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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28588/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per nullità dell'ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Il ricorrente contestava l'attendibilità della persona offesa (Malek Louichi), denunciava contraddizioni e lacune nelle indagini (assenza di identificazione dell'autore materiale del ferimento, mancata acquisizione della cartella clinica e delle videoriprese ritenute rilevanti, assenza di sopralluoghi, incongruenze sulle dinamiche dell'evento). La difesa sosteneva che si era trattato di una aggressione da parte della presunta vittima con coltello e che le dichiarazioni della persona offesa non potevano fondare la responsabilità penale in presenza di indagini incomplete; eccepiva altresì motivazione stereotipata sulle esigenze cautelari (inquinamento probatorio, reiterazione) e insufficiente valutazione della personalità e delle condizioni di salute del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame contenesse una motivazione coerente, completa e razionale: ha valutato sia gli elementi investigativi sia le deduzioni difensive, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa perché riscontrate dalle videoriprese e dalla consulenza medico-legale (che ha evidenziato ferite compatibili con l'uso di un coltello e una dinamica compatibile con il racconto della vittima) e ha motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolosità, pervicacia, incongruenze dalle dichiarazioni rese dal ricorrente). La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità (vietato rivedere i fatti), ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria provvederà agli adempimenti previsti senza che segua la liberazione dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 110, 56, 575, 577 cod. pen.

    Articoli indicanti la tipologia di reato contestato (concorso di persone, tentato omicidio/lesioni): la Corte riferisce che il giudice del riesame ha qualificato il fatto come tentato omicidio valorizzando arma, zona colpita, numero dei colpi e proposito omicidiario.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata per il motivo di cassazione (nullità della motivazione).

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura difensiva come parametro di analisi della motivazione; il ricorso lamentava in particolare omissioni e illogicità nella valutazione delle fonti e delle prove.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai requisiti della motivazione dell'ordinanza applicativa.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato il pericolo di inquinamento probatorio, la pericolosità e la possibilità di reiterazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto agli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte dispone che non segua la liberazione dell'indagato fino agli adempimenti.

  • Sentenza Corte Cost. 13/06/2000, n.186

    Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per giustificare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende salvo che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019

    Principi richiamati sul limite del sindacato della Corte di legittimità: non è consentito riesaminare i fatti nel merito o adottare una diversa ricostruzione probatoria, salvo che non vi siano vizi logico-giuridici della motivazione.

Massime di principio

  • Il gravame in cassazione contro misure cautelari per vizio di motivazione richiede la dimostrazione di una manifesta illogicità o di omissioni concrete nella motivazione; non è sufficiente proporre una diversa, più favorevole, ricostruzione dei fatti.
  • Quando il giudice del merito integra la motivazione con riscontri oggettivi (es. videoriprese, consulenze medico-legali) la Corte di legittimità è riluttante a rimettere in discussione la valutazione complessiva della gravità indiziaria.
  • Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari è utile specificare, con elementi concreti, perché i profili di inquinamento probatorio, reiterazione o pericolosità non siano fondati (es. indicare prove acquisite che escludono il rischio, documentazione clinica, elementi di stabilità sociale o di pessima qualità delle dichiarazioni della vittima).
  • Le omissioni procedurali rilevanti da segnalare sono quelle effettivamente determinanti per la ricostruzione fattuale (mancata acquisizione di video, cartelle cliniche, identificazione di persone indicate come autori); tali omissioni devono essere comprovate e non semplicemente affermate.
  • In fase cautelare il difensore dovrebbe documentare in modo puntuale la personalità del indagato (stato di salute, legami familiari, lavoro, incensuratezza) e provare l'assenza di pericolo concreto, perché la mera deduzione generica di condizioni personali non sempre scalfisce la motivazione del giudice del riesame.
  • La strategia difensiva più efficace è combinare la contestazione della valutazione probatoria con la richiesta formale e documentata di acquisizione di mezzi di prova rilevanti (video, cartelle cliniche, sopralluoghi) in sede di merito per precludere argomentazioni di inammissibilità in cassazione.

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