Cassazione Penale, Sentenza n. 5848/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/03/2023 del giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Messina che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. rispetto a più condanne: 1) violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011) commesso il 21/03/2015 a Villa San Giovanni; 2) produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) in data anteriore e prossima al 9/10/2015 a Messina; 3) tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 c.p.) del 25/11/2018 a Messina; 4) produzione, traffico e detenzione e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 TU stupefacenti) commessi nel 2015 e 2018, con sentenza di condanna del 19/01/2021. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 81 c.p., artt. 125 e 671 c.p.p.) e vizio di motivazione: sostiene che sussistono elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso (prossimità temporale, coincidenza di luoghi, fatti intervenuti subito dopo un trasferimento, e che la Corte d'appello di Messina avrebbe già riconosciuto la continuazione in altra pronuncia).
La decisione
La Corte suprema ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione, sebbene libero di valutare la richiesta ex art. 671 c.p.p., non può omettere di confrontarsi con le valutazioni già compiute in sede di cognizione e, se discorda, deve motivare in relazione al quadro complessivo delle risultanze. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha motivato correttamente il rigetto: non era configurabile la continuazione con il reato associativo perché i reati dedotti erano anteriori all'ingresso nel sodalizio e non programmabili ab origine; mancava prova dell'unicità del disegno criminoso (i fatti risultavano parzialmente disomogenei e posti a distanza temporale consistente). La decisione è stata ritenuta logica e coerente e conforme ai principi di riferimento. Il ricorso viene rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La disposizione è stata interpretata come parametro per il vincolo della continuazione: la continuazione richiede l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" ovvero di un programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali. Il giudice dell'esecuzione ha applicato questo criterio per escludere la continuazione quando i reati sono autonomi e commessi in tempi diversi
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione. La Corte ha ricordato che il giudice dell'esecuzione ha libertà di giudizio ma deve confrontarsi con le valutazioni già compiute in sede cognitiva e motivare adeguatamente ogni decisione difforme
art. 616 cod. proc. pen.
Norma citata quale base per la condanna alle spese del procedimento contro il ricorrente in caso di rigetto
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Indicazione della norma qualificante il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, utilizzata per descrivere uno dei reati oggetto della domanda di continuazione
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; citata per identificare i reati considerati nella richiesta di continuazione
artt. 73 e 74 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)
Richiamate in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ai reati fine; la Corte ha richiamato il principio per escludere la continuazione tra associazione e reati commessi prima dell'ingresso nel sodalizio se non programmabili ab origine
artt. 56, 624, 625 cod. pen.
Norme indicate per qualificare il reato di tentato furto aggravato tra i reati valutati ai fini della domanda di continuazione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può valutare liberamente la richiesta di continuazione ma, se discorda dalle conclusioni del giudice della cognizione, deve motivare puntualmente il perché del diverso apprezzamento alla luce del complesso delle risultanze
- La continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso, cioè di un programma deliberato fin dall'origine nelle sue linee essenziali: non basta la semplice affinità o la ripetizione di reati
- Non è configurabile continuità tra un'associazione a delinquere e reati 'fine' che siano anteriori all'ingresso nel sodalizio e non programmabili ab origine, essendo legati a eventi contingenti o non immaginabili al momento costitutivo dell'associazione
- La prova dell'unicità del disegno criminoso grava su chi chiede il riconoscimento della continuazione: occorrono elementi sintomatici quali vicinanza cronologica, omogeneità delle condotte, medesima finalità, condizioni di tempo e luogo e tipologia dei reati
- La mera prossimità temporale o la coesistenza di più condanne non è di per sé sufficiente a caratterizzare la continuazione se mancano gli altri elementi sintomatici dell'unicità del progetto criminoso
- Se la giurisprudenza di merito ha già riconosciuto la continuazione in relazione ad alcuni fatti, il giudice dell'esecuzione che non intende estenderla ad altri fatti deve comunque dare una motivazione specifica e confrontarsi con le precedenti valutazioni
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