Cassazione Penale, Sentenza n. 28588/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per nullità dell'ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Il ricorrente contestava l'attendibilità della persona offesa (Malek Louichi), denunciava contraddizioni e lacune nelle indagini (assenza di identificazione dell'autore materiale del ferimento, mancata acquisizione della cartella clinica e delle videoriprese ritenute rilevanti, assenza di sopralluoghi, incongruenze sulle dinamiche dell'evento). La difesa sosteneva che si era trattato di una aggressione da parte della presunta vittima con coltello e che le dichiarazioni della persona offesa non potevano fondare la responsabilità penale in presenza di indagini incomplete; eccepiva altresì motivazione stereotipata sulle esigenze cautelari (inquinamento probatorio, reiterazione) e insufficiente valutazione della personalità e delle condizioni di salute del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame contenesse una motivazione coerente, completa e razionale: ha valutato sia gli elementi investigativi sia le deduzioni difensive, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa perché riscontrate dalle videoriprese e dalla consulenza medico-legale (che ha evidenziato ferite compatibili con l'uso di un coltello e una dinamica compatibile con il racconto della vittima) e ha motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolosità, pervicacia, incongruenze dalle dichiarazioni rese dal ricorrente). La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità (vietato rivedere i fatti), ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria provvederà agli adempimenti previsti senza che segua la liberazione dell'indagato.
Norme richiamate
art. 110, 56, 575, 577 cod. pen.
Articoli indicanti la tipologia di reato contestato (concorso di persone, tentato omicidio/lesioni): la Corte riferisce che il giudice del riesame ha qualificato il fatto come tentato omicidio valorizzando arma, zona colpita, numero dei colpi e proposito omicidiario.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma invocata per il motivo di cassazione (nullità della motivazione).
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.
Richiamata nella censura difensiva come parametro di analisi della motivazione; il ricorso lamentava in particolare omissioni e illogicità nella valutazione delle fonti e delle prove.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione ai requisiti della motivazione dell'ordinanza applicativa.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato il pericolo di inquinamento probatorio, la pericolosità e la possibilità di reiterazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto agli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte dispone che non segua la liberazione dell'indagato fino agli adempimenti.
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000, n.186
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per giustificare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende salvo che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019
Principi richiamati sul limite del sindacato della Corte di legittimità: non è consentito riesaminare i fatti nel merito o adottare una diversa ricostruzione probatoria, salvo che non vi siano vizi logico-giuridici della motivazione.
Massime di principio
- Il gravame in cassazione contro misure cautelari per vizio di motivazione richiede la dimostrazione di una manifesta illogicità o di omissioni concrete nella motivazione; non è sufficiente proporre una diversa, più favorevole, ricostruzione dei fatti.
- Quando il giudice del merito integra la motivazione con riscontri oggettivi (es. videoriprese, consulenze medico-legali) la Corte di legittimità è riluttante a rimettere in discussione la valutazione complessiva della gravità indiziaria.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari è utile specificare, con elementi concreti, perché i profili di inquinamento probatorio, reiterazione o pericolosità non siano fondati (es. indicare prove acquisite che escludono il rischio, documentazione clinica, elementi di stabilità sociale o di pessima qualità delle dichiarazioni della vittima).
- Le omissioni procedurali rilevanti da segnalare sono quelle effettivamente determinanti per la ricostruzione fattuale (mancata acquisizione di video, cartelle cliniche, identificazione di persone indicate come autori); tali omissioni devono essere comprovate e non semplicemente affermate.
- In fase cautelare il difensore dovrebbe documentare in modo puntuale la personalità del indagato (stato di salute, legami familiari, lavoro, incensuratezza) e provare l'assenza di pericolo concreto, perché la mera deduzione generica di condizioni personali non sempre scalfisce la motivazione del giudice del riesame.
- La strategia difensiva più efficace è combinare la contestazione della valutazione probatoria con la richiesta formale e documentata di acquisizione di mezzi di prova rilevanti (video, cartelle cliniche, sopralluoghi) in sede di merito per precludere argomentazioni di inammissibilità in cassazione.
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