Sentenza del 09/03/2015 n. 854 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
FINANZA LOCALE - TARSU - Aree produttive e accessorie - Non tassabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma la non tassabilità delle aree produttive e accessorie nelle quali si formano, in via ordinaria, rifiuti speciali, tossici o nocivi. La relativa superficie deve quindi essere esclusa dal calcolo della TARSU, in quanto il produttore è tenuto a provvedere autonomamente allo smaltimento. Il testo non specifica l'esito formale del ricorso né indica le parti processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della superficie imponibile ai fini della TARSU. Sono escluse dalla tassazione le porzioni di aree che, per le loro specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione d'uso, producono normalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi, compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali. Tali rifiuti devono essere smaltiti direttamente e a proprie spese dai soggetti che li producono.
Norme richiamate
Art. 2 del d.P.R. 915/1982
rifiuti speciali, tossici o nocivi
La norma è richiamata per individuare i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali il cui smaltimento grava sui produttori e che giustificano l'esclusione delle relative aree dalla superficie tassabile.
TARSU - disciplina della superficie tassabile
Ai fini della tassa, non devono essere computate le porzioni di aree in cui, per caratteristiche strutturali e destinazione, si producono normalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi, purché il relativo smaltimento sia a carico del produttore.
Cassazione n. 17601/2009
Il precedente conferma il principio secondo cui le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non sono soggette a TARSU per la parte interessata da tale produzione.
Massime di principio
- Un'area non è tassabile ai fini TARSU per la parte in cui produce in modo ordinario e specifico rifiuti speciali, tossici o nocivi, anziché rifiuti urbani.
- L'esclusione dipende dalle caratteristiche concrete dell'area e dalla sua destinazione effettiva, non dalla mera qualificazione formale o dalla denominazione dei locali.
- Il contribuente deve poter dimostrare quali superfici sono direttamente interessate dalla produzione di rifiuti speciali e che provvede al loro smaltimento a proprie spese.
- L'esenzione riguarda normalmente soltanto le porzioni di superficie effettivamente produttive o accessorie alla lavorazione speciale, non necessariamente l'intero complesso aziendale.
- In situazioni analoghe, è opportuno distinguere tra aree che producono rifiuti urbani, soggette alla tassa, e aree che producono esclusivamente o principalmente rifiuti speciali, potenzialmente escluse.
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