Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 886/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della graduatoria finale della «Selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti riscossione da inquadrare nella 3^ Area 1° Livello - livello retributivo inserimento professionale - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA del 28 marzo 2018 così come rinnovato in data 15 luglio 2022» della Regione Sicilia - pubblicata in data 17 settembre 2025, nella parte in cui il ricorrente è collocato in una posizione diversa rispetto a quella legittimamente spettante; -della graduatoria della prova scritta del concorso de quo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui non contiene alcuna disposizione che prevede l'applicazione della riserva dei posti in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui non contiene alcuna disposizione che prevede l'applicazione della preferenza/precedenza a parità di merito per i candidati che hanno concluso con esito positivo il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; - dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 30 maggio 2025, con cui l'Agenzia intimata ha reso noto l'esito della prova scritta, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; -dell'avviso Prot. n. 2025-ADERISC- 4405858 pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 11 luglio 2025, con cui l'Agenzia intimata ha comunicato i criteri di preferenza da applicare alla selezione in parola, nella parte in cui non contiene alcuna disposizione che prevede l'applicazione della preferenza per i candidati che hanno concluso con esito positivo il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; -dell'avviso Prot. n. 2025-ADERISC- 5398602 pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 17 settembre 2025, con cui l'Agenzia intimata ha reso note le graduatorie finali del concorso per ogni sede, nella parte in cui l'odierno ricorrente è collocato in una posizione diversa rispetto a quella legittimamente spettante; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202515054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie e atti della selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti alla riscossione in Sicilia, nonché bando e avvisi relativi alla mancata previsione di riserve e preferenze

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente selezionatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e, ove lesive, la graduatoria della prova scritta, il bando e gli avvisi relativi alla selezione, contestando la propria collocazione e la mancata previsione della riserva in favore degli operatori volontari del Servizio civile e della preferenza a parità di merito per chi avesse positivamente svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del d.l. 69/2013. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura riguardava l'assunzione presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico operante secondo criteri di economicità e secondo il diritto privato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo spettante la controversia al giudice ordinario. Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico economico e, nella procedura selettiva in esame, ha esercitato poteri datoriali e non autoritativi, finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro privatizzato. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro, comprese quelle concernenti l'assunzione, appartengono alla giurisdizione ordinaria; non trova applicazione il comma 4, che attribuisce al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni. L'adozione di un modulo selettivo analogo a quello concorsuale, anche per esigenze di trasparenza, pubblicità e imparzialità, non conferisce carattere autoritativo agli atti né modifica il riparto di giurisdizione. L'autovincolo procedurale può rilevare nel merito davanti al giudice ordinario secondo i principi di correttezza e buona fede, ma non sposta la giurisdizione. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, d.l. 193/2016, convertito dalla l. 225/2016

    Costituisce la base normativa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, qualificata dal giudice come ente pubblico economico.

  • art. 1 Statuto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

    Conferma la natura soggettiva dell'ente quale ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle Entrate.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l'assunzione, quando l'attività dell'ente è esercitata secondo modalità privatistiche.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La deroga in favore del giudice amministrativo per le procedure concorsuali non si applica alle selezioni svolte da un ente pubblico economico nell'esercizio di poteri datoriali non autoritativi.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    La disciplina del riparto di giurisdizione rientra nella competenza esclusiva dello Stato e non può essere modificata dall'autovincolo procedurale dell'ente o dalla volontà delle parti.

  • art. 1175 c.c.

    I risultati della selezione possono essere sindacati dal giudice ordinario sotto il profilo della correttezza, quale regola dell'attività privatistica del datore di lavoro.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini previsti dalla norma.

  • art. 1, comma 3, d.l. 196/2016

    È richiamato in relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità della procedura selettiva, senza incidere sul carattere non autoritativo dell'attività.

  • art. 19, commi 2 e 4, d.lgs. 175/2016

    Il giudice ne richiama, in via analogica e comparativa, la disciplina delle società a controllo pubblico: l'obbligo di predeterminare criteri trasparenti e imparziali di reclutamento non trasforma la selezione in esercizio di potestà autoritativa e resta ferma la giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • Le controversie relative alle procedure selettive per l'assunzione presso un ente pubblico economico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'ente agisce quale datore di lavoro privato e gli atti della selezione non esprimono potestà autoritativa.
  • La deroga prevista per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni non si estende alle selezioni indette da enti pubblici economici per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro privatizzato.
  • L'adozione volontaria di un modello selettivo analogo al concorso pubblico, anche in attuazione di obblighi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, può vincolare sostanzialmente l'ente e rendere sindacabili gli esiti secondo correttezza e buona fede, ma non modifica il riparto legislativo della giurisdizione.
  • Nelle selezioni del personale svolte da enti operanti iure privatorum, il giudice ordinario può verificare il rispetto delle regole regolamentari, delle disposizioni collettive e dei principi di correttezza e buona fede, senza che ciò comporti la trasformazione dell'attività datoriale in esercizio di potere amministrativo.
  • Accertato il difetto di giurisdizione amministrativa, il giudizio deve essere dichiarato inammissibile con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario secondo l'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.