Cassazione Penale, Ordinanza n. 02162/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e alla mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto di cui all'art. 712 c.p., sostenendo che la sua condotta non integrasse la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, ma al più una colposa omessa verifica dell'origine; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e per la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto al fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque manifestamente infondato, perché la Corte di appello aveva motivato sulla piena consapevolezza dell'imputato circa la provenienza furtiva del quadro ricevuto e poi venduto, con esclusione dell'incauto acquisto. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è compatibile con la fattispecie attenuata di ricettazione di cui all'art. 648, comma 4, c.p., quando la lieve entità del danno è già stata valorizzata per ricondurre il fatto a tale ipotesi. Ha inoltre ritenuto corretta la dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 712 c.p.
La contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza presuppone una condotta colposa, consistente nella mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene, e si distingue dalla ricettazione per l'assenza di consapevolezza della provenienza delittuosa.
art. 648 c.p.
La ricettazione è configurabile quando l'agente conosce la provenienza delittuosa della cosa ricevuta o acquistata, oppure si rappresenta la concreta possibilità di tale provenienza accettandone il rischio; l'ipotesi attenuata del comma 4 assorbe la valutazione della speciale tenuità del danno patrimoniale.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta autonomamente quando il medesimo dato sia già stato valorizzato ai fini dell'applicazione dell'ipotesi attenuata di ricettazione.
art. 133 c.p.
La pena è stata ritenuta correttamente determinata in rapporto al concreto disvalore del fatto e alla personalità dell'imputato desunta dai precedenti risultanti dal certificato penale.
Massime di principio
- Il discrimine tra ricettazione e incauto acquisto risiede nell'elemento soggettivo: la ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene o, comunque, l'accettazione del rischio della sua illecita provenienza; l'incauto acquisto, invece, è punito a titolo di colpa per omessa diligenza nell'accertamento dell'origine del bene.
- Quando il giudice di merito accerta in modo congruo la consapevolezza della provenienza furtiva del bene, è legittima l'esclusione della riqualificazione del fatto in incauto acquisto.
- L'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità non è cumulabile con l'ipotesi attenuata della ricettazione se la medesima esiguità del danno è già stata considerata per applicare la forma attenuata del reato; lo stesso elemento non può essere valorizzato due volte.
- La dosimetria della pena è corretta quando il giudice fa applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. valorizzando disvalore concreto del fatto e personalità dell'imputato.
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