalle prestazioni sanitarie o sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria.

  • art. 33 D.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Sennonché, nel caso in esame a mancare è proprio il predetto requisito dell’assistenza, non essendovi prova che il trattamento socio-riabilitativo in questione non sia possibile nell’ambito del proprio contesto familiare dell’appellante, essendo stata prescritta soltanto l’assunzione di farmaci non richiedenti (secondo quanto desumibile dagli atti) l’assistenza di personale medico-sanitario specializzato.

    L’inquadramento nei trattamenti residenziali socio-riabilitativi per persone con disturbi mentali richiede, nel caso concreto, la prova della necessità di assistenza e dell’impossibilità di svolgere il trattamento nel contesto familiare; la mera necessità di assumere farmaci senza assistenza sanitaria specializzata non è sufficiente.

  • artt. 183, 191, 153, comma 5, e 193 d.lgs. 267/2000

    In particolare gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 D.Lgs. citato, dovendo essere salvaguardati gli equilibri di bilancio come previsto dal successivo art. 193.

    Gli enti locali possono sostenere spese per prestazioni assistenziali solo nel rispetto degli obblighi di impegno contabile, attestazione della copertura finanziaria e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    Con riguardo, poi, alla doglianza secondo cui a prescindere dall’inclusione nei LEA la prestazione in questione non tollererebbe liste d’attesa non contraddistinte da un termine ben definito, il Collegio ne rileva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 104 co. 1 c.p.a. in quanto dedotta per la prima volta in appello.

    È inammissibile in appello il motivo nuovo che introduce una censura non proposta in primo grado.

Massime di principio

  • La qualificazione di una prestazione come sanitaria, sociale a rilevanza sanitaria o sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria dipende dalla natura e dall’incidenza delle attività concretamente erogate dalla struttura, oltre che dai bisogni individuali dell’utente; la partecipazione del servizio sanitario alla spesa varia in funzione della prevalenza della componente sanitaria.
  • L’inserimento residenziale di una persona con disturbi mentali tra i trattamenti socio-riabilitativi compresi nei LEA richiede che ricorrano le condizioni proprie del trattamento previsto dalla disciplina: in particolare, la necessità di assistenza e l’impossibilità di realizzare il trattamento nel contesto familiare non possono essere date per presupposte.
  • Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza comunale sono soggette ai limiti di bilancio dell’ente; l’obbligo di erogazione non comporta una spesa svincolata dagli impegni contabili e dalla copertura finanziaria, ferma la possibilità di interventi urgenti e indifferibili quando ne ricorrano i presupposti regolamentari.
  • La collocazione in lista d’attesa prevista per richieste accettate in presenza di limiti numerici o di stanziamenti insufficienti non equivale, di per sé, a un diniego dell’istanza; la pretesa di priorità urgente richiede che siano rappresentate e provate circostanze di urgenza o indifferibilità.
  • Ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., è inammissibile la censura che introduca per la prima volta in appello una distinta ragione di illegittimità non dedotta in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieAppello
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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