Sentenza n. 1571/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento in parte qua, del provvedimento prot. n. 62004, deliberato dall’Agcm nella propria adunanza dell’11 giugno 2024 a conclusione del procedimento n. PS12638, notificato via p.e.c. alla ricorrente in data 20 giugno 2024 e pubblicato sul Bollettino n. 25/2024 dell’Autorità con n. 31255, nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, inerenti e comunque connessi, ivi compresi, per quanto occorrer possa: (i) la comunicazione di avvio del procedimento PS12638; (ii) la comunicazione di integrazione oggettiva e soggettiva del procedimento PS12638 nei confronti di Dr automobiles s.r.l. e Dr service & parts s.r.l.; (iii) la lettera di rigetto degli impegni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'AGCM che accertava pratiche commerciali scorrette, inibiva la loro continuazione e irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria, con riferimento alla carenza di pezzi di ricambio e all'assistenza post-vendita
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava il provvedimento dell'AGCM limitatamente alla pratica B, relativa ai ritardi nella fornitura dei pezzi di ricambio e alla mancata adeguata assistenza post-vendita. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 14 l. 689/1981 e dell'art. 6 del regolamento AGCM n. 25411/2015, sostenendo la tardività dell'avvio o dell'estensione dell'istruttoria, poiché l'Autorità avrebbe conosciuto la condotta già il 22 maggio 2023 e avrebbe esteso il procedimento soltanto il 22 novembre 2023. Con il secondo motivo lamentava difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che i ritardi fossero transitori e dovuti alla pandemia e al conflitto russo-ucraino; contestava inoltre l'interpretazione dei dati sugli ordini non consegnati, il valore probatorio dei reclami e delle recensioni online e l'omessa considerazione degli investimenti effettuati per rafforzare il settore post-vendita. Con una distinta censura contestava la riconducibilità della condotta alla pratica commerciale aggressiva, ritenendo non provati atti di molestia, coercizione o indebito condizionamento né la capacità della condotta di alterare la libertà di scelta del consumatore. Infine deduceva la sproporzione delle sanzioni, contestando il riferimento al fatturato della società controllante, l'imputazione solidale dell'illecito e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la tardività dell'istruttoria, rilevando che la disciplina nazionale non stabilisce termini decadenziali per l'avvio dell'istruttoria in materia di pratiche commerciali scorrette e che, dopo l'archiviazione di una precedente notizia, l'AGCM può riaprire o estendere l'indagine in presenza di elementi sopravvenuti o di una diversa valutazione delle priorità di intervento. Nel caso concreto, la piena consistenza delle criticità relative ai ricambi era emersa soltanto dall'ispezione e dall'esame della documentazione interna, sicché era legittima l'estensione oggettiva e soggettiva del procedimento. Le censure istruttorie sono state respinte perché i reclami dei concessionari, le segnalazioni dei consumatori, la documentazione interna e i dati sugli ordini dimostravano ritardi gravi e crescenti, con ordini tardivi passati dal 12,44% nel 2021 al 40,11% nel 2023. Il Collegio ha ritenuto imputabili le inefficienze alla ricorrente, sia per la persistente mancata formazione del personale sia per la strategia commerciale che aveva privilegiato la vendita di nuove vetture senza predisporre un'adeguata rete post-vendita. Gli eventi pandemici e bellici non sono stati ritenuti idonei a spiegare i ritardi, poiché la società era riuscita a importare e vendere in misura crescente i veicoli, mentre non aveva assicurato un analogo approvvigionamento dei ricambi. Reclami e recensioni online, pur non costituendo prova piena, sono stati considerati elementi indiziari convergenti, non adeguatamente contestati. Il TAR ha inoltre ritenuto integrata una pratica commerciale aggressiva per indebito condizionamento: l'aggressività può manifestarsi anche nella fase post-vendita e la mancata predisposizione di una rete di assistenza e di ricambi può ostacolare l'esercizio dei diritti del consumatore e incidere sulla decisione commerciale, soprattutto quando l'acquisto sia stato effettuato confidando nella produzione italiana e nella conseguente disponibilità di assistenza e ricambi. Quanto alla sanzione, il giudice ha ritenuto legittima l'imputazione anche alla società controllante, quale concorrente nell'illecito ai sensi dell'art. 5 l. 689/1981, essendo comprovato un contributo causale e agevolatore alla condotta della controllata. Corretti sono stati ritenuti anche il riferimento al fatturato della società maggiore, la sanzione unica solidale, i parametri di gravità, durata, diffusione, notorietà e capacità deterrente, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 in favore dell'Autorità resistente.
