Cassazione Penale, Sentenza n. 45175/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna inflitta dal GUP (abbreviato) per detenzione e cessione di armi e detenzione di munizioni. Il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per errata indicazione della data dell'udienza nel dispositivo (art. 546 c.p.p.), con ulteriore discordanza nella motivazione; 2) vizio di motivazione per presunta incorporazione acritica della pronuncia di primo grado, difficoltà di distinguere le valutazioni del giudice d'appello da quelle del GUP, carenze nell'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo) rispetto al contesto familiare e mancata valutazione della configurabilità del reato come tentativo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'errata indicazione della data nel dispositivo fosse mero errore materiale, smentito dal verbale d'udienza sottoscritto dal Presidente e dall'assistente giudiziario il quale attesta la pronuncia in data 16/05/2022, e non fosse stata proposta querela di falso; pertanto l'errore non invalida la pronuncia. Quanto alla motivazione, le censure sono state ritenute generiche e non rientranti nei vizi deducibili in Cassazione: la Corte ha ritenuto integrata la motivazione attraverso la "doppia conforme" con il primo grado, che aveva fornito argomentazione esaustiva sul dolo (dimestichezza con le armi, convivenza con padre collezionista/agente) e ha respinto la tesi del tentativo richiamando la dichiarazione dell'acquirente che confermava la cessione definitiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 546 c.p.p.
L'errata indicazione della data nel dispositivo è stata qualificata come mero errore materiale che non invalida la sentenza quando il verbale d'udienza, atto pubblico, attesti la data corretta e non sia proposta querela di falso.
art. 2700 cod. civ.
Richiamato per ribadire che il verbale d'udienza è atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso; pertanto il verbale prova la data e le circostanze attestante l'udienza.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e versamento alla Cassa delle ammende.
I. n. 895 del 1967, artt. 1, 2, 4 e 7
Norme relative alla disciplina delle armi; la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui la cessione/porre in vendita delle armi si consuma anche senza che segua la consegna materiale, essendo sufficiente l'attività di offerta/porre in vendita.
art. 47, comma terzo, cod. pen.
Richiamato in relazione alla nozione di errore su norme che integrano precetto penale: la Corte ha ricordato che l'errore sulla norma che integra il precetto penale non esclude il dolo, salvo specifici casi tassativamente previsti.
Giurisprudenza consolidata - principio della "doppia conforme"
La motivazione della Corte d'appello può essere integrata dalla motivazione del primo giudice quando quest'ultima sia articolata ed esaustiva; la cassazione non può essere invocata con censure generiche sulla persuasività della valutazione probatoria.
Massime di principio
- Un errore materiale formale nel dispositivo (es. data errata) non invalida la sentenza se il verbale d'udienza, atto pubblico, prova la corretta circostanza e non è proposta querela di falso.
- Il verbale d'udienza ha valore probatorio privilegiato fino a querela di falso; contestarlo richiede la procedura della querela di falso o elementi idonei a dimostrare l'erroneità del verbale.
- In Cassazione le censure sulla motivazione devono precisare un concreto vizio (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà); critiche generiche sulla valutazione delle prove o sulla persuasività sono inammissibili.
- La "doppia conforme" consente alla Corte d'appello di conformarsi e integrare la motivazione del primo grado: la Corte di legittimità può ritenere sufficiente tale integrazione se la prima motivazione è esaustiva.
- L'errore di diritto relativo all'obbligo di denuncia del possesso di armi, essendo errore sulla norma che integra il precetto penale, di norma non esclude il dolo salvo eccezioni ben delineate.
- Per i reati di cessione o messa in vendita di armi, la consumazione può avvenire con la semplice offerta o messa in vendita senza necessità della consegna materiale; dichiarazioni dell'acquirente possono essere elemento decisivo per accertare la cessione.
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