Sentenza del 24/03/2017 n. 7620 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini dell'imposta di registro, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore dichiarato dei terreni da 81.621 euro a 210.870 euro, applicando un valore di 110 euro per metro cubo edificabile. In Cassazione hanno dedotto: l'omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello; la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che l'avviso non avesse allegato o sufficientemente individuato gli atti comparativi utilizzati dall'Ufficio; e l'omessa, contraddittoria o illogica motivazione sulla determinazione del valore, anche rispetto alla perizia di parte e ai costi di urbanizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, osservando che esso riportava il listino dei valori immobiliari e gli estremi degli atti di compravendita utilizzati come riferimento. Non era necessario allegare integralmente tali atti o trascriverne il contenuto, essendo sufficiente indicare gli atti specifici e i relativi estremi di registrazione, così da consentire al contribuente di richiederli e contestarli. La Corte ha inoltre ritenuto congrua e non illogica la valutazione dei giudici di merito, che avevano determinato il valore in 80 euro per metro cubo, considerando l'ubicazione dei terreni e gli oneri di urbanizzazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 3.200 euro di spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
Consentono all'Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato dei beni immobili ai fini dell'imposta di registro sulla base del loro valore venale, utilizzando anche elementi comparativi e valori di mercato.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'avviso di accertamento deve essere motivato e deve consentire al contribuente di comprendere e verificare le ragioni della pretesa tributaria. Quando sono richiamati atti specifici, non è necessariamente richiesta la loro integrale allegazione o trascrizione, purché siano sufficientemente individuati e reperibili.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dai ricorrenti, riguardanti violazioni di legge, vizi della motivazione e omesso esame di fatti decisivi.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiede che la sentenza contenga una motivazione effettiva e comprensibile. Nel caso esaminato la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente, non apparente né contraddittoria.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica del valore immobiliare è normalmente valido se indica i criteri di stima, i valori utilizzati e gli atti comparativi con estremi sufficienti a permettere al contribuente di individuarli e richiederli; non è sempre necessaria l'allegazione integrale degli atti richiamati.
- Il contribuente che contesta la stima deve dimostrare concretamente perché i valori comparativi non siano pertinenti, evidenziando differenze di ubicazione, urbanizzazione, accessibilità, destinazione urbanistica e potenzialità edificatoria.
- Gli oneri di urbanizzazione e gli altri costi connessi allo sfruttamento edificatorio possono incidere sulla stima, ma devono essere considerati con un calcolo coerente e senza sottrarli due volte.
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito sulla congruità del valore, salvo che la motivazione sia del tutto assente, apparente, illogica o contraddittoria.
- La consulenza tecnica di parte non vincola il giudice: può essere valutata come elemento orientativo, ma il giudice può preferire una diversa metodologia di calcolo se ne spiega logicamente le ragioni.
- In presenza di documentazione dettagliata e sufficiente, il giudice tributario può ritenere non necessaria una perizia d'ufficio.
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