Norme richiamate
artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
La pratica A relativa alla rappresentazione ingannevole dell'origine italiana delle vetture è stata ricondotta alle disposizioni sulle pratiche commerciali scorrette; il provvedimento impugnato, tuttavia, è stato contestato dalla ricorrente limitatamente alla pratica B.
artt. 20, 24 e 25 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
La carenza di pezzi di ricambio e di assistenza post-vendita è stata qualificata come pratica commerciale aggressiva, in quanto idonea a condizionare indebitamente il consumatore e a ostacolare l'esercizio dei suoi diritti.
artt. 128 ss. d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
Gli obblighi connessi alla garanzia legale di conformità comprendono, nella vicenda esaminata, la necessità di predisporre condizioni effettive per la riparazione dei veicoli e la disponibilità dei relativi ricambi.
art. 19 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
La disciplina delle pratiche commerciali scorrette si applica anche a condotte successive alla conclusione del contratto; la fase post-vendita non è sottratta al controllo dell'AGCM.
art. 14 l. 689/1981
La disposizione non è stata interpretata come fonte di un termine decadenziale per l'avvio dell'istruttoria dell'AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette.
art. 5, commi 1, lett. f), e 2, del regolamento AGCM 1 aprile 2015, n. 25411
Dopo l'archiviazione, l'Autorità conserva il potere di riaprire o approfondire l'istruttoria in presenza di elementi sopravvenuti o di una diversa valutazione delle priorità di intervento; la consistenza degli elementi emersi dall'ispezione può giustificare l'estensione dell'indagine.
art. 3, comma 2, del regolamento AGCM 1 aprile 2015, n. 25411
La richiesta preliminare di informazioni può precedere l'avvio di un autonomo procedimento istruttorio e non impedisce una successiva istruttoria fondata su elementi ulteriormente acquisiti.
art. 5 l. 689/1981
quando piú persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge
È sanzionabile ogni soggetto che abbia fornito un contributo causale o agevolatore alla violazione amministrativa, anche senza realizzare personalmente tutte le condotte tipiche; il contributo non può però essere esteso indefinitamente a soggetti privi di effettiva partecipazione.
art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
Rende applicabile alla vicenda il principio di concorso di persone previsto dall'art. 5 l. 689/1981.
art. 11 l. 689/1981
La quantificazione della sanzione deve considerare la gravità della violazione, la sua diffusione e durata, il numero dei consumatori incisi, l'asimmetria del rapporto, la capacità economica del professionista e le esigenze di afflittività e deterrenza.
Massime di principio
- In materia di pratiche commerciali scorrette, le disposizioni nazionali sull'accertamento e sulla contestazione dell'illecito non impongono un termine decadenziale per l'avvio dell'istruttoria; l'AGCM può estendere o riaprire l'indagine quando elementi acquisiti successivamente, anche mediante ispezione, rivelino una condotta diversa o più grave rispetto a quella inizialmente conosciuta.
- L'archiviazione di una precedente notizia di pratica commerciale non impedisce all'AGCM di avviare una nuova istruttoria o di estendere un procedimento già pendente quando emergano elementi sopravvenuti o risulti necessario rivalutare le priorità di intervento; non sussiste contraddittorietà se la prima archiviazione era fondata sulle informazioni allora disponibili e la successiva istruttoria su documentazione interna più completa.
- La carenza sistematica di pezzi di ricambio e di assistenza tecnica per beni durevoli, imputabile alla strategia organizzativa del professionista, può integrare una pratica commerciale aggressiva per indebito condizionamento anche nella fase successiva alla vendita, poiché può limitare l'utilizzo del bene e ostacolare l'esercizio dei diritti del consumatore, compresi quelli derivanti dalla garanzia legale.
- Reclami di concessionari e consumatori, dati aziendali sugli ordini e sulle consegne, documentazione interna e recensioni provenienti da fonti aperte possono concorrere, quali elementi convergenti, alla prova della pratica commerciale scorretta; le recensioni online, pur non costituendo da sole prova piena, assumono valore indiziario se il loro contenuto e la loro provenienza non sono concretamente contestati.
- Ai sensi dell'art. 5 l. 689/1981, la responsabilità per una violazione amministrativa può essere imputata anche a una società che non abbia eseguito direttamente tutte le condotte materiali, quando sia dimostrato un contributo causale o agevolatore effettivo alla condotta illecita della società collegata; l'appartenenza al medesimo gruppo, da sola, non è sufficiente.
- La sanzione amministrativa per pratica commerciale scorretta può essere parametrata anche al fatturato della società controllante concorrente nell'illecito e deve perseguire non solo una funzione afflittiva, ma anche deterrente, tenendo conto della diffusione della pratica, del numero dei consumatori raggiunti, della gravità e della durata della condotta.
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