Cassazione Penale, Sentenza n. 20165/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 22/09/2023. Grasso deduce un errore di persona per omonimia e incongruenze anagrafiche relative all'intestataria della SIM usata per la truffa (richiede annullamento senza rinvio) e contesta anche il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. Fichera lamenta insufficiente prova della sua partecipazione al reato e contesta l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa sostenendo che la trattativa, pur iniziata su piattaforma, si è sviluppata con contatti telefonici (quindi la vulnerabilità tipica delle truffe totalmente online non sarebbe sussistente).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Grasso quanto al primo motivo: è emersa parziale omonimia e incertezze sull'identità reale della titolare dell'utenza telefonica, quindi la sentenza impugnata è annullata nei confronti di Grasso con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Il ricorso di Fichera è stato dichiarato inammissibile; in conseguenza di ciò Fichera è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha inoltre sviluppato principi sul valore probatorio dell'intestazione di SIM e carte e sui limiti dell'aggravante per minorata difesa quando le trattative si svolgono anche fuori dalla mera piattaforma telematica.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen.
Norme che definiscono il reato contestato (concorso in truffa aggravata per modalità legate alla vendita on-line).
art. 68 cod. proc. pen.
Richiama la disciplina dell'errore e dell'identificazione dell'imputato: la Corte ha ritenuto che l'errore di persona/omonimia richieda accertamenti chiari prima di mantenere la condanna.
art. 620 lett. g) cod. proc. pen.
Vizio dedotto in cassazione relativo a violazione di legge in tema di identificazione della persona sottoposta a procedimento.
art. 61, n. 5 cod. pen.
Aggravante per sfruttamento della posizione di inferiorità o della minorata difesa: la Corte chiarisce che opera soprattutto per truffe interamente telematiche e non quando la trattativa si sviluppa anche tramite contatti telefonici o incontri.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante invocata dalla ricorrente Grasso; la questione è stata sollevata ma l'annullamento è stato disposto principalmente per ragioni di errore di identità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi in Cassazione: la sentenza riporta i motivi nei limiti necessari per la decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per Fichera con quantificazione in euro 3.000.
art. 611, comma 1-bis e art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Prevedono la procedura con contraddittorio scritto se non richiesta la trattazione orale; utilizzate per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione.
Massime di principio
- In caso di omonimia o incongruenze anagrafiche l'accertamento dell'identità dell'imputato è essenziale: se permangono dubbi rilevanti sulla corrispondenza tra persona processata e reale titolare di utenze o strumenti utilizzati per il reato, la sentenza va annullata e il giudice di merito deve chiarire la questione con nuovi accertamenti.
- L'intestazione di una SIM o di una carta (Postepay) a nome di un soggetto costituisce elemento indiziario importante ma non in assoluto conclusivo: occorre dimostrare la disponibilità esclusiva e l'effettivo utilizzo da parte dell'imputato e valutare l'ipotesi di uso da parte di terzi o di furto d'identità.
- L'aggravante della minorata difesa (art. 61, n.5) trova naturale applicazione nelle truffe consumate interamente online, dove la distanza e l'assenza di contatto diretto aumentano la vulnerabilità della vittima; invece, se la trattativa si sviluppa anche con contatti telefonici, messaggistica istantanea prolungata o incontri, l'applicabilità dell'aggravante va valutata con maggior attenzione e può non sussistere.
- Il principio del superamento del dubbio ragionevole si applica anche all'identificazione degli imputati: la mera coincidenza di nome o l'intestazione formale di strumenti non basta quando sussistono elementi che possono far ritenere plausibile un errore di persona.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve evitare censure aspecifiche o riproposizioni del gravame di merito; i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La presenza di incameramento del profitto del reato su un conto o carta intestata all'imputato rappresenta un elemento probatorio di rilievo per dimostrare la partecipazione, ma anch'esso va inserito nel contesto probatorio complessivo e valutato insieme ad eventuali allegazioni di uso da parte di terzi.
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