Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2422/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rideterminazione del termine massimo della misura di sicurezza detentiva applicata a Leccese; il ricorrente denunciava errore nell'applicazione dell'art. 1, comma 1-quater, d.l. n. 52/2014 e dell'art. 209 c.p. sostenendo che il Tribunale di sorveglianza aveva esteso il limite temporale della misura richiamando altre condanne (per rapina aggravata) che non contenevano una pronuncia di declaratoria di abitualita', ottenendo cosi' un termine massimo di venti anni invece dei sei richiesti dalla difesa; la difesa contestava inoltre la mancata valutazione concreta e attuale della pericolosita' sociale e denunciava violazioni costituzionali e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per sproporzione del trattamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza sulla sussistenza della pericolosita' sociale in termini di attualita' e concretezza e ha confermato l'interpretazione del limite massimo di durata delle misure di sicurezza detentive ancorato al massimo edittale del reato piu' grave che ha concorso a fondare la declaratoria di abitualita'. La Corte ha escluso il cumulo aritmetico dei massimi edittali e ha ritenuto legittima l'applicazione del criterio che prende a riferimento il delitto piu' grave tra quelli che giustificano la declaratoria; ha inoltre richiamato precedenti di legittimita' e pronunce della Corte costituzionale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1-quater, d.l. n. 52 del 2014 (convertito)

    Stabilisce un limite massimo di durata per le misure di sicurezza detentive. La Corte interpreta che, quando la misura deriva da una dichiarazione di delinquenza abituale fondata su piu' condanne, il termine massimo si rapporta al massimo edittale del reato piu' grave tra quelli che hanno concorso alla declaratoria, e non alla somma dei massimi edittali.

  • art. 209 cod. pen.

    Prevede il principio di un'unica misura di sicurezza quando una persona abbia commesso piu' fatti per i quali siano applicabili misure della stessa specie. La Corte utilizza questo principio per escludere il cumulo materiale dei massimi edittali e per giustificare l'adozione del criterio del reato piu' grave.

  • art. 102 cod. pen.

    Norma che disciplina la declaratoria di delinquenza abituale presunta dalla legge. La Corte ricorda che, anche in presenza di presunzione di abitualita', e' necessario l'accertamento dell'attuale pericolosita' sociale.

  • art. 133 cod. pen.

    Contiene i criteri indicativi per la valutazione della pericolosita' sociale e della prognosi. La Corte indica che la valutazione della pericolosita' deve basarsi su tali criteri.

  • art. 203 cod. pen.

    Definisce la nozione di pericolosita' sociale in termini di probabile commissione di nuovi reati; utilizzata quale parametro per il giudizio prognostico richiesto al giudice.

  • art. 31 legge 10 ottobre 1986 n. 663

    Richiamata per affermare che tutte le misure di sicurezza personali richiedono l'accertamento della pericolosita' sociale e che la declaratoria di abitualita' non puo' prescindere da una valutazione concreta.

  • art. 205, comma secondo, cod. pen.

    Richiama la possibilita' che le misure di sicurezza siano ordinate anche con provvedimento successivo alla sentenza, giustificando il fatto che la durata massima della misura non debba essere automaticamente limitata alla pena irrogata in una singola sentenza.

  • art. 109 cod. pen.

    Predisposizione normativa che permette l'ordine di misure di sicurezza anche in momenti successivi; la Corte la usa per sottolineare che la declaratoria di abitualita' puo' basarsi su piu' pronunce nel tempo.

  • artt. 3 e 27 Cost.

    Citati dalla difesa per censure di umanita' e rieducativita' della pena; la Corte richiede invece valutazione concreta di sproporzione e ritiene che, salvo motivazione carente, la mera discrepanza tra pena espiata e durata della misura non basti a dimostrare violazione.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato dalla difesa per ipotesi di trattamento inumano o degradante; la Corte considera necessaria una valutazione concreta e motivata per affermare una violazione.

  • art. 616 cod. (spese processuali)

    Norma richiamata per la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la declaratoria di delinquenza abituale si fonda su piu' condanne, il limite massimo della misura di sicurezza detentiva si determina con riferimento al massimo edittale del reato piu' grave tra quelli che hanno concorso a formare l'abitualita', e non mediante somma aritmetica dei massimi edittali.
  • Anche nei casi di abitualita' presunta e' necessario un accertamento motivato della pericolosita' sociale in termini di attualita' e concretezza: il giudice deve esprimere un giudizio prognostico sulla probabilita' di nuovi reati, assumendo come criteri quelli dell'art. 133 c.p.
  • Le misure di sicurezza possono essere ordinate anche successivamente alla sentenza che ha irrogato la pena, pertanto la durata della misura non e' automaticamente limitata alla pena indicata in una sola pronuncia.
  • La mera disparita' tra breve pena detentiva inflitta e lunga durata della misura di sicurezza non costituisce di per se' violazione costituzionale o della CEDU; la difesa deve dimostrare l'insufficienza della motivazione prognostica o l'esistenza di un trattamento concreto inumano o sproporzionato.
  • In fase di esecuzione, il rifiuto del soggetto di aderire a programmi terapeutici o di controllo e altri indicatori comportamentali possono influire negativamente sulla valutazione della persistenza della pericolosita' sociale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.