Sentenza n. 76/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il giudizio negativo di una commissione di abilitazione scientifica nazionale e riconosciuto direttamente l'abilitazione per il settore concorsuale 06/N1
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata aveva impugnato il nuovo giudizio collegiale e i giudizi individuali con cui una commissione, nominata in diversa composizione in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento, aveva nuovamente negato l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di prima fascia nel settore concorsuale 06/N1. La commissione aveva ritenuto che la maggior parte delle sedici pubblicazioni presentate riguardasse tematiche clinico-ginecologiche proprie del settore 06/H1 e non del settore 06/N1, rilevando solo una limitata possibile attinenza di alcune pubblicazioni ai SSD MED/47 e MED/50. Aveva inoltre valutato l'apporto individuale, la qualità, l'innovatività, la traslazionalità, la rilevanza, la collocazione editoriale e la continuità temporale della produzione scientifica. Il TAR aveva ritenuto che la nuova commissione si fosse limitata a reiterare il rilievo della non coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale, senza esaminare gli ulteriori criteri indicati dalla precedente sentenza, e aveva ritenuto consumata la discrezionalità amministrativa, riconoscendo direttamente l'abilitazione. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo, con il primo motivo, l'erroneità dell'accertamento del TAR circa l'omessa valutazione degli ulteriori criteri ministeriali e, con il secondo motivo, l'illegittimo superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale e il mancato esaurimento della discrezionalità della commissione. L'appellata ha eccepito la novità delle difese ministeriali in appello, ha sostenuto l'inadeguatezza e la motivazione postuma dei giudizi della commissione e ha contestato la legittimità della nuova valutazione.
La decisione
L'appello è stato accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha anzitutto escluso la violazione del divieto di nova: l'art. 104, comma 1, c.p.a. impedisce all'originario ricorrente di ampliare in appello il thema decidendum, mentre tale preclusione non opera nei confronti dell'amministrazione che era resistente in primo grado, neppure se non costituita o se non avesse articolato tutte le difese nel primo grado. Nel merito, il Collegio ha rilevato che la nuova commissione non aveva valutato esclusivamente la coerenza delle pubblicazioni con il settore 06/N1, ma aveva esaminato anche l'apporto individuale, la qualità e l'innovatività, la collocazione editoriale, la continuità temporale e la rilevanza delle pubblicazioni, adempiendo quindi al dictum della precedente sentenza. La coerenza con le tematiche del settore concorsuale costituisce il primo e preliminare criterio dell'art. 4 del d.m. n. 120/2016; in presenza di pubblicazioni non coerenti, è preclusa, o comunque non necessaria, una valutazione articolata secondo gli ulteriori criteri, che devono essere tutti soddisfatti per il giudizio positivo. La commissione aveva comunque individuato alcune pubblicazioni interdisciplinari e ne aveva valutato il contributo della candidata, ritenendo tuttavia che si trattasse di un numero limitato e di un'attinenza insufficiente a dimostrare la piena maturità scientifica nel settore 06/N1. Il Consiglio di Stato ha inoltre valorizzato la distinzione tra i settori 06/H1 e 06/N1 e ha ritenuto logicamente non possibile che la medesima produzione fosse pienamente coerente con entrambi, salva la possibilità di utilizzare singole pubblicazioni interdisciplinari insieme a un più ampio nucleo di lavori pienamente pertinenti al settore richiesto. La motivazione della commissione è stata ritenuta sufficiente, non illogica e non irragionevole; non era necessario riprodurre analiticamente la declaratoria ministeriale né spiegare quasi graficamente l'esclusione di ciascuna pubblicazione dal settore. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito, poiché la legittimità della valutazione commissionale escludeva il presupposto per riconoscere direttamente il titolo e per ritenere consumata la discrezionalità amministrativa. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
il divieto dei nova in appello
Il divieto di nuove domande, deduzioni e prove impedisce all'originario ricorrente di ampliare in appello il thema decidendum; non si applica invece alle nuove argomentazioni difensive dell'amministrazione che era resistente in primo grado.
art. 15 l. 30 dicembre 2010, n. 240
Costituisce la base normativa della ridefinizione dei settori concorsuali e dei macrosettori concorsuali.
art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120
la qualità della produzione scientifica, valutata ... sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo
Prevede sei criteri di valutazione delle pubblicazioni, tra cui coerenza con il settore o con tematiche interdisciplinari, apporto individuale, qualità e innovatività, collocazione editoriale, consistenza e continuità della produzione e rilevanza. I criteri devono essere complessivamente soddisfatti ai fini del giudizio positivo; la coerenza settoriale ha carattere preliminare.
art. 6 d.m. 7 giugno 2016, n. 120
Disciplina i presupposti per il conferimento dell'abilitazione, inclusi la valutazione dell'impatto della produzione scientifica, il possesso dei titoli curriculari e il giudizio di elevata qualità delle pubblicazioni.
art. 7 d.m. 7 giugno 2016, n. 120
Disciplina il limite e la presentazione delle pubblicazioni sottoposte alla valutazione per l'abilitazione scientifica nazionale.
d.m. 4 ottobre 2000, allegato D
Individua le affinità tra i settori scientifico-disciplinari; secondo il giudice, il MED/40 non presenta affinità con gli SSD MED/46, MED/47, MED/48 e MED/50.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello amministrativo, il divieto di nova di cui all'art. 104, comma 1, c.p.a. preclude all'originario ricorrente l'ampliamento del thema decidendum, ma non impedisce all'amministrazione, che era resistente in primo grado, di sviluppare in appello ulteriori argomentazioni difensive, anche se non prospettate nel primo grado.
- Nella valutazione delle pubblicazioni ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale, la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari pertinenti costituisce criterio preliminare: quando tale coerenza manca, non è necessario procedere a una valutazione analitica degli ulteriori criteri qualitativi per pubblicazioni estranee al settore.
- I criteri di valutazione delle pubblicazioni previsti dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016 hanno carattere cumulativo; il giudizio positivo richiede il loro complessivo soddisfacimento, sicché l'insufficienza anche di uno dei profili rilevanti può sorreggere il giudizio negativo.
- La commissione di abilitazione scientifica nazionale esercita discrezionalità tecnica e il giudice amministrativo non può sostituire alla valutazione tecnica della commissione una propria valutazione positiva, salvo che il giudizio amministrativo sia affetto da vizi verificabili di illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione o istruttoria.
- La produzione scientifica pienamente coerente con un determinato settore concorsuale non può essere automaticamente considerata pienamente coerente anche con un diverso settore dotato di distinta declaratoria; singole pubblicazioni interdisciplinari possono rilevare per il secondo settore solo se accompagnate da un nucleo adeguato di pubblicazioni pienamente pertinenti.
- Una precedente sentenza di annullamento con rinvio alla commissione non esaurisce la discrezionalità tecnica quando la nuova commissione esamina effettivamente i profili indicati dal giudicato e formula una motivazione coerente, anche sintetica, sui criteri di valutazione richiesti.
